Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9222 del 10/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.10/04/2017),  n. 9222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6424/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

H.J.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCESCO D’ANGELO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 655/08/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 22/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione di primo grado con la quale, in parziale accoglimento del ricorso introduttivo proposto da H.J.M., era stata annullato il diniego di rimborso IRAP per gli anni 2004/2008;

Rilevato che la parte intimata si è costituita con controricorso;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che il primo motivo – con il quale si prospetta la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 – ed il secondo motivo – concernente il vizio di omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio – da esaminare congiuntamente, sono ammissibili concernendo il primo l’errata applicazione dei criteri normativi fissati in tema di autonoma organizzazione alla luce del diritto vivente di questa Corte ed il secondo il vizio di omesso esame di fatti decisivi e controversi nel giudizio;

Considerato che tali censure sono manifestamente fondate;

Considerato che la CTR non si è uniformata ai principi espressi a S.U. da questa Corte – sent. n. 9451/2016, ove si è ritenuto che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione “…l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico”;

Considerato che il giudice di appello ha tralasciato di esaminare la documentazione attestante l’esistenza di due dipendenti per gli anni dal 2008 al 2008 nonchè l’erogazione di compensi a terzi professionisti, totalmente poi trascurando ogni valutazione in ordine ai notevoli costi – sostenuti nei singoli anni ancora in contestazione – dal professionista, puntualmente indicati dall’Ufficio nel ricorso per cassazione, senza dunque considerare che “In tema di IRAP, l’impiego non occasionale di lavoro altrui (…) sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni che riguardano l’esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e di conseguenza il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un’associazione professionale” cfr. Cass. n. 22674/2014;

Considerato che sulla base di tali considerazioni, entrambi i motivi meritano di essere accolti e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

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