Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9229 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/04/2011, (ud. 17/11/2010, dep. 21/04/2011), n.9229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MERCANTI

VALERIO, ELISABETTA LANZETTA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI GIAMMARIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LANZILLI MARTA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 125/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 07/02/2007 R.G.N. 997/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato LANZETTA ELISABETTA;

udito l’Avvocato CAMICI GIAMMARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. C.P., esponendo di aver lavorato alle dipendenze dell’INPS fino alla data di pensionamento e di aver percepito ininterrottamente in relazione alle funzioni svolte l’indennità mensile per ispettori di vigilanza ed il salario di professionalità, adiva il Tribunale di Torino chiedendo la condanna dell’Istituto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza (indennità di buonuscita) e del trattamento pensionistico integrativo, mediante computo nella base di calcolo degli emolumenti sopra detti.

Nella resistenza dell’Inps, il giudice adito respingeva la domanda.

L’appello del dipendente veniva accolto dalla Corte d’appello di Torino con sentenza n. 125 del 7 febbraio 2007.

2. Avverso questa pronuncia l’Inps propone ricorso per cassazione con un solo motivo.

L’intimato ha resistito anche con successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 14 e degli artt. 5, 27 e 38 del Regolamento per il trattamento di previdenza integrativa del personale a rapporto di impiego dell’Inps. Afferma l’INPS, con riferimento all’indennità per ispettore di vigilanza ed al salario di professionalità, che nessuna disposizione di legge, contrattuale o regolamentare, consente di considerare tali emolumenti come utili ai fini della previdenza integrativa non essendo stati sottoposti a contribuzione nel Fondo.

2. La questione posta dal ricorso è già stata esaminata dalle Sezioni Unite di questa Corte, a composizione di un contrasto di giurisprudenza, con l’affermazione di principi che qui possono essere ribaditi non essendo stati prospettati decisivi argomenti per un revirement in materia.

Pertanto l’unico motivo di ricorso è infondato, avendo questa Corte (Cass., sez. un., 25 marzo 2010, n. 7154) già affermato che, con riferimento alla base di calcolo della pensione integrativa dei dipendenti dell’INPS, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza dell’ente, adottato con Delib.

12 giugno 1970 e successivamente modificato con deliberazione del 30 aprile 1982, ai fini della computabilità nella pensione integrativa già erogata dal fondo istituito dall’ente (e ancora transitoriamente prevista a favore dei soggetti già iscritti al fondo, nei limiti dettati dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64) è sufficiente che le voci retributive siano fisse e continuative, dovendosi escludere la necessità di una apposita deliberazione che ne disponga l’espressa inclusione. Non osta che l’elemento retribuivo sia attribuito in relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni, anche se queste, e la relativa indennità, possano in futuro venire meno, mentre non può ritenersi fisso e continuativo un compenso la cui erogazione sia collegata ad eventi specifici di durata predeterminata oppure sia condizionata al raggiungimento di taluni risultati e quindi sia intrinsecamente incerto.

3. Il ricorso dell’Inps va quindi rigettato.

Si ritiene giustificato compensare le spese di questo giudizio di cassazione, in relazione sia al suo esito, sia alla trattazione di una questione su cui si è verificato un contrasto di giurisprudenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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