Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9222 del 06/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/04/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 06/04/2021), n.9222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14952-2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dagli avvocati MORI PIERGIOVANNI, CIASULLO LUCA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

contro

ME.MO., M.N., M.S., M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 27821/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 31/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

M.M. ha proposto ricorso per revocazione, affidato a quattro motivi, oltrechè a due censure per la fase rescissoria, contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza n. 27821/2018 resa da questa Corte di Cassazione, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal M. avverso la sentenza della CTR Toscana.

Questa Corte riteneva che il motivo, articolato in due censure, fosse inammissibile poichè la CTR, invero, nell’affrontare il giudizio promosso contro la sentenza di primo grado che aveva ritenuto l’inammissibilità dei ricorsi introduttivi, aveva precisato la ratio della propria convinzione circa l’iter motivazionale dei giudici di primo grado, specificando il rilievo della mancata indicazione dell’oggetto della domanda.

Secondo la sentenza in esame nulla di più competeva alla CTR, altrimenti incorrendo nel vizio di ultrapetizione ove avesse valutato nel merito i ricorsi a fronte della ritenuta inammissibilità degli stessi. Risultava poi evidente il deficit di autosufficienza del ricorso introduttivo, non essendo stati riportati gli unici passi che sarebbe stato rilevante conoscere degli atti introduttivi del giudizio. Era stata, infatti, l’Agenzia delle entrate, nel controricorso, a fare emergere l’assoluta genericità ed apoditticità dei ricorsi, limitatisi ad affermare che i corrispettivi delle vendite erano fedeli e che sarebbe stato onere del ricorrente fornire in corso di causa i principi di prova che escludono l’infedeltà dei ricavi dichiarati. Infine, la ritenuta inammissibilità dei ricorsi aveva inibito la valutazione del merito dei ricorsi escludendo l’omissione di pronunzia.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. Non si sono costituiti Me.Mo., M.N., M.S. e M.A., in proprio e n. q. di legale rappresentante della società M. Fratelli s.r.l.

Con il primo motivo il ricorrente deduce l’errore revocatorio rispetto alla ritenuta assenza del carattere autosufficiente del ricorso, risultando agli atti gli elementi idonei a rendere ammissibile la censura, essendo stati prodotti i ricorsi di primo grado dei soci ed i motivi ivi esposti.

Con il secondo motivo si deduce l’errore revocatorio in ragione dell’erronea supposizione dell’impugnazione dei soli atti di accertamento contro la società, essendo per converso oggetto di impugnazione anche gli avvisi di accertamento nei confronti dei soci.

Con il terzo motivo si deduce, poi, l’errore revocatorio inerente l’omesso esame dei motivi di ricorso per cassazione riguardanti gli avvisi di accertamento nei confronti dei soci.

Con il quarto motivo si deduce, ancora, l’errore revocatorio circa l’esistenza della notifica ai soci dell’atto di accertamento nei confronti della società che, pur integrando un obiter dictum, risultava in contrasto con le risultanze documentali acquisite.

Il ricorso è inammissibile.

Quanto al primo motivo, la censura involge, in realtà, la valutazione operata dalla Cassazione in ordine al deficit di autosufficienza del ricorso, ritenendo che malgrado la mole dei documenti, non erano stati forniti gli elementi che sarebbe stato necessario conoscere. Tale statuizione non integra, pertanto un errore percettivo, ma unicamente una valutazione non soggetta a revocazione-cfr. Cass., S.U., n. 8984/2018-

Il secondo motivo è inammissibile per difetto di decisività, una volta che la Cassazione ha ritenuto che la statuizione del giudice di appello aveva considerato legittimamente l’inammissibilità “dei ricorsi introduttivi”, ne discende l’assenza del presupposto dell’errore percettivo, anche in relazione al passo successivo della sentenza che ha ritenuto l’assoluta apoditticità “dei ricorsi, limitatisi ad affermare che…”, a nulla dunque rilevando l’erronea esposizione in fatto del contenuto del giudizio riferito all’accertamento nei confronti della sola società a ristretta base.

Il terzo motivo di ricorso, per le considerazioni già esposte con riferimento al secondo motivo di ricorso, va ritenuto anch’esso inammissibile.

Privo del carattere di decisività risulta poi, il quarto motivo che, secondo lo stesso ricorrente, costituisce un “irrilevante obiter dictum”.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte costituita dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 9.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2021

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