Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9225 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. un., 19/04/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 19/04/2010), n.9225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

srl Mollificio Bordignon e spa Bordignon Trading, elettivamente

domiciliate in Roma, Via Confalonieri 5, presso lo studio dell’avv.

MANZI Luigi, che le rappresenta e difende per procura in atti

unitamente all’avv. Paolo Piva;

– ricorrente –

contro

Comune di Carmignano del Brenta, elettivamente domiciliata in Roma,

Viale Parioli 180, presso lo studio dell’avv. ANTONINI Giuseppe, che

lo rappresenta e difende per procura in atti unitamente all’avv.

Luigi Verzotto;

– controricorrente –

Z.F. e P.M.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza n. 5045, depositata il 29/8/2006 dal

Consiglio di Stato;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/4/2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Uditi gli avv. Verzotto e Coglitore, per delega.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

preso atto che il consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la seguente relazione: “Il Mollificio Bordignon srl e la Bordignon Trading spa ricorrono alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso la sentenza 5045/2006, depositata il 29 agosto 2006, con cui il Consiglio di Stato rigettava l’appello delle società e per l’effetto confermava la legittimità dell’ordinanza con cui il Comune di Carmignano di Brenta aveva intimato alle società proprietarie di un immobile di provvedere alla bonifica dello stesso in quanto divenuto deposito incontrollato di rifiuti. Le società sostenevano che legittimata passiva del provvedimento era esclusivamente la società EWS srl cui avevano concesso l’immobile in locazione.

Le ricorrenti sostengono trattarsi di controversia relativa ad una pretesa sottratta al giudice amministrativo (e perciò di competenza del giudice ordinario).

Il Comune di Carmignano di Brenta si è costituito con controricorso.

Il ricorso risulta inammissibile essendosi formato il giudicato interno sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa, mai contestata nel corso del giudizio (cfr. la sentenza di queste Sezioni Unite n. 24883 del 9 ottobre 2008)”;

che trattandosi di osservazioni che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorse-che così decidendo non ci si pone in contrasto con le disposizioni della nostra Carta costituzionale, perchè la previsione della possibilità di ricorrere contro le decisioni del Consiglio di Stato per motivi attinenti alla giurisdizione non equivale affatto a riconoscimento della incondizionata deducibilità di tale tipo di vizio anche in presenza di preclusioni quali quella derivante dall’avvenuta formazione di un giudicato interno che, a sua volta, dipende unicamente dal fatto oggettivo della mancata impugnazione di una statuizione che avrebbe potuto e dovuto essere appellata e non dallo stato soggettivo delle parti e, cioè, dalla loro consapevolezza o meno delle conseguenze di un dato comportamento processuale o dall’affidamento da esse riposto su di una certa interpretazione giurisprudenziale, che ove successivamente abbandonata, può tuttavia incidere sulla regolamentazione delle spese di lite;

che tenuto, però, anche conto della materia del contendere, le società ricorrenti vanno, nel caso di specie, condannate a rimborsare il Comune di Carmignano sul Brenta, delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 3.700,00, Euro 00,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

PQM

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile e condanna le società ricorrenti al pagamento, in favore del Comune di Carmignano sul Brenta, delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 3.700,00, Euro 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

 

 

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