Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9228 del 16/04/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9228 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 20940-2011 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA

17,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
BACCIOCCHI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE LIBIA 58, presso lo studio dell’avvocato FERRI PIETRO,
che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricon-ente –

c

li

Data pubblicazione: 16/04/2013

nonchè contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580,
COMUNE DI ROMA;

intimati

avverso la sentenza n. 5073/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA dell’1.6.2010, depositata il 16/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO
ATTILIO SEPE che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 20940 sez. ML – ud. 14-03-2013
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Ric. 2011 n. 20940 sez. ML – ud. 14-03-2013
-3-

FATTO E DIRITTO
È stata depositata relazione ai sensi dell’ art. 380 bis c.p.c., avente il
seguente contenuto:
“Il consigliere relatore osserva quanto segue.
La Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di
Roma del 17 febbraio 2004, dichiarava il diritto dell’appellante Bacciocchi
Marco all’assegno di invalidità con la condanna dell’INPS al pagamento dei
ratei così maturati dal 121 0 giorno successivo alla presentazione della domanda
amministrativa. Erano convenuti nel giudizio anche il Ministero dell’economia
e delle finanze, il Comune di Roma e la Regione Lazio, quest’ultima rimaneva
contumace.
Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre l’INPS con ricorso
notificato al Bacciocchi, al Ministero e al Comune di Roma, come si è detto,
parti del giudizio in uno alla Regione Lazio.
Non risulta notifica alla Regione Lazio, tuttavia, ritiene il relatore che
non vi sia questione di integrazione della notifica, in applicazione della
giurisprudenza secondo la quale: il principio costituzionale di ragionevole
durata del processo impedisce al giudice di adottare provvedimenti che, senza
utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, ritardino
inutilmente la definizione del giudizio. Pertanto la circostanza che il ricorso per
cassazione non sia stato notificato ad una delle parti, contumace nei precedenti
gradi di giudizio, rende superfluo il rinvio della causa per provvedere a tale
incombente, quando nessuna delle parti costituite nel giudizio di legittimità
abbia formulato domande nei confronti di tale parte contumace (Cass. n. 18375
del 2010).
L’INPS prospetta due motivi di impugnazione.
Con il primo censura la sentenza d’appello prospettando violazione e
falsa applicazione dell’art. 13 della legge n. 118 del 1971 e dell’art. 2697 cc, in
relazione all’art. 360, n. 3, cpc.
La Corte d’Appello avrebbe affermato il diritto all’assegno mensile in
questione sulla base delle sole risultanze della perizia medico legale espletata
nel corso del giudizio di appello, senza aver accertato che ricorressero anche il
requisito socio economico reddituale, quello dell’incollocazione al lavoro e
quello del mancato svolgimento dell’attività lavorativa. La prova di ciò era
carico del ricorrente e la mancanza della stessa rilevabile d’ufficio. Assume,
quindi l’INPS che né la parte ricorrente ha fornito la prova di tali requisiti, né
la Corte d’Appello ne ha verificato l’esistenza. Il Bacciocchi non avrebbe
allegato in uno al ricorso introduttivo e al ricorso in appello documentazione in
merito. Né tale documentazione poteva essere prodotta successivamente
mancando la preesistenza di altri mezzi istruttori ritualmente acquisiti.
Sul punto occorre rilevare che il Bacciocchi che resiste, con
controricorso, ha dedotto di avere prodotto la relativa documentazione come si
rilevava dai verbali di causa (del giudizio d’appello ratione temporis) del 25
settembre 2006 e del 5 marzo e 4 giugno 2007.
Con il secondo motivo d’impugnazione è dedotta omessa motivazione
su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, n.5, cpc, in
quanto il giudice d’appello sarebbe incorso in difetto di motivazione circa il
possesso dei requisiti amministrativi, omettendo del tutto la pronuncia su un
punto decisivo della controversia.

Ric. 2011 n. 20940 sez. ML – ud. 14-03-2013
-4-

I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della
loro connessione.
Il ricorso appare manifestamente fondato.
Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di
pensione d’inabilità o di assegno d’invalidità, rispettivamente previsti, a favore
degli invalidi civili (totali o parziali) dagli artt. 12 e 13 della Legge 30 marzo
1971 n. 118, il cosiddetto requisito economico ed il requisito dell’incollocazione
integrano un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è
deducibile o rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. Tale
deducibilità o rilevabilità d’ufficio sono, peraltro, da rapportare alle preclusioni
determinatesi nel processo e, in particolare, a quella derivante dal giudicato
interno formatosi – ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda
all’esito della verifica del solo requisito sanitario – per effetto della mancata
impugnazione della decisione implicita (siccome relativa ad un indispensabile
premessa o presupposto logico – giuridico della pronuncia) in ordine
all’esistenza del requisito economico; mentre, ove il giudice di primo grado
abbia rigettato la domanda (senza alcuna pronuncia sul requisito economico) e
l’interessato abbia appellato in ordine all’esclusione della sussistenza del
requisito sanitario, la carenza del requisito economico è deducibile (anche) per
la prima volta in appello, o rilevabile d’ufficio dal giudice di secondo, del quale
il Ministero dell’Interno può censurare, con ricorso per cassazione, la decisione
– espressa o implicita – in ordine alla sussistenza dello stesso requisito
economico o dell’incollocazione, deducendo, con riguardo al caso di decisione
implicita, il vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass., n. 22894 del
2011).
Nella specie la Corte d’Appello fonda la propria statuizione non sulla
affermazione in positivo della sussistenza della prova da parte del ricorrente
dei requisiti ulteriori a quello sanitario, ma sulla mera genericità delle eccezioni
dell’INPS, così validando, comunque, la tempestiva proposizione di eccezioni
sulla sussistenza di tali requisiti da parte dell’INPS. Tale motivazione appare
non idonea a evidenziare l’iter logico giuridico seguito dalla Corte di merito e
non conforme ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in
materia, secondo cui nei giudizi volti al riconoscimento del diritto a pensione o
ad assegno di invalidità civile, il requisito reddituale, al pari dei requisiti
sanitari e di quello socio-economico, cosiddetto della incollocazione al lavoro,
costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche
d’ufficio ed è preclusa solo dalla relativa non contestazione, ove la situazione
reddituale sia stata specificamente dedotta, nonché dal giudicato, nel caso in cui
non sia stato proposto sul punto specifico motivo di appello (Cass., n. 16395 del
2008, n. 12131 del 2009)”.
Il Collegio condivide l’iter logico argomentativo della relazione e le
relative conclusioni, che non sono incise dalle difese prospettate dal Bacciocchi
con la memoria.
Pertanto, accoglie il ricorso proposto avverso la sentenza n. 5073 del
2010 della Corte d’Appello di Roma. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese
del presente giudizio.
PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese
del presente giudizio.

Roma, 14 marzo 2013
Il Presidente

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