Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9222 del 20/05/2020
Cassazione civile sez. VI, 20/05/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 20/05/2020), n.9222
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31305-2018 proposto da:
I.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli
avvocati MASSIMO CARLO SEREGNI, TIZIANA ARESI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO, PROCURA
GENERALE DI MILANO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2792/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 20/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO
MARULLI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Milano, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e dell’art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado delle misure intese a conseguire il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, posto che il decidente avrebbe ritenuto non credibile il ricorrente senza attenersi ai criteri indicati dalla norma rubricata; 2) della violazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, posto che il decidente avrebbe denegato l’accesso alle misure invocate senza acquisire adeguate ed aggiornate motivazioni circa la situazione interna del paese di provenienza.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo è inammissibile poichè, fermo più in generale che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il cui giudizio è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340), la doglianza difetta manifestamente di specificità posto che, a fronte del giudizio in tale guisa formulato dal decidente del grado, il ricorrente rappresenta un mero disaccordo di principio e, limitandosi ad un generico richiamo dei canoni normativi, si astiene dall’indicare dove e come la sentenza sarebbe incorsa nella loro inosservanza.
3. Il secondo motivo è inammissbile poichè, fermo che il decidente si è dato cura, nel respingere la doglianza sul punto, di indicare le fonti del proprio convincimento citando espressamente le informazioni di fonte UNHCR che escludono la sussistenza di ragioni ostative al rimpatrio con riguardo all’area di provenienza del ricorrente (Edo State), il motivo è espressione solo di un dissenso motivazionale e sollecita indirettamente, senza esternare alcuna critica specifica, una rinnovazione dell’apprezzamento di fatto operato dal giudice di merito.
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 5 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020