Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9227 del 06/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 06/04/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 06/04/2021), n.9227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3300/2017 proposto da:

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CASERTA,

in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MONICA BERARDI,

ANTONIO CERCHIA;

– ricorrente –

contro

L.P.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati MAURO LO PRESTI, MARIO PANICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4868/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/07/2016 r.g.n. 5871/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/09/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la Camera di Commercio di Caserta, nell’opporsi ad un decreto ingiuntivo richiesto dall’ing. L.P.M. per il pagamento del compenso relativo ad attività professionale prestata nel primo trimestre 2010, proponeva in via riconvenzionale, ai sensi degli artt. 1427 e 1441 c.c. e del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 38, comma 1, lett. f), domanda di annullamento della convenzione (per il biennio 2009/2010), in forza della quale tale attività era stata svolta, richiamando il contenuto di intercettazioni telefoniche per fatti commessi nel (OMISSIS), in esecuzione di altro rapporto convenzionale, e l’ammissione, resa in sede di interrogatorio dal L.P., di avere procurato la visione di un’offerta di gara ad un soggetto concorrente;

– che l’adito Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in parziale accoglimento del ricorso in opposizione, pronunciava l’annullamento della convenzione stipulata dalle parti in data 27/2/2009 e revocava il decreto ingiuntivo, ma condannava la Camera di Commercio al pagamento del minore compenso spettante al L.P. per l’attività svolta dall’1/1 al 4/2/2010 e cioè fino a quando egli era stato sospeso dall’incarico professionale;

– che la Corte di appello di Napoli, con sent. n. 4868/2016, pubblicata il 28 luglio 2016, accoglieva il gravame di L.P. e, in riforma della decisione di primo grado, respingeva il ricorso in opposizione, osservando al riguardo che i fatti, per i quali l’appellante era stato indagato, erano sì tali da integrare un reato (turbativa di gara), ma era “dirimente” che il L.P., in relazione agli stessi, fosse stato assolto – come da sentenza penale prodotta nel giudizio di secondo grado – “perchè il fatto non sussiste”;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Camera di Commercio di Caserta con cinque motivi, cui ha resistito il L.P. con controricorso;

rilevato:

che con il primo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi la Corte pronunciata sull’eccezione di tardività, ex artt. 436 e 437 c.p.c., delle difese e dei documenti prodotti per la prima volta dall’appellante nel giudizio di secondo grado, difese e documenti sui quali aveva poi esclusivamente fondato la propria decisione;

– che con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione al principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, nonchè in relazione agli artt. 414,416,437 c.p.c. e all’art. 24 Cost. e vizio di motivazione: (a) per avere la Corte di appello, individuando il thema decidendum nella insussistenza dei fatti di rilievo penale accaduti nel 2008, pronunciato su di una domanda nuova non proposta in primo grado; (b) per avere fondato la decisione su documenti non acquisiti legittimamente al processo e comunque omettendo di motivare relativamente alla loro (contestata) ammissibilità;

– che con il terzo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 112,115,414 e 416 c.p.c. e art. 111 Cost., per non avere la Corte applicato il principio di non contestazione, con riferimento al fatto che il L.P. aveva mostrato una busta con l’offerta di gara di un concorrente ad altro concorrente e che tale fatto, peraltro anche confessato al G.I.P., era rimasto incontestato, erroneamente sottoponendo lo stesso ad esame e valutazione, sebbene ormai pacifico e desumibile da atti pubblici, ed erroneamente reputando che la mancanza di rilevanza penale dei fatti, come accertata con la sentenza di assoluzione, escludesse da sè ogni altra valenza della condotta ascritta al professionista;

– che con il quarto motivo viene dedotta la violazione dell’art. 654 c.p.p., con riferimento agli artt. 546,74 e 75 c.p.p. e all’art. 185 c.p., per avere la Corte riconosciuto efficacia dirimente alla sentenza penale di assoluzione, nonostante che essa non fosse opponibile alla ricorrente, che non aveva partecipato al relativo giudizio, e, pertanto, non potesse spiegare efficacia di giudicato nei suoi confronti;

– che, infine, con il quinto motivo viene dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 434 c.p.c., per avere la Corte omesso di pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di correlazione critica tra il ragionamento logico-giuridico svolto nella sentenza di primo grado e le argomentazioni addotte a sostegno della sua riforma;

osservato:

che il primo motivo risulta inammissibile;

– che, infatti, la sentenza impugnata fonda le proprie conclusioni sulla sentenza penale di assoluzione, “perchè il fatto non sussiste”, alla quale assegna dirimente rilevanza ai fini della decisione, mentre riporta brevemente il contenuto delle deduzioni e dei documenti prodotti dall’appellante (p. 5) al limitato fine di esporne e riassumerne la difesa;

– che, per le medesime considerazioni, non possono essere accolte le censure, di cui al secondo motivo, relative alla inammissibile acquisizione, con efficacia determinante, di altri documenti non prodotti nel primo grado di giudizio ovvero prodotti in tale grado ma con irrituale valenza integrativa di deduzioni e difese non espresse nella sede propria degli atti difensivi di parte;

– che il motivo in esame è poi infondato là dove denuncia la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, posto che la sentenza impugnata, identificando la questione centrale della causa, proposta dalla Camera di Commercio di Caserta in via riconvenzionale, nella sussistenza o meno dei fatti di rilievo penale accaduti nel 2008 (così da attribuire decisiva e “dirimente” rilevanza alla relativa sentenza di assoluzione), non ha in alcun modo alterato gli elementi obiettivi dell’azione proposta, nè introdotto fatti e circostanze nuovi, non oggetto di discussione fra le parti, risultando al contrario che la domanda di annullamento della convenzione stipulata dalle parti in data 27/2/2009 era stata basata proprio sulla mancata conoscenza da parte della ricorrente dei fatti riportati nelle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche e sulla qualificazione degli stessi operata dal G.I.P. anche sulla scorta delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dal L.P., come da ordinanze di applicazione e revoca di misura cautelare rispettivamente notificate alla Camera di Commercio il 5/2 e il 18/2/2010; nè, d’altra parte, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi, ex art. 360 c.p.c., n. 5, ovvero per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 38, comma 1, lett. f);

– che anche il terzo motivo deve essere disatteso, alla stregua degli assorbenti rilievi già sopra svolti, dovendosi comunque ribadire che il vizio di omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) può essere denunciato soltanto in relazione al mancato esame di domande ed eccezioni, rientrando il difetto di considerazione di fatti e circostanze nell’area del vizio motivazionale, e che – come più volte, e anche recentemente, affermato da questa Corte – “La violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale” (Cass. n. 4699/2018);

– che il quarto motivo è inammissibile, vertendo su questione specifica non prospettata nel giudizio di appello (ove la contestazione dell’appellata Camera di Commercio avrebbe riguardato il solo e diverso profilo della “inconferenza” della sentenza penale “rispetto all’oggetto del decidere”: cfr. ricorso per cassazione, p. 18) e, quindi, per la prima volta sollevata nella presente sede di legittimità; fermo restando che la Corte territoriale non ha inteso riconoscere efficacia di giudicato alla sentenza di assoluzione, nè risulta averne comunque acquisito l’accertamento come qualificato da inoppugnabilità e indiscutibilità;

– che parimenti inammissibile risulta il quinto motivo per difetto del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non risultando posti a confronto, e tanto meno nei termini puntuali richiesti dall’oggetto della censura, la sentenza di primo grado e il ricorso in appello;

– che, d’altra parte, non è configurabile il vizio di omessa pronuncia nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata sia tale – come nella specie – da comportare implicitamente il rigetto dell’eccezione apparentemente non esaminata (Cass. n. 12652/2020, fra le numerose conformi);

ritenuto:

conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– che di esse va disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori del controricorrente, avvocati Mauro Lo Presti e Mario Panico, come da loro dichiarazione e richiesta.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, spese di cui dispone la distrazione in favore dei procuratori del controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2021

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