Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9228 del 10/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2017, (ud. 23/02/2017, dep.10/04/2017),  n. 9228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2314-2016 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ex lege;

– ricorrente –

contro

S.V., in qualità di procuratrice speciale della figlia

D.V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 66,

presso lo studio dell’avvocato MARIATERESA RUOCCO, rappresentata e

difesa dagli avvocati GIUSEPPE RUOCCO, EMILIA RUOCCO, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1366/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 26/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello di Salerno confermò la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania che aveva dichiarato il diritto di D.V.M. (rappresentata in giudizio dalla madre, procuratrice speciale, S.V.) ad ottenere l’indennizzo ex L. n. 210 del 1992 a far data dal dicembre del 2008, oltre agli accessori di legge.

2. Per la cassazione della sentenza il Ministero della salute ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso S.V., nella qualità di procuratrice speciale della figlia D.V.M..

3. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. il Ministero ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia disatteso l’eccezione di decadenza sollevata ai sensi della L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1 ritenendo che la piena consapevolezza della patologia e della riconducibilità alla vaccinazione anticolerica praticata nel 1993 sia stata conseguita solo a seguito della consulenza tecnica di parte espletata nell’aprile del 2008, quando in realtà tale consulenza, come già evidenziato in sede di merito, nulla aggiungeva alla documentazione medica già acquisita, quale quella del 1977 (visita ortopedica presso il P.O. di (OMISSIS)) e del 1992 (certificato del dottor M. che diagnosticava “esiti di encefalite post-vaccinica con tetraparesi spastica”).

2. Il ricorso è inammissibile.

Il termine triennale di decadenza previsto dalla L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1 decorre dal momento in cui il danneggiato acquisisce piena e sicura consapevolezza del nesso causale tra la patologia e la vaccinazione (v. ex aliis Cass. 26/01/2012 n. 1104).

3. L’impugnata sentenza ha osservato, con adeguata e coerente e motivazione, condividendo le argomentazioni formulate dai c.t.u. nominati in entrambi i gradi di giudizio, che solo la consulenza tecnica espletata nell’aprile 2008 aveva consentito di acclarare in maniera chiara ed inequivoca che l’encefalite era stata originata dalla vaccinazione praticata alla D.V., in quanto in precedenza ed a far data dal 1974 ella era stata ricoverata svariate volte presso nosocomi italiani e stranieri, con diagnosi non univoche, e che ancora una visita neurologica del 2008 definiva la patogenesi della malattia come “non definita”.

3. Corretta essendo la sentenza sotto il profilo di diritto, il ricorso suggerisce un’ inammissibile rivisitazione delle risultanze istruttorie, valorizzandone peraltro solo una parte laddove la Corte territoriale ne ha correttamente operato una valutazione complessiva, in contrasto con i limiti del vaglio di legittimità sulla motivazione quali puntualmente definiti dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze 07/04/2014, n. 8053 e 8054.

4. Segue la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali ex art. 92 c.p.c..

5. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, operando per le Amministrazioni dello Stato il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

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