Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9226 del 19/04/2010
Cassazione civile sez. III, 19/04/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 19/04/2010), n.9226
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – rel. Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 14959/2009 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II
n. 33, presso lo studio dell’avvocato LUDINI ELIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato MORABITO Pasquale, giusta delega in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
SEAG SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso
lo studio dell’avvocato VALENSISE Carolina, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati MARZI LUIGI, BERTELLO UGO, giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
FONDIARIA – SAI SPA, G.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 487/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del
18.3.09, depositata l’1/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza
dell’11/02/2010 dal Presidente Relatore Dott. ROBERTO PREDEN;
udito per il ricorrente l’avv. Elio Ludini (per delega avv. Pasquale
Morabito) che ha chiesto la cessata materia;
udito per la controricorrente l’avv. Donatella Geromel (per delega
avv. Carolina Valensise) che si riporta agli scritti.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che
ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che M.G. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 487/2009 dell’1.4.2009 nei confronti di Fondiaria-Sai S.p.a., G.A. e SEAG S.r.l., che ha resistito, ed ha successivamente rinunciato al ricorso essendo intervenuta transazione con la Fondiaria-Sai, compagnia assicuratrice dell’automezzo di proprietà della SEAG condotto dal G.;
che con decreto del 4.12.2010 il Presidente della terza sezione civile ha dichiarato estinto il processo senza pronuncia sulle spese;
che la SEAG ha chiesto la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 3, esponendo di non aver partecipato alla transazione, intervenuta direttamente tra M. e Fondiaria-Sai, e di esserne stata posta a conoscenza solo dopo l’avvenuta costituzione nel giudizio di cassazione, con i relativi oneri, ed ha chiesto la condanna del rinunciante alle spese; che all’udienza dell’11.2.2010 il P.M. ha concluso per l’accoglimento.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che l’art. 391 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 15, applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso sentenze pubblicate a decorrere dal 2.3.2006, dispone, innovando la precedente disciplina, che il decreto che dichiara l’estinzione “può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese”, in tal modo affidando alla facoltà discrezionale del Presidente che adotta il decreto la pronuncia sulle spese;
che l’eventuale esonero dalla condanna alle spese mira a favorire la proposizione delle rinunce, sollevando la Corte dalla trattazione del ricorso;
che della facoltà di non pronunciare condanna il Presidente si è avvalso con statuizione insindacabile, destinata a valere nei confronti del controricorrente come compensazione delle spese; che egualmente deve disporsi per le spese di questa fase, in ragione della novità della questione.
PQM
La Corte conferma il decreto di estinzione. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010