Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9222 del 19/04/2010
Cassazione civile sez. un., 19/04/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 19/04/2010), n.9222
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –
Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Regione Campania, elettivamente domiciliata in Roma, Via Poli 29,
presso il proprio ufficio di rappresentanza, difesa per mandato in
atti dall’avv. PEZZELLA Anna Maria dell’Avvocatura Regionale;
– ricorrente –
contro
S.S.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza n. 3906/06, depositata il 31/5/2006
dal Giudice di pace di Castellammare di Stabia.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
13/4/2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;
Udita la requisitoria del PG, nella persona dell’Avvocato Generale
Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per la dichiarazione, in
accoglimento del ricorso, della giurisdizione delle Commissioni
Tributarie.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che con ricorso notificato il 18/10/2006, la Regione:
Campania ha chiesto la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Giudice di pace di Castellaminare di Stabia aveva accolto l’opposizione presentata da S.S. avverso l’avviso di accertamento ed irrogazione di sanzione per mancato pagamento, nell’anno 2001, della tassa automobilistica relativa all’autovettura tg (OMISSIS);
che a fondamento dell’impugnazione la Regione Campania ha sostenuto che il giudice adito avrebbe dovuto declinare la giurisdizione perchè trattatasi di controversia in materia tributaria;
che l’intimato S.S. non ha svolto attività difensiva;
che così riassunte le posizioni delle parti, giova rammentare che il giudice a quo ha espressamente qualificato l’azione del S. come “opposizione a sanzione amministrativa”, decidendola mediante lettura del dispositivo all’udienza del 29/5/2006 e successivo deposito della motivazione in data 31/5/2006;
che tanto premesso e ricordato, altresì, che l’individuazione del mezzo d’impugnazione dipende dalla qualificazione data dal giudice all’azione, osserva il Collegio che il D.Lgs n. 40 del 2006, art. 26, ha modificato la L. n. 689 del 1981, art. 23, abrogando, fra l’altro, l’u.c., secondo il quale le sentenze pronunciate sulle opposizioni dovevano essere impugnate con ricorso immediato per cassazione;
che in conseguenza della predetta abrogazione, che in base al successivo art. 27 ha riguardato i provvedimenti pubblicati dopo il 2/3/2006, è ritornata applicabile la regola generale secondo cui le sentenze di primo grado debbono essere impugnate mediante appello;
che essendo stata depositata dopo l’anzidetta data, la sentenza di cui si discute non avrebbe potuto, perciò, formare oggetto di ricorso immediato per cassazione, che va pertanto dichiarato inammissibile senza necessità di provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato S.S..
PQM
LA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010