Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9228 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. II, 20/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 20/05/2020), n.9228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20217/2019 proposto da:

M.S., rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO SASSI

e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

14/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

letta la conclusione del P.G., nella persona del Dott. ignazio

PATRONE, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso o, in

subordine, per la remissione della questione alle Sezioni Unite.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.S., cittadino del (OMISSIS), impugnava il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, sezione di Campobasso, con il quale era stata rigettata la sua richiesta volta ad ottenere, in via principale, lo status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria ed in ulteriore subordine il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. A sostegno dell’istanza il ricorrente deduceva di aver lasciato il Bangladesh a causa della condizione di povertà in cui versava la sua famiglia; di aver perso il negozio di pneumatici che aveva aperto ricorrendo a prestiti bancari a seguito di un incendio verificatosi nell’ambito di manifestazioni politiche; di aver quindi lavorato come meccanico alle dipendenze altrui; di aver deciso di recarsi in Libia per lavorare, e poi di essersi risolto a raggiungere l’Italia, sempre alla ricerca dei mezzi economici per sostenere la propria famiglia.

Si costituiva il Ministero resistendo al ricorso ed invocandone il rigetto.

Con il decreto impugnato il Tribunale di Campobasso rigettava il ricorso ritenendo insussistenti i requisiti previsti per il riconoscimento di una delle forme di tutela invocate.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto M.S. affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 35 bis, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 1,3, 14 e 16, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, perchè il giudice di merito non avrebbe disposto l’audizione personale del richiedente in assenza di videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi la Commissione territoriale e non avrebbe adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria, in particolare dando atto delle fonti consultate per la verifica della condizione esistente in Bangladesh.

La censura è fondata.

Dal decreto impugnato non si ricava alcuna informazione circa l’esistenza o inesistenza della videoregistrazione del colloquio dinanzi la Commissione territoriale, nè sulla sua acquisizione, o mancata acquisizione, agli atti del giudizio, nè sull’eventuale audizione del richiedente in sede giudiziale, e neppure sull’effettivo svolgimento di una udienza di discussione alla presenza del difensore.

Sul punto, come correttamente ritenuto anche dal P.G., merita di essere ribadito il principio per cui “Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17717 del 05/07/2018, Rv. 649521; conf. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 27182 del 26/10/2018, Rv. 651513; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 32029 del 11/12/2018, Rv. 651982; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 14148 del 23/05/2019, Rv. 654198).

E’ opportuno ribadire anche l’ulteriore principio affermato da questa Corte, secondo cui “Nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5973 del 28/02/2019, Rv. 652815).

Dalla combinazione dei due principi appena richiamati si ricava: da un lato, l’obbligo del giudice di merito di fissare l’udienza di comparizione delle parti, ogni qualvolta manchi o non sia stata acquisita agli atti del giudizio la videoregistrazione del colloquio svoltosi in sede amministrativa; dall’altro lato, la possibilità di non rinnovare l’audizione in sede giudiziale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio predetto, a condizione che sia comunque assicurato al richiedente la protezione internazionale il diritto di rendere le proprie dichiarazioni.

Come rilevato anche dal P.G. nelle sue conclusioni, la generale cameralizzazione del rito nella materia della protezione internazionale, unitamente alla previsione di un solo grado di merito, pur trovando la propria ragione nelle esigenze di celerità e concentrazione del giudizio, non può comportare una compressione del diritto della persona ad essere sentita dal “suo” giudice, o direttamente, mediante audizione personale in sede giudiziale, ovvero indirettamente, attraverso l’acquisizione agli atti del giudizio della videoregistrazione del colloquio svoltosi innanzi la Commissione territoriale. Tale diritto, invero, è da ritenersi inerente all’essenza stessa della tutela giurisdizionale in uno Stato democratico, ispirato al principio della precostituzione del giudice naturale; una diversa ricostruzione sarebbe in contrasto con la costituzione e con le garanzie di cui all’art. 6 della Convenzione E.D.U., non potendosi ammettere la conformità a dette disposizioni di un giudizio interamente affidato alla deliberazione, in segreto, della decisione da parte del giudice, senza il preventivo svolgimento di un contraddittorio pieno ed effettivo tra le parti.

Le controversie in materia di protezione, internazionale o umanitaria, riguardano invero diritti soggettivi fondamentali e proprio per questa ragione sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. Sez. U., Ordinanza n. 19393 del 09/09/2009, Rv. 609272; Cass. Sez. U., Ordinanza n. 11535 del 19/05/2009, Rv. 608145). Sul punto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente ribadito che “… il diritto alla protezione umanitaria ha, al pari del diritto allo status di rifugiato e al diritto costituzionale di asilo, consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere rimesso solo l’accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, nell’esercizio di una mera discrezionalità tecnica” (Cass. Sez. U., Ordinanza n. 30658 del 27/11/2018, Rv. 651814).

La qualificazione in termini di diritto soggettivo delle posizioni soggettive coinvolte nel procedimento giurisdizionale di delibazione delle domande di protezione, internazionale o umanitaria, implica necessariamente la garanzia della piena esplicazione del diritto di difesa del richiedente la protezione, attraverso un contraddittorio pieno, che non si articoli soltanto in una sequenza processuale, ma consenta al richiedente un effettivo e diretto contatto con il “suo” giudice. Va infatti considerato che uno degli aspetti essenziali del procedimento di cui si discute è la valutazione della credibilità del racconto riferito dal richiedente la protezione, il quale di solito non è in grado di documentare, o di documentare completamente, la propria condizione legittimante l’invocata forma di tutela. La condizione di fuggitivo dal proprio Paese, o comunque la condizione di violenza generalizzata e disagio esistente in quest’ultimo, rende infatti assai di frequente molto difficile esigere dallo straniero un supporto probatorio preciso e completo. Proprio per ovviare a tale situazione il diritto, internazionale ed interno, prevede nei procedimenti di riconoscimento della protezione il cd. onere probatorio attenuato: il richiedente ha l’onere di allegare in modo specifico e il più possibile completo i fatti che integrano la sua storia personale e che comunque sono posti a base della sua domanda di protezione, ed il giudice ha il dovere di ritenerli veritieri, qualora ricorrano le condizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Inoltre, il giudice di merito è tenuto alla cooperazione istruttoria, e deve quindi – in base a quanto previsto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 comma 3 e art. 35-bis, comma 9 – attivarsi, consultando le fonti internazionali a sua disposizione e svolgendo ogni altro accertamento ritenuto opportuno, al fine di acquisire la conferma delle allegazioni del richiedente e di verificare l’effettiva condizione dello Stato di provenienza di quest’ultimo.

E’ dunque impossibile pretendere di applicare alla valutazione di credibilità della storia riferita dal richiedente la protezione, internazionale o umanitaria, i consueti criteri di acquisizione ed apprezzamento della prova vigenti nel processo civile. Assume infatti un’importanza centrale proprio il contatto tra richiedente e giudice, poichè la credibilità della storia dipende anche dal modo con cui la narrazione viene riferita, dall’atteggiamento dello straniero, dalle sue esitazioni, dal coinvolgimento che egli mostra durante il colloquio. Per questo del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 14 e 35-bis, prevedono che l’audizione del richiedente dinanzi la Commissione territoriale sia videoregistrata e che la videoregistrazione, insieme al verbale riassuntivo delle dichiarazioni rese dallo straniero sia messa immediatamente a disposizione del giudice: per consentire a quest’ultimo di apprezzare in modo completo le dichiarazioni predette e di percepire tutti i dettagli della narrazione che possono rivelarsi utili ai fini del giudizio, necessariamente discrezionale, circa la credibilità o meno della storia personale. E per questo dell’art. 35-bis, comma 10, prevede che il giudice possa comunque fissare l’udienza di comparizione quando, visionata la videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi la Commissione territoriale, ritenga comunque necessaria l’audizione diretta dello straniero, o quando ritenga indispensabile chiedere chiarimenti alle parti, ovvero quando consideri necessario disporre consulenza tecnica o assumere mezzi istruttori (cfr. lett. a), b) e c) del comma da ultimo richiamato).

Dalle precedenti considerazioni deriva che, laddove la videoregistrazione non sia in concreto disponibile, o perchè mai eseguita o perchè non consegnata al giudice dall’Autorità amministrativa, si debba comunque assicurare al richiedente la protezione la possibilità di rendere le proprie dichiarazioni in sede giudiziale, in modo completo e idoneo ad assicurare la pienezza del contraddittorio e la completa esplicazione del diritto di difesa. A tal fine va sempre fissata l’udienza di comparizione, che diviene l’unico effettivo momento di contatto tra il richiedente ed il “suo” giudice e, dunque, è deputata non soltanto ad assicurare al primo le garanzie processuali, ma anche a consentire al secondo di poter assumere la propria decisione sulla domanda di protezione in base ad una conoscenza effettiva e diretta della storia personale e dell’atteggiamento dello straniero.

L’audizione personale di quest’ultimo in sede giudiziale, dunque, diviene – proprio alla luce della peculiare articolazione del rito previsto per l’esame delle domande di protezione internazionale – la modalità più semplice per supplire all’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio svoltosi in sede amministrativa, assicurando al richiedente l’effettiva esplicazione del diritto di difesa in un contraddittorio pieno, e ponendo il giudice di merito in condizione di poter decidere avendo completa contezza degli elementi di valutazione.

In conclusione, va pertanto affermato, in continuità con i principi enunciati da questa Corte nei precedenti sin qui richiamati, il seguente principio: “Nei procedimenti di riconoscimento della protezione, internazionale o umanitaria, qualora la videoregistrazione del colloquio svoltosi in sede amministrativa non sia disponibile, o perchè non eseguita o perchè comunque non acquisita agli atti del processo, il giudice di merito deve sempre fissare l’udienza di comparizione personale del richiedente, da un lato al fine di consentire a quest’ultimo un accesso ed un contatto diretto con il suo giudice naturale precostituito per legge, e quindi la piena ed effettiva esplicazione delle garanzie processuali, e dall’altro lato in modo da acquisire tutti gli elementi necessari per condurre la valutazione di credibilità, o meno, della storia personale riferita dal richiedente medesimo. Ne deriva che detta udienza costituisce il luogo naturalmente deputato allo svolgimento dell’audizione personale del richiedente, che può essere evitata soltanto in via eccezionale, qualora il giudice di merito ritenga, all’esito di motivata decisione, che le contraddizioni e le carenze esterne della storia non possano essere superate dall’audizione stessa. In tal caso, va comunque garantita al richiedente la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni”.

Da quanto precede deriva l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri, la cassazione della decisione impugnata ed il rinvio della causa al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020

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