Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9223 del 06/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/04/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 06/04/2021), n.9223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17699-2019 proposto da:

COMUNE GARBAGNATE MILANESE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato LORENZO ROTOLO;

– ricorrente –

contro

MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE ZANARDELLI,

34, presso lo studio dell’avvocato SARA MENICHETTI, rappresentato e

difeso dagli avvocati FRANCESCO PADOVANI, PASQUALE RUSSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5224/20/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 28/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, nel respingere l’appello proposto dal comune di Garbagnate, confermava la sentenza della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso della Mediocredito italiano s.p.a. avverso l’avviso di accertamento relativo ad IMU per l’anno 2014.

Secondo la CTR la risoluzione del contratto di leasing a suo tempo stipulato tra la Mediocredito italiano – società proprietaria dell’immobile – e il locatario Cotonificio Honnegger s.p.a. e la mancata riconsegna dell’immobile alla scadenza prevista per il (OMISSIS) rendevano dovuto il tributo dal locatorio che aveva comunque mantenuto il possesso del bene alla scadenza del rapporto. Peraltro, il D.M. 30 ottobre 2012, aveva chiarito che ai fini IMU il contratto di locazione finanziaria dura fino alla riconsegna dell’immobile.

Il comune di Garbagnate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La parte intimata si è costituita con controricorso, poi depositando memoria ex art. 378 c.p.c., nella quale ha eccepito il giudicato esterno favorevole formatosi in altra controversia definita dalla CTR Lombardia n. 5199/24/2019, pubblicata in data 3.12.2019, sul medesimo oggetto – debenza di IMU per l’anno 2015 sul medesimo immobile oggetto di contratto di leasing risolto – pronunzia divenuta irretrattabile, come attestato dalla copia autentica della sentenza munita di attestazione del cancelliere, in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza qui oggetto di ricorso, pubblicata il 28.11.2018.

La ricorrente deduce con il primo motivo la violazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, artt. 8 e 9, rilevando che la scadenza del rapporto di leasing avrebbe dovuto indurre il giudicante a considerare la proprietaria come tenuta al pagamento dell’IMU.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 12 preleggi, poichè la CTR avrebbe omesso di considerare che il D.M. 30 ottobre 2012, non avrebbe potuto applicarsi alla vicenda per cui era causa, essendo il contratto di leasing risoltosi il (OMISSIS)

Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per contraddittorietà, avendo la CTR giustificato la decisione sia con il protrarsi del possesso in capo alla locataria sia con il perdurare della vigenza del contratto di leasing fino alla riconsegna.

Occorre preliminarmente esaminare la questione relativa al giudicato esterno formatosi per effetto della sentenza della CTR Lombardia n. 5199/24/2019 che la controricorrente ha prodotto in allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c., deducendone la rilevanza perchè vertente sulla medesima questione giuridica e sul medesimo bene oggetto di ripresa ai fini IMU.

Ora, risulta documentalmente che la sentenza prodotta in allegato alla memoria della controricorrente riguarda l’immobile concesso in leasing alla società Cotonificio Honneger s.p.a. dalla società Leasint s.p.a. (divenuta Mediocredito Italiano s.p.a.) sito in (OMISSIS) – tanto risultando nella sentenza prodotta e già ricordata (pag. 2 primo periodo sent. n. 5188/2019 CTR) e, per quel che riguarda il presente giudizio, dal ricorso introduttivo del comune di Garbagnate – pag. 2, primo periodo ricorso per cassazione -.

Ora, va evidenziato che risulta pacifica la possibilità di eccepire in Cassazione il giudicato esterno formatosi successivamente alla sentenza oggetto di impugnazione innanzi al giudice di legittimità con la produzione anche in memoria ex art. 378 c.p.c., della sentenza munita di attestazione di passaggio in giudicato – cfr. Cass. n. 16874/2018, ove si è ritenuto che, in virtù di sentenze “inter partes” acquisite in sede di memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., l’esistenza del giudicato esterno acquisito è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto; sicchè, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione, conf. Cass. n. 18464/2018-.

Orbene, nel caso di specie, la sentenza n. 5199/2019 della CTR Lombardia, esaminando la questione relativa alla debenza o meno da parte del Mediocredito Italiano s.p.a. del tributo IMU per l’anno 2015 con riguardo al cespite immobiliare sito in (OMISSIS), concesso in leasing dalla Mediocredito al cotonificio Honnegger scaduto nell’anno 2011, escluse la legittimazione della società di leasing al pagamento del tributo in ragione del mancato riottenimento del possesso del cespite stesso, in analogia con quanto previsto in tema di TASI e in linea con un indirizzo manifestatosi presso questa Corte.

Risulta pertanto evidente che detto giudicato, riguardando l’esistenza stessa del requisito giustificativo del tributo pure in questo giudizio reclamato dal comune di Garbagnate Milanese debba spiegare i suoi effetti nel presente giudizio, paralizzando in tal modo i motivi di ricorso proposti dal comune ricorrente. Ragion per cui il ricorso proposto dal comune di Garbagnate Milanese va rigettato.

Ricorrono giusti motivi, in relazione al formarsi del giudicato in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, per compensare le spese del giudizio di legittimità. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2021

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