Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9223 del 10/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.10/04/2017),  n. 9223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8321/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CASA GENERALIZIA DELLA SOCIETA’ DEL DIVIN SALVATORE, in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO COGLIATI

DEZZA;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5510/6/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata l’11/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR del Lazio indicata in epigrafe che, riformando la decisione di primo grado, ha annullato la cartella di pagamento relativa ad imposta di registro notificata alla Casa generalizia della società del Divin Salvatore, in relazione al decorso del termine di decadenza triennale entro il quale l’Ufficio avrebbe dovuto provvedere a notificare l’avviso di liquidazione relativo all’imposta pretesa;

Rilevato che la parte intimata si è costituita con controricorso e che Equitalia spa non ha depositato difese scritte;

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia prospetta la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 76 e 78 e art. 2953 c.c., è manifestamente infondato;

Considerato che questa Corte condivide in pieno i principi affermati dalla ricorrente in ordine all’applicazione del termine di prescrizione – e non di quello di decadenza disciplinato dal citato art. 76 ult. cit. – ai casi di pretesa fiscale relativa ad imposta di registro fondata su previo accertamento giudiziario, passato in giudicato, del detto tributo, ma che gli stessi, per come puntualmente rilavato dalla controricorrente, appaiono inconducenti rispetto alla vicenda concreta, nella quale l’ufficio ha fondato la pretesa contemplata nella cartella di pagamento, dandone atto nella motivazione di tale atto, sulla base di un avviso di liquidazione che però la CTR ha acclarato non essere mai stato notificato alla contribuente;

Considerato che sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti in memoria dall’Agenzia, è immune da vizi la decisione impugnata che, rilevando l’omessa notifica di avviso di liquidazione relativo all’imposta di registro nei confronti della parte contribuente, ha ritenuto caducato l’atto successivamente notificato alla parte contribuente-cartella-;

Considerato che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della controricorrente come da dispositivo.

PQM

la Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della controricorrente in Euro 2500,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura pari al 15% dei compensi, oltre accessori come per legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

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