Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9223 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. un., 19/04/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 19/04/2010), n.9223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via Gramsci

20, presso lo studio dell’avv. PERONE Giancarlo, che lo rappresenta e

difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

INPDAP, elettivamente domiciliato in Roma, Via Santa Croce di

Gerusalemme 55, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dall’avv. MASSAFRA Paola;

-controricorrente –

avverso la sentenza n. 3880/2006, depositata dalla Corte di appello

di Roma in data 17/7/2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/4/2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Uditi gli avv. Perone e Massafra;

Sentito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione

del giudice ordinario.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che con ricorso notificato il 13/1/2003, M.C. ha convenuto l’INPDAP davanti al giudice del lavoro del Tribunale di Roma, esponendo che a seguito di ordinanza di custodia cautelare e successivo promovimento di due giudizi penali, era stato dapprima sospeso dal servizio e poi riammesso con decorrenza 1/8/1996;

che con lettera del 14/3/1997 aveva però esercitato la facoltà di recesso previsto dalle norme contrattuali all’epoca vigenti;

che successivamente era tuttavia riuscito ad ottenere la favorevole definizione di ogni carico penale, per cui aveva richiesto all’Istituto di ricostruirgli la carriera e di pagargli tutti gli emolumenti non percepiti durante il periodo di sospensione dalle funzioni; che per tutta risposta l’INPDAP aveva aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti e con determinazione in data 30/1/2002 l’aveva licenziato per giusta causa con decorrenza dal 2/2/1993;

che trattandosi di comportamento illegittimo, ha perciò richiesto, previa dichiarazione dell’invalidità del licenziamento, la condanna della controparte al riconoscimento degli avanzamenti di qualifica ed al pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzione, TFR e danni;

che costituitosi l’INPDAP, il giudice adito ha declinato la giurisdizione con sentenza poi confermata dalla Corte di appello di Roma, la quale ha rigettato il gravame perchè le dimissioni del M. avevano determinato la cessazione del rapporto in epoca precedente il 30/6/1998, precludendo così la possibilità di fare riferimento alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, “che postula (va) per la sua applicazione l’esistenza di rapporti di lavoro… svolti(si) sotto il regime sostanziale e processuale di due differenti discipline”;

che il M. ha proposto ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 165 del 2001, art. 69, comma 7;

che l’INPDAP ha depositato controricorso con il quale ha concluso per l’infondatezza dell’avversa impugnazione;

che così riassunte le posizioni delle parti, le quali hanno depositato entrambe memoria, giova rammentare che queste Sezioni Unite hanno da tempo stabilito che “qualsivoglia controversia avente ad oggetto obbligazioni nascenti da un rapporto di lavoro cessato anteriormente alla data del 30 giugno 1998 è esclusa dal novero di quelle conoscibili in sede di giurisdizione ordinaria, poichè – attesa l’imprescindibile relazione che il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7 (e, prima di esso, il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80, art. 45, comma 17) istituisce, attraverso il requisito dell’attinenza, tra il suddetto “dato storico” ed un determinato “periodo del rapporto di lavoro” – il necessario presupposto di ogni collegamento della controversia con tale giurisdizione è la sussistenza di un segmento del rapporto stesso temporalmente collocabile dopo la suddetta data”;

che l’affermazione è stata in seguito ribadita (C. Cass. 2009/6946, 2009/17351, 2009/17353 e 2009/25796), con la precisazione che il termine di decadenza del 15 settembre 2000, fissato per la proponibilità dell’azione giudiziale dai citati artt. 45 e 69, non si applica alle controversie su rapporti di lavoro cessati prima del 30/6/1998 (C. Cass. 2008/29354 e 2009/25796); che in applicazione di tale principio, che il Collegio condivide e ribadisce, va dichiarato che trattandosi di dipendente dimessosi nel 1997 e mai riassunto in servizio, le domande del M. debbono essere conosciute dal giudice: amministrativo, essendo al riguardo ininfluente che:

l’INPDAP le abbia rigettate con provvedimento successivo al 30 giugno 1998;

che le parti vanno di conseguenza rimesse davanti al TAR competente per territorio, condannandosi il M. al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.700,00, Euro 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

PQM

LA CORTE A SEZIONI UNITE dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, rigetta il ricorso, rimette le parti davanti al TAR competente per territorio e condanna il M. al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.700,00, Euro 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

 

 

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