Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9226 del 06/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/04/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 06/04/2021), n.9226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24578-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

PARMALAT FINANZIARIA SPA, in persona dell’Amministratore Delegato pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAROCCO N. 18,

presso lo studio legale TRIVOLI & ASSOCIATI, rappresentata e

difesa dagli avvocati MARCO PASQUALI, ALESSANDRO TRIVOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 938/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 14/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Emilia Romagna, meglio indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello proposto dalla Parmalat s.p.a. contro la sentenza con la quale era stato ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione emesso nei confronti della contribuente per imposta di registro relativa all’anno 2009 in relazione alla sentenza del tribunale civile di Parma che aveva ammesso in via chirografaria la parte creditrice al passivo della società anzidetta.

Secondo il giudice di appello la mancata allegazione della sentenza del tribunale di Roma inficiava la motivazione dell’avviso di liquidazione.

La parte intimata si è costituita con controricorso

Con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, e dell’art. 53 Cost.

La ricorrente assume che l’avviso di liquidazione privo della sentenza alla quale si riferiva l’imposta di registro richiesta alla contribuente non poteva dirsi affetto dal vizio della motivazione, avendo riguardato il giudizio civile la parte stessa destinataria dell’avviso.

Il ricorso è infondato.

Giova rammentare che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione emesso D.P.R. n. 131 del 1986 ex art. 54, comma 5, che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo per difetto di motivazione, in quanto l’obbligo di allegazione, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un’attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare – Cass. n. 18532/2010; Cass. n. 9299/2013; Cass. n. 7493/2014; Cass. n. 17911/2014, Cass. n. 29402/2017, Cass. n. 17486/2019 -.

Sulla base di tali considerazioni, questa Corte ritiene pienamente conforme a legge ed immune da vizi la pronunzia qui oggetto di esame, proprio in considerazione degli obbiettivi e delle finalità sottese all’avviso di liquidazione, avendo la CTR correttamente ritenuto che, esclusa la conoscenza effettiva della sentenza da sottoporre a registrazione, gli assolutamente generici dati contenuti nell’avviso di liquidazione (data e numero di registrazione della sentenza civile e riferimento al testo normativo relativo all’imposta di registro) non fossero sufficienti a salvaguardare quelle facoltà del contribuente cui sopra si è fatto riferimento.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in favore della ricorrente in Euro 8.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2021

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