Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9229 del 17/04/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9229 Anno 2013
Presidente: CARLEO GIOVANNI
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso 2519-2010 proposto da:
ASSOCIAZIONE

LAV

ANTIVIVISEZIONE

LEGA

ONLUS

80426840585, in persona del legale rappresentante pro
tempore Dott. GIANLUCA FELICETTI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso
lo studio dell’avvocato PETRETTI ALESSIO, che la
2012
1698

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VANNETTI
ROBERTO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

PROVINCIA GROSSETO 80000030438,

1

in persona del

Data pubblicazione: 17/04/2013

Presidente pro tempore LEONARDO MARRAS, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO, 3, presso
lo studio dell’avvocato DELL’ALI GIUSEPPE,
rappresentata e difesa dall’avvocato RECHICHI DOMENICO
MASSIMO giusta delega in atti;

avverso la sentenza n. 1755/2008 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 05/12/2008, R.G.N. 179/04;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/10/2012 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato FRANCESCA FEGATELLI per delega;
udito l’AVvocato RAFFAELE SCARNATI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

– controricorrente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel maggio del 2000, l’associazione Lega Anti-Vivisezione
Onlus convenne in giudizio, dinanzi al tribunale di Grosseto,
la locale Amministrazione provinciale, chiedendone la condanna
al risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali –

si selezione e abbattimento della fauna selvatica nociva
(ungulati e corvidi) da parte della giunta grossetana, con
delibera poi annullata dal Tar con sentenza passata in
giudicato.
Il giudice di primo grado respinse la domanda, escludendo che
la LAV avesse subito un danno risarcibile, tanto patrimoniale
quanto non patrimoniale.
La corte di appello di Firenze, investita del gravame proposto
dall’associazione, lo rigettò.
La sentenza è stata impugnata dalla Lega Anti-Vivisezione con
ricorso per cassazione articolato in 7 motivi.
Resiste con controricorso la provincia di Grosseto.

moTrvI

DELLA DECISIONE

Il ricorso non può essere accolto.
motivo,

Con il primo e secondo

si denuncia

omessa,

insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.).
Entrambi i motivi sono inammissibili in rito.
Osserva il collegio, sul tema della sintesi necessaria per
l’esame del denunciato vizio di motivazione della sentenza

3
Y

subiti dall’attrice in conseguenza dell’approvazione del piano

impugnata ai sensi del disposto dell’art. 366 bis c.p.c. nella
formulazione conseguente all’entrata in vigore del decreto
legislativo 40/2006 (applicabile alla fattispecie
temporis,

ratione

essendo stata la sentenza della corte fiorentina

depositata ilo 5.12.2008), come le stesse sezioni unite di

20603 del 2007) l’esatta portata del sintagma normativo
“chiara indicazione del fatto controverso”

in relazione al

quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, in
funzione dell’esposizione delle

“ragioni per le quali la

dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a
giustificare la decisione. La relativa censura deve contenere,
cioè,

un momento di sintesi, omologo del quesito di diritto

che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non
ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di
valutazione della sua ammissibilità (nella specie, la Corte ha
ritenuto che il motivo non fosse stato correttamente formulato
in quanto, esattamente come nel caso che oggi occupa il
collegio, la contraddittorietà imputata alla motivazione
riguardava punti diversi della decisione, non sempre
collegabili tra di loro e comunque non specificamente
collegati dal ricorrente).
Tale, indispensabile momento di sintesi (cd. “quesito di
fatto”) manca del tutto in seno ad entrambi i motivi esaminati
dal collegio.

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questa corte abbiano chiaramente specificato (Cass. ss.uu. n.

Con il terzo motivo,

si denuncia

violazione e/o falsa

applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in
riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione art. 2043
c.c., art. 13 della legge 349/86.
La censura è corredata dal seguente quesito:

il risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale
ove vi sia una lesione di un loro diritto soggettivo o di un
interesse legittimo.
Il motivo deve essere dichiarato inammissibile, non potendosi
ritenere legittimamente integrato il quesito di diritto – che
deve caratterizzarsi

ipso facto

per la sua completa

autosufficienza – con ulteriori specificazioni – quali quelle
di cui al folio 15 del ricorso, enunciate dopo compiuta la
formulazione del quesito stesso.
Non è certo esclusa, in punto di diritto, la astratta
riconoscibilità della predicata pretesa risarcitoria alle
associazioni in parola, come condivisibilmente affermato da
questa stessa corte di legittimità, in sede penale, con la
sentenza n. 46746 del 2004. Ma è del pari

ius receptum presso

questa Corte regolatrice il principio secondo il quale il
quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art.
366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una
sintesi logico-giuridica unitaria della questione, onde
consentire alla corte di cassazione l’enunciazione di una
regula iuris

suscettibile di ricevere applicazione anche in

5

Se associazioni ambientaliste possano richiedere, oppure no,

casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza
impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di
ricorso tanto se sorretto da un quesito la cui formulazione
sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della
decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato

controversia (Cass. 25-3-2009, n. 7197), quanto che sia
destinato a risolversi (Cass. 19-2-2009, n. 4044) nella
generica richiesta (quale quelle di specie) rivolta al giudice
di legittimità di stabilire se sia stata o meno violata una
certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda
dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte del
giudice di merito. Esso deve, di converso, investire la
decidendi

ratio

della sentenza impugnata, proponendone una

alternativa di segno opposto: e le stesse sezioni unite di
questa corte hanno chiaramente specificato (Cass. ss. uu. 212-2008, n. 28536) che deve ritenersi inammissibile per
violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. il ricorso per
cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi sia

alla sentenza impugnata in relazione alla concreta

accompagnata dalla formulazione di un quesito di diritto che
si risolve in una tautologia o in un interrogativo circolare,
che già presupponga la risposta (ovvero la cui risposta non
consenta di risolvere il caso sub iudice).
La corretta formulazione del quesito esige, in definitiva
(Cass. 19892/09), che il ricorrente
la fattispecie concreta, poi

dapprima indichi in esso

la rapporti ad uno schema

6
);
!)

normativo tipico, infine formuli, in forma interrogativa e non
assertiva,

il

principio

giuridico

di

cui

chiede

l’affermazione; onde, va ribadito (Cass. 19892/2007)
l’inammissibilità del motivo di ricorso il cui quesito si
risolva (come nella specie) in una generica istanza di

nel motivo.
Con il quarto motivo,

si denuncia

violazione e falsa

applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in
riferimento all’art. 2043 c.c. eall’art 13 della legge
349/1986.
La censura è corredata dal seguente quesito:
E’ possibile, per una associazione ambientalista, chiedere il
risarcimento del danno patrimoniale e/o on patrimoniale
indipendentemente dal riconoscimento ministeriale?
La risposta al quesito è, in punto di diritto, senz’altro
positiva, ma l’accoglimento del motivo non giova alla
ricorrente, attesa la pronuncia di rigetto o di
inammissibilità delle restanti censure.
Con il quinto motivo,

si denuncia

omessa, insufficiente e

contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia.
Anche tale censura – che lamenta una erronea valutazione di
mutati° libelli

da parte della corte territoriale – deve

essere dichiarata inammissibile.
Per un duplice, concorrente motivo.

7

(17

decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata

Da un canto, ricorrono, nella specie, le stesse ragioni che
hanno indotto il collegio alla speculare declaratoria di
inammissibilità dei motivi sub I e II, essendo stata omessa, a
conclusione della esposizione del motivo, la necessaria
sintesi espositiva.

dell’atto di citazione integra gli estremi del vizio
procedurale e non motivazionale, onde la relativa denuncia
rappresentata al giudice di legittimità ex art. 360 n. 5
c.p.c. si appalesa del tutto fuori fuoco.
Con il sesto motivo,

si

denuncia

violazione e/o falsa

applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c in
riferimento all’art. 2 e 3 della Costituzione e all’art. 2043
c. c.
La censura è corredata dal seguente quesito:
Se è configurabile nel nostro ordinamento la facoltà – da
parte delle associazioni ambientaliste – di agire per il
risarcimento dei danni ogni qual voltavi siano del
comportamenti che comportano la lesione dello scopo sociale,
ovvero la lesione del diritto della personalità dell’ente.
Con il settimo motivo,

che precede,

infine, si denuncia, al pari d quello

violazione e/o falsa applicazione di norme di

diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c in riferimento all’art. 2 e 3
della Costituzione e all’art. 2043 c.c.
La censura è corredata dal seguente quesito:

8

Dall’altro, la censura di erronea valutazione del contenuto

Se risulti o meno tutelato nel nostro ordinamento il
perseguimento dello scopo sociale dell’ente, tale per cui ogni
violazione dello stesso comporti la possibilità di agire in
via risarcitoria.
Entramb2, le censure, per le stesse ragioni esposte esaminando

posto che la eventuale (quanto legittima) risposta positiva ai
quesiti così come formulati non potrebbe comunque giovare,
nella specie, alla ricorrente, attesane la irredimibile
astrattezza e genericità.
Il ricorso va pertanto rigettato.
La disciplina delle spese – che possono essere in questa sede
compensate, attesa la novità e la delicatezza della questione
– segue come da dispositivo.

P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio
di cassazione.
Così deciso in Roma, li 25.10.2012

il motivo sub III, devono essere dichiarate inammissibili,

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