Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9224 del 06/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/04/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 06/04/2021), n.9224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18784-2019 proposto da:

COSTRUZIONI CERIMELE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106,

presso lo studio dell’avvocato PAOLA MARIA ANGELA VACCARO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO GARZILLI;

– ricorrente –

contro

COMUNE ROCCARASO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA

CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso unitamente dagli Avvocati

EMILIA MONTI, MARIA ROMILDA RATIGLIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1197/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’ABRUZZO, depositata il 18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La società Costruzioni Cerimele s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro il Comune di Roccaraso, impugnando la sentenza resa dalla CTR Abruzzo indicata in epigrafe che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto l’appello del comune ritenendo provata la notifica dell’avviso di accertamento relativo ad ICI per l’anno 2009, in relazione alla documentazione prodotta dall’appellante.

Il comune di Roccaraso si è costituito con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 2697 e 1335 c.c.. La CTR non avrebbe considerato che in caso di notifica a mezzo posta di un plico contenente diversi accertamenti tributari, l’onere di provare che il plico contenesse due distinte pretese fiscali incombeva sul soggetto autore dell’invio. Principio non rispettato nel caso di specie dalla CTR, una volta che essa società avrebbe evidenziato tale circostanza in sede di controdeduzioni, riproponendo quanto già esposto in via stragiudiziale.

Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.. La CTR avrebbe errato nel valorizzare l’attestazione risultante dal plico raccomandato contenente gli estremi dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2009, non potendo da questa desumersi la prova della notifica.

Con il terzo motivo si deduce, infine, la nullità della sentenza per motivazione apparente.

Esaminando con priorità il terzo motivo di ricorso per ragioni di ordine logico, la sentenza impugnata non risulta affetta dal vizio come prospettato dalla ricorrente, rispondendo la pronunzia in esame al canone del c.d. minimo costituzionale – cfr. Cass., S.U., n. 8053/2014 – sulla questione, qui in discussione, della prova dell’avvenuta notifica dell’atto di accertamento relativo all’anno 2009 che la CTR ha considerato fondandosi sulla produzione di un plico postale recante l’indicazione degli estremi dell’atto medesimo.

Il primo motivo, che riguarda questione correlata all’assenza di notifica dell’atto di accertamento posta a base del ricorso introduttivo del giudizio e sviluppata, in seguito alla costituzione in appello del comune di Roccaraso, nelle controdeduzioni del ricorrente, riprodotte ai fini dell’autosufficienza – cfr. pag. 9 e ss. del ricorso per cassazione -, è fondato per le ragioni di seguito esposte.

Ed invero, a fronte di un motivo di censura, esposto nel ricorso introduttivo, concernente l’assenza di prova in ordine alla notifica dell’accertamento relativo all’anno 2009, il comune di Roccaraso, nel proporre appello dopo essere stato contumace in primo grado, aveva indicato gli elementi a dimostrazione della notifica dell’accertamento anzidetto.

Ora, a fronte di tale prospettazione la società contribuente ha formulato, nel corso del giudizio di appello, una contestazione relativa al fatto che la busta richiamata dal comune non aveva contenuto l’accertamento relativo al 2009 – cfr. pag. 10 ricorso per cassazione, in cui sono riportati alcuni brani dell’atto di controdeduzione della società contribuente -.

Ora, la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla ricorrente a pag. 10 del ricorso per cassazione – Cass. n. 3703/2012, Cass. n. 20027/2011, Cass. n. 12135/2003 – addossa sull’autore del plico la prova del suo contenuto in caso di duplicità di atti ivi contenuti.

Si è in particolare precisato che ai sensi dell’art. 1335 c.c., anche per le dichiarazioni unilaterali recettizie in genere, che siano giunte all’indirizzo del destinatario, vige la presunzione di conoscenza da parte dello stesso, sicchè incombe su di lui, ove neghi di averne avuto notizia, l’onere di provare di essersi trovato senza colpa nella impossibilità di prenderne cognizione e, quindi, anche di provare l’asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta con quella di cui il mittente conserva in qualsiasi modo la copia. Ove, peraltro, l’involucro della raccomandata contenga plurime comunicazioni, e il destinatario ne riconosca solo una, è necessario, perchè operi la presunzione di conoscenza posta dall’art. 1335 c.c., che l’autore della comunicazione, il quale abbia scelto detta modalità di spedizione per inviare due comunicazioni, fornisca la prova che l’involucro le conteneva, atteso che, secondo l'”id quod plerumque accidit”, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione – cfr. Cass. n. 12135/2003 -. Si è poi aggiunto che in materia di riscossione delle imposte, al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale, quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario, è sufficiente la produzione della relata compilata secondo l’apposito modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente; la relata, infatti, dimostra la specifica identità dell’atto impugnato, indicando non solo il numero identificativo dell’intimazione riportato sull’originale, ma anche il suo contenuto, consistente in un'”intimazione di pagamento”, come precisato nell’esordio della relata medesima – cfr. Cass. n. 16121/2019 -.

Orbene, a tali principi non risulta essersi compiutamente adeguato il giudice di appello che, nel riformare la sentenza impugnata, ed a fronte della contestazione esposta dall’appellato nelle controdeduzioni proposte per resistere all’atto di appello del comune, non sembra avere colto il senso della giurisprudenza appena richiamata, volta a determinare in capo al soggetto che inoltra una missiva contenente più atti la prova circa il fatto che la busta recava effettivamente due atti. Circostanza che invece la CTR ha totalmente tralasciato di esaminare secondo le rime fissate dalla giurisprudenza sopra ricordata.

Sulla base di tali considerazioni, assorbito il secondo motivo, in accoglimento del primo motivo, disatteso il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Abruzzo anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e rigettato il terzo motivo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Abruzzo anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2021

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