Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9227 del 20/05/2020
Cassazione civile sez. II, 20/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 20/05/2020), n.9227
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20387/2019 proposto da:
R.U., rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ORPELLO,
domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il
25/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/01/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
R.U., cittadino del (OMISSIS), impugnava il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia con il quale era stata rigettata la sua richiesta volta ad ottenere, in via principale, lo status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria ed in ulteriore subordine il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. A sostegno dell’istanza il ricorrente deduceva di essere fuggito dal Bangladesh a causa di persecuzioni di natura politica legate alla sua appartenenza al partito (OMISSIS); in particolare, il richiedente riferiva di esser stato percosso mentre si recava al college a causa della sua attività politica e di esser stato ingiustamente accusato di un sabotaggio ferroviario, con emissione di mandato di arresto nei suoi confronti.
Si costituiva il Ministero resistendo al ricorso ed invocandone il rigetto.
Con il decreto impugnato il Tribunale di Brescia rigettava il ricorso, ritenendo non credibile la storia del richiedente alla luce delle contraddizioni che essa presentava e non sussistenti i requisiti previsti per il riconoscimento di una delle forme di tutela invocate dal ricorrente.
Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto R.U. affidandosi a sette motivi.
Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare i motivi articolati dal ricorrente va rilevato che non risulta depositata la copia autentica del provvedimento impugnato. Nel fascicolo si rinviene infatti copia del decreto del Tribunale di Brescia del 25.6.2019, cron. 3385, relativo al giudizio distinto dal numero R.G.6546/2018, promosso da M.A.R.M., con il quale peraltro è stata riconosciuta al predetto la protezione sussidiaria.
L’odierno ricorrente, R.U., ha dichiarato invece di impugnare il decreto del Tribunale di Brescia emesso nei suoi confronti in data 14.5.2019, di rigetto della sua domanda di protezione, che non si rinviene in atti.
Ne deriva l’improcedibilità del ricorso.
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020