Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9227 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 19/04/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 19/04/2010), n.9227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – President – –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consiglie – –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consiglie – –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consiglie – –

Dott. CURZIO Pietro – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17378-2006 proposto da:

SELEX SISTEMI INTEGRATI S.P.A. (gia’ denominata ALENIA MARCONI

SYSTEMS S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta e difende

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIO

VENTICINQUE N. 38, presso lo studio dell’avvocato PELLETTIERI

GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 756/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/05/2005 R.G.N. 8619/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2009 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato MARESCA ARTURO per delega MORRICO ENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI MARCO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

I.R. con ricorso al tribunale di Roma ha esposto:

di essere stata assunta dalla Finmeccanica s.p.a. – gia’ Selenia s.p.a. – il 17 settembre 1973 quale operaia di secondo livello;

di aver lavorato, a seguito di trasferimento, presso lo stabilimento di (OMISSIS) dal 1976, nel reparto di microelettronica fino al 1989, epoca in cui, a causa di un forte stato allergico alle sostanze usate, era stata trasferita in un’altra area di lavoro come addetta alle macchine laser;

di aver chiesto, dopo la concessione del part-time, di rientrare al lavoro a tempo pieno, e di essere stata invece collocata in CIGS, in base agli accordi 25 luglio-cinque dicembre 1991;

che tali accordi erano illegittimi per omessa determinazione dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere ed omessa indicazione dei motivi di mancata rotazione dei lavoratori sospesi;

che ad ogni modo essi non erano stati rispettati dalla societa’, che aveva protratto la collocazione in CIGS oltre il termine in essi previsto;

di esser stata richiamata in servizio il 5 dicembre 1996 nello stesso reparto e di essere stata successivamente ancora collocata in CIGS con decorrenza dal 12 gennaio 2000 in osservanza di un ulteriore accordo in tale data, anch’esso illegittimo.

Cio’ premesso, la signora I. ha chiesto che, accertata l’illegittimita’ di entrambi gli accordi menzionati e annullati i provvedimenti di sospensione dei quali era destinataria la societa’ fosse condannata a pagarle una determinata somma a titolo di differenze retributive. La domanda, nella resistenza della Alenia Marconi Systems e’ stata accolta.

L’appello della societa’ e’ stato rigettato sul rilievo che era mancata l’esplicitazione dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in CIGS e l’indicazione dei motivi della scelta in senso contrario alla rotazione, con conseguente illegittimita’ del successivo provvedimento amministrativo di concessione del beneficio, suscettibile quindi di disapplicazione.

Di questa sentenza la Selex S.p.A. (nuova denominazione della Alenia Marconi Systems S.p.A.) chiede la cassazione sulla base di un unico motivo di ricorso. L’intimata resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso e’ denunciata violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 e 8 e della L. n. 164 del 1975, art. 5 nonche’ insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Si sostiene in sintesi quanto segue:

La L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 e 8 non dice nulla circa la necessita’ che sui criteri di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione venga raggiunto un accordo.

Esso prevede solo che i suddetti criteri formino oggetto delle comunicazioni e dell’esame congiunto con le organizzazioni sindacali, il che e’ avvenuto come risulta dagli stessi accordi di cui si tratta. La L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7 dispone che “i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonche’ le modalita’ della rotazione prevista al comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni e dell’esame congiunto previsti dalla L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5”.

Il comma 8, di tale art. prevede a sua volta che “se l’impresa ritiene per ragioni di ordine tecnico organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni se occupati nella unita’ produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicare i motivi nel programma di cui al comma 2”.

Quindi, in nessuno dei tre accordi oggetto di controversia (1991, 1993 e 2000) le parti erano tenute ad indicare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere ne’ le modalita’ applicative degli stessi. Il giudice di merito e’ incorso in errore nel ritenere necessaria la indicazione di detti criteri visto che per consolidata giurisprudenza in tema di scelta del personale da porre in cassa integrazione il lavoratore puo’ contestare la legittimita’ della sospensione solo quando essa non sia coerente con la causa integrabile, contrasti con i cannoni di correttezza e buona fede sia discriminatoria. D’altra parte l’illegittimita’ degli accordi non puo’ derivare dalla dedotta violazione del criterio della rotazione, perche’ la rotazione era in essi espressamente e chiaramente regolata. Infatti l’accordo del dicembre 1991 prevedeva che la rotazione avrebbe avuto cadenza semestrale e riguardato il 40% del personale sospeso indicando, quale criterio per individuarlo, la tipologia produttiva e la fungibilita’ del personale nelle singole unita’ produttive.

L’accordo del 1993 prevedeva che la rotazione sarebbe stata semestrale, fatta salva la partecipazione dei lavoratori e corsi di formazione.

L’accordo del 2000 escludeva la rotazione perche’ tutti sospesi sarebbero stati interessati all’attivita’ di formazione finalizzata alla fruttuosa ricollocazione in azienda.

In conclusione, la disciplina legale in materia di scelta dei lavoratori da porre in CIGS e’ stata violata perche’ i criteri di scelta, individuati discrezionalmente dal datore di lavoro, non devono formare oggetto di accordo sindacale mentre il criterio della rotazione, contrariamente a quanto affermato dalla corte di merito, risulta rispettato.

Il motivo e’ infondato.

In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall’attivita’ lavorativa e’ illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell’esame congiunto, gli specifici crateri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi (in base al combinato disposto della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7 e L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5, commi 4 e 5). A tal fine la specificita’ dei criteri di scelta, che si possono definire generali in quanto rivolti ad una collettivita’ di lavoratori, consiste nella idoneita’ dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri. (Cass. 7720/2004; conf.

11660/2006; 28464/2008; 15964/2009).

Secondo il motivato accertamento del giudice di merito in nessuno dei tre casi sui quali si controverte sono state soddisfatte le condizioni richieste dalla giurisprudenza per rendere trasparente e controllabile la scelta del datore di lavoro.

Questo accertamento non e’ utilmente censurato dalla parte ricorrente, la quale, del resto, come ha osservato la controricorrente muove dal presupposto di non esser tenuta agli adempimenti preventivi che la sentenza ha accertato esser mancati.

Di conseguenza, in applicazione dell’orientamento giurisprudenziale sopra ricordato il ricorso deve esser rigettato siccome infondato con condanna della parte ricorrente alle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

PQM

Rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente alle spese, liquidate in Euro 18,00 per esborsi, ed Euro 3000 per onorari, nonche’ IVA, CPA e spese generali, disponendone la distrazione in favore del difensore.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

 

 

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