Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9226 del 10/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.10/04/2017), n. 9226
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10588/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
A.R.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4625/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 27/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano.
Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di A.R. contro un avviso di accertamento IRPEF per gli anni 2005 2007;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015, erano decaduti dagli incarichi dirigenziali tutti coloro che erano stati nominati sulla base delle leggi dichiarate incostituzionali. La nullità assoluta del provvedimento, viziato da difetto di attribuzione, avrebbe potuto essere eccepita in ogni stato e grado del procedimento, nè l’Agenzia avrebbe allegato gli elementi dimostrativi della legittima attribuzione della funzione dirigenziale. Da ciò la nullità insanabile dell’atto di accertamento.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo rilievo, si denuncia violazione del D.L. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe dovuto ritenere assorbente la circostanza che l’eccezione era stata introdotta solo in grado d’appello; che, con la successiva doglianza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), si invoca la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3 e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, avendo la CTR escluso dal novero dei legittimi firmatari dei provvedimenti anche gli appartenenti alla carriera direttiva dell’Amministrazione Finanziaria; che l’intimato non ha resistito;
che il ricorso è inammissibile;
che l’atto risulta notificato a mezzo posta il 21 aprile 2016, ma è privo dell’avviso di ricevimento;
che, come è noto, ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se intervenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l’udienza di discussione, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c. (Sez. 6-5, n. 25285 del 28/11/2014);
che non si provvede sulle spese, in mancanza della costituzione del controricorrente.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017