Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9229 del 10/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2017, (ud. 19/01/2017, dep.10/04/2017),  n. 9229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12882-2015 proposto da:

D.D.G., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato

ROSARIO SANTESE, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAPACCIO, (C.F. (OMISSIS)) in persona del Sindaco pro

tempore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Corte Suprema

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato EMILIO GRIMALDI,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

PROVINCIA SALERNO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5046/2014 del TRIBUNALE di SALERNO, emessa il

17/10/2014 e depositata il 27/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.D.G. propose appello, nei confronti della Provincia di Salerno e del Comune di Capaccio, avverso la sentenza del Giudice di pace di Salerno, depositata il 29/09/2010, con cui era stata rigettata la domanda, da lei proposta, di risarcimento dei danni riportati a seguito del sinistro verificatosi in data (OMISSIS), allorchè, mentre camminava in (OMISSIS) tra gli stands del mercato comunale settimanale, era inciampata asseritamente a causa della presenza di una buca sul manto stradale.

All’impugnazione resistettero, con distinti atti, gli enti appellati, chiedendo il rigetto del gravame; il Comune di (OMISSIS) proponeva pure appello incidentale lamentando l’immotivata compensazione delle spese del primo grado.

Il Tribunale di Salerno, con sentenza depositata il 17/10/2014, rigettò l’appello principale e accolse l’appello incidentale, condannò l’appellante alle spese del primo grado in favore del Comune di (OMISSIS) nonchè alle spese del secondo grado in favore di tale ente e della Provincia di Salerno.

Avverso la sentenza del Tribunale D.D.G. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, cui ha resistito il Comune di (OMISSIS) con controricorso.

La Provincia di Salerno non ha svolto attività difensiva in questa sede.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. del relatore, il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte con decreto comunicato alle parti e al P.M.

Non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Con il primo motivo, rubricato “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la ricorrente sostiene che nella specie difetterebbe la prova del caso fortuito, non avendo ella fatto un uso improprio della cosa nè potendo prevedere che il margine della strada presentasse irregolarità ed avvallamenti tali da costituire fonte di pericolo.

3. Con il secondo motivo, rubricato “omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, la ricorrente lamenta in particolare “l’omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto prospettato dalla parte e decisivo della controversia, ovvero la mancanza da parte del giudice di appello di una approfondita disamina logico-giuridica degli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento”. Assume la D.D. che il giudice del precedente grado del giudizio avrebbe motivato la sua decisione sulla scorta di una fotografia da lei stessa prodotta dalla quale risulta che la sconnessione si trovava lungo i margini della strada e ha ritenuto che la danneggiata non sarebbe potuta cadere su tale sconnessione perchè gli stands non potevano ragionevolmente essere allocati sui margini della strada, e che, se effettivamente l’attuale ricorrente stava camminando lungo tali margini, normalmente non deputati al transito dei pedoni, la medesima avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione. Secondo la D.D. gli stands sarebbero stati posizionati su un lato della strada sicchè i pedoni sarebbero stati obbligati a transitare sul lato opposto e anche sul margine della strada, risulterebbe “ragionevole immaginare che nel camminare tra la folla e la presenza di residui di carta lasciati dai venditori ambulanti era praticamente impossibile scorgere l’avvallamento presente ai margini della strada” ed inoltre il Giudice avrebbe erroneamente individuato nella linea bianca lo spazio che delimitava gli stands, delimitato invece dalle linee bleu, come si evincerebbe dalle foto prodotte. Pertanto, ad avviso della ricorrente, la condotta della danneggiata non sarebbe idonea ad elidere il nesso di causalità tra la res in custodia e l’evento lesivo ma potrebbe, al più, integrare un concorso di colpa “idoneo a diminuire, in proporzione dell’incidenza causale, la responsabilità della P.A.”.

4. Entrambi i motivi non possono essere accolti.

Il Giudice del merito ha accertato che, nella specie, difetta la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la res in custodia e l’evento lesivo. Il Tribunale ha in particolare evidenziato che, se l’appellante fosse caduta mentre camminava tra gli stands del mercato, come allegato nell’atto introduttivo del giudizio, non sarebbe potuta cadere sulla sconnessione stradale ritratta nella foto dalla stessa ricorrente depositata, risultando da tale foto che la sconnessione in parola era situata lungo i margini della strada, e che, se l’attuale ricorrente fosse caduta mentre camminava sui margini della strada, “proprio perchè la sconnessione presente” su tali margini “era visibile in ragione della sua lunghezza (alcuni metri, per quanto allegato nell’atto di appello), non avrebbe potuto e dovuto porre alcun legittimo affidamento sulla regolarità e sicurezza dei margini stradali che percorreva, ma avrebbe dovuto camminare prestando un’attenzione e una diligenza maggiore, la mancanza della quale assurge essa stessa a causa dell’evento dannoso” e ha ritenuto che “la condotta disattenta e negligente… elide il nesso di causalità tra la res in custodia (strada) ed evento dannoso (caduta) perchè assurge essa stessa a causa dell’evento dannoso”.

Si osserva che l’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti del soggetto e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora come nel caso all’esame – il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.

Inoltre la ricorrente neppure ha chiaramente specificato il fatto decisivo che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare, ma, in sostanza, propone, inammissibilmente in questa sede, una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

Si evidenzia, inoltre, che il Giudice del merito ha motivato la sua decisione e che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 – applicabile ratione temporis al caso di specie -, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, anomalie nella specie non sussistenti.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in favore del controricorrente, mentre non vi è luogo a provvedere per le dette spese nei confronti della Provincia di Salerno, non avendo essa svolto attività difensiva in questa sede.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore del controricorrente, in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA