Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9223 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 20/05/2020), n.9223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36576-2018 proposto da:

J.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 420/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 07/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Perugia, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado delle misure intese a conseguire il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) dell’omesso esame di un fatto decisivo, non avendo il decidente, all’atto di escludere che la situazione interna del paese di provenienza del ricorrente fosse caratterizzata da una condizione di perdurante instabilità, proceduto alla consultazione dei siti del Ministero degli Affari Esteri e di Amnesty International; 2) della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, dell’omesso esame di fonti informative e dell’omessa applicazione dell’art. 10 Cost., avendo il decidente denegato la sussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria malgrado la situazione interna del paese di provenienza del ricorrente fosse caratterizzata da una condizione di perdurante instabilità; 3) dell’omessa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e dell’art. 10 Cost., sussistendo, in ragione di quanto rappresentato circa la situazione interna del paese di provenienza, le condizioni legittimanti l’accesso alla protezione umanitaria.

Al proposto ricorso resiste il Ministero intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Tutti i sopradetti motivi, scrutinabili unitariamente in quanto declinanti la medesima doglianza, sono affetti da pregiudiziale inammissibilità essendo intesi a sindacare lo sfavorevole giudizio che il decidente del grado ha inteso reiterare in ordine alle istanze inoltrate dal ricorrente.

Quantunque riguardo a talune di esse il giudizio in parola si mostri obiettivamente laconico, nondimeno la doglianza esternata dal ricorrente, in luogo di prendere coerente posizione circa l’anomalia a tale titolo evidenziabile, rivendica un diverso responso in merito alle valutazioni che la Corte d’Appello ha condotto in riferimento alla situazione politica interna del Gambia.

Dando invero atto dei mutamenti positivi in corso la Corte d’Appello ha respinto le istanze in questione con un giudizio che è frutto di una valutazione che, sebbene si valga del solo conforto di fonti di stampa, è tuttavia fondata su dati informativi più aggiornati ed attuali rispetto a quelli a cui si richiama il ricorrente, che appaiono datati, riferendosi alla condizione interna del paese prima della sua evoluzione in senso democratico, o anche se relativamente recenti, ignorano gli sviluppi più prossimi che in senso favorevole la situazione aveva fatto registrare al momento della decisione.

3. Ne discende che la scrutinabilità della doglianza, già compromessa dall’aspirare indirettamente ad una rinnovata valutazione di merito, non godrebbe miglior fortuna per effetto di un apporto informativo non aggiornato e non attuale.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Spese alla soccombenza. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 5 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 20 maggio 2020

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