Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9225 del 10/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.10/04/2017), n. 9225
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10568/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.E., D.F., DU.EL., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA A. FARNESE 7, presso lo studio
dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI che li rappresenta e difende
unitamente e disgiuntamente all’avvocato ALESSANDRO COGLIATI DEZZA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 5416/9/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 19/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di R.G. contro sei avvisi di accertamento, per gli anni d’imposta 2004 e 2005; che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che la cancellazione dal Registro delle imprese avrebbe determinato l’estinzione della società (di cui la R. era socia al 50%), a prescindere da eventuali crediti insoddisfatti o di rapporti non ancora definiti.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è affidato ad un motivo, col quale l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 44, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;
che, secondo la ricorrente, gli avvisi di accertamento, per annualità anteriori alla cancellazione, sarebbero stati emessi sulla base della presunzione di distribuzione degli utili in società di capitale a ristretta base sociale. Da ciò l’erroneità della sentenza, che avrebbe annullato gli avvisi di accertamento sul solo presupposto dell’avvenuta cancellazione della società;
che gli intimati D.F., D.E. ed Du.El. – nella loro qualità di marito e figli di R.G., deceduta il (OMISSIS) – hanno resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso ed, in subordine, l’inammissibilità dell’atto di appello, per intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, mancando in atti sia la ricevuta di spedizione che quella di ritorno;
che l’eccezione principale dei controricorrenti è fondata;
che D.F., D.E. ed Du.El. risultano aver rinunciato all’eredità ( Du.El. il 4 gennaio 2013, D.E. il 7 gennaio 2013 e D.F. il 5 maggio 2016);
che, invero, qualora l’atto di impugnazione sia stato notificato nei confronti del solo chiamato all’eredità, che abbia rinunziato all’eredità, l’impugnazione è inammissibile per difetto di legitimatio ad causam, attesa l’efficacia retroattiva della rinunzia all’eredità, ai sensi dell’art. 521 c.c. (Sez. 2, n. 25151 del 26/11/2014);
che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti, nella misura indicata in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017