Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9224 del 10/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.10/04/2017), n. 9224
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14644/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
ACROPOLIS SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 10379/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata l’01/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato nella misura del 30% di quanto accertato dall’Ufficio la rendita catastale relativa a due immobili, di proprietà della società Acropolis spa, sito in (OMISSIS);
Rilevato che nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata;
Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;
Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta il vizio di motivazione apparente, che merita un esame prioritario per ragioni di ordine logico, è manifestamente infondato, cogliendosi dalla motivazione della sentenza impugnata gli elementi sui quali la CTR ha fondato il proprio giudizio;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di ultrapetizione, è fondato;
Considerato che in effetti la CTR, riducendo nella misura del 30% l’importo delle rendite catastali determinate dall’Ufficio rispettivamente determinate dall’Ufficio in Euro 63.287 ed in Euro 9.705 – a fronte di valori indicati dalla parte nel detto documento di Euro 26.714 ed Euro 3.622 (v. pag. 1 ricorso e pag. 2 primo periodo sent. impugnata), ha ridotto la pretesa fiscale ad importi inferiori a quelli indicati dalla parte contribuente, in tal modo rendendo palese il vizio di ultrapetizione prospettato dall’Ufficio;
Considerato che il ricorso, in accoglimento del primo motivo di ricorso, disatteso il secondo, va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, disatteso il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017