Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9221 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2011, (ud. 21/02/2011, dep. 21/04/2011), n.9221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32792/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 102/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANZARO, depositata il 05/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/02/2011 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN PAOLA MARIA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 102 in data 5.10.2005 la CTR di Catanzaro sez. 8, confermando la sentenza di primo grado della CTP di Cosenza n. 80/12/1998 rigettava l’appello proposto dall’Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Cosenza dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente annullamento dell’avviso di accertamento IRPEF per l’anno 1990 emesso nei confronti di D.M. nella parte in cui venivano irrogate le sanzioni pecuniarie.

I Giudici di appello ritenevano dirimente la buona fede del contribuente avendo questi “riportato nella propria dichiarazione dei redditi un dato inesatto indicatogli da terzi, peraltro non contestando il reddito di partecipazione accertato”.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate con atto notificato in data 25.11.2006 denunciando con un unico motivo il vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, nonchè il vizio di insufficiente motivazione in ordine all’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo.

L’intimato non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. La motivazione della decisione della CTR di Catanzaro motiva il rigetto del ricorso in appello proposto dall’Ufficio rilevando che “essendo incorso il contribuente in un errore materiale addebitatile a dato inesatto fornito da terzi, non andavano applicate le sanzioni irrogate”.

p. 2. La Agenzia delle Entrate, premesso che la controversia era insorta dal ricorso proposto dal contribuente avverso l’atto di accertamento parziale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41 bis, in rettifica di maggiori redditi di partecipazione distribuita al socio di società in nome collettivo e che i Giudici di primo e secondo grado avevano accolto la tesi difensiva del contribuente che aveva allegato di aver compilato la dichiarazione dei redditi sulla base dell’attestato reddituale rilasciatogli dalla società, ha censurato la sentenza impugnata sostenendo che il Giudice di appello aveva erroneamente applicato alla fattispecie dedotta in giudizio la norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, che consente di “dichiarare non applicabili le sanzioni non penali previste da leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce”.

Assume la ricorrente che nella specie non vi era stato luogo ad errori interpretativi o applicativi della norma fiscale, essendo stato notificato al contribuente un avviso in rettifica D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41 bis, in quanto nella dichiarazione relativa all’anno 1990 era stato indicato un reddito di partecipazione relativo alla F.lli Dodaro s.n.c. inferiore di circa L. 100.000.000 rispetto a quello evidenziato nel bilancio della stessa società.

L’errore incolpevole, pertanto, doveva essere escluso in quanto trattandosi di società in nome collettivo era agevole per il socio accedere ai documenti contabili della società e, comunque, la mancata corrispondenza tra il reddito inferiore dichiarato dal contribuente e quello correttamente indicato nel bilancio societario era agevolmente evincibile da un mero riscontro documentale, tanto più che la divergenza si palesava di notevole importo.

3. La censura di violazione di legge è inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4).

La norma indicata dalla ricorrente, che prevede nell’errore sulla “portata ed ambito applicativo” della norma tributaria una causa di non punibilità, riprodotta anche nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2 (recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie a norma della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 133”) e nella L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3 (“Statuto de contribuente”), è intatti del tutto inconferente con la “ratio decidendi” della sentenza impugnata (non vertendosi nel caso di specie nella ipotesi di mero errore nella indicazione in rubrica della esatta norma di diritto violata, agevolmente individuabile dal contesto degli argomenti in fatto e diritto svolti a sostegno del motivo: cfr. Corte Cass. 3^, sez. 4.6.2007 n. 12929), con la conseguenza che non essendo idoneo siffatto motivo di ricorso ad individuare alcun vizio di legittimità della sentenza impugnata, da un lato, è assimilabile alla ipotesi di mancanza del motivo, dall’altro integra il difetto di interesse alla impugnazione del parte ricorrente (cfr. Corte Cass. 5^ sez. 3.8.2007 n. 17125 “La proposizione, mediatile il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al “decisum” della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 4. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quelle impugnate”; con specifico riferimento al vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), Corte Cass. 3^ sez. 131.2007 n. 828.

Vedi anche con riferimento al quesito di diritto inconferente Corte Cass. SU 21.6.2007 n. 14385 che applica il “principio in tema di motivi non attinenti al decisum, nel senso che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio”; conf. Corte Cass. SU 2.4. 2008 n. 8466; Corte Cass. SU 12.5.2008 n. 11650).

I Giudici di appello non hanno fatto applicazione della causa di non punibilità di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8 – che presuppone una situazione obiettiva di incertezza nel significato precettivo della norma tributaria violata, sibbene hanno escluso del tutto l’elemento soggettivo dell’illecito non ritenendo ascrivibile al contribuente alcuna colpa in concreto in quanto indotto in errore sul fatto (entità del reddito di partecipazione percepito) dal dato reddituale inesatto comunicatogli dal società.

La decisione impugnata ha dunque fatto applicazione della diversa disposizione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 1, che contempla quale causa di non punibilità – per carenza dell’elemento soggettivo dell’illecito – l’ipotesi dell’errore sul fatto non determinato da colpa dell’agente.

p. 4. Fondata è invece la seconda censura (vizio di insufficiente motivazione) prospettata con il medesimo motivo di ricorso.

La mera distinzione della soggettività giuridica del società da quella del socio non costituisce argomento probante della assenza di colpa del contribuente nella acquisizione dalla società del dato reddituale dallo stesso riportato nella propria dichiarazione dei redditi.

La ipotesi di una assoluta estraneità ed indifferenza del socio – mero destinatario passivo degli atti societari – alla attività di gestione ed allo svolgimento dell’attività sociale, in quanto premessa meramente astratta e peraltro non argomentata nella motivazione della sentenza impugnata (non essendo stata neppure indagata la qualità o meno di socio amministratore in capo al contribuente), non può, infatti, legittimare la presunzione di buona fede apoditticamente affermata dai Giudici di merito, avuto riguardo alle norme che regolano il rapporto societario di specie e che, prevedendo espressamente la assunzione di responsabilità del singolo socio per gli impegni derivanti dalla attività negoziale della società, legittimano ed onerano il socio all’esercizio dei diritti che gli derivano dal contratto sociale tra i quali, in via prioritaria per quanto interessa in questa sede, il diritto di accesso alla documentazione contabile della società (art. 2261 c.c. richiamato per la società in nome collettivo dall’art. 2293 c.c.) che gli amministratori sono tenuti a redigere in modo chiaro ed ordinato (cfr. art. 2302 c.c., art. 2214 c.c., e segg.).

Nella specie le responsabilità che gravano sul socio della società di persone, sia solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c., comma 1, responsabilità estesa, in assenza di un’espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti, con la conseguenza che “il socio, pur essendo privo della qualità di obbligato, e come tale estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del titolo nei confronti della società, resta sottoposto, a seguito dell’iscrizione a ruolo a carico di quest’ultima, all’esazione del debito”: Corte Cass. 5^, sez. 9.5.2007 10584; Corte Cass. 5^, sez. 1.5.2007 n. 11228), sia individualmente, ne caso in cui rivesta la qualità di amministratore o di rappresentante della società (art. 2297 c.c., comma 2 e art. 2298 c.c.), non consentono, nel primo caso, di pervenire ad un giudizio logico presuntivo di assenza di colpa sull’errore determinato dall’attestato reddituale redatto dalla società, non avendo il socio esperito le verifiche e gli accertamenti che pure gli erano consentiti; nel secondo invece porterebbero – ragionando in astratta tesi – alla prova contraria, emergendo evidenti profili di negligenza nella condotta dell’amministratore al quale dovrebbero imputarsi, in difetto di diversa previsione statutaria, eventuali inesattezze ed errori commessi nella predisposizione e tenuta delle scritture contabili (nella specie errata indicazione del dato contabile a fini fiscali:

D.P.R. n. 600 del 1973, art. 6, comma 1 ed art. 13, comma 1, lett. c).

I Giudici di appello non si sono pertanto attenuti ai criteri interpretativi delle norme in materia di illeciti tributari relativi alla dichiarazione delle imposte dirette, individuati da questa Corte e che trovano conferma anche rispetto agli illeciti introdotti dalla riforma delle sanzioni tributarie non penali (nella specie alla violazione consistente nella infedele dichiarazione di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 1, comma 2), secondo cui “il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone (nella fattispecie, società in nome collettivo), ed imputato al socio ai fini dell’IRPEF, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 5 (poi sostituito dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5), in proporzione della relativa quota di partecipazione, comporta anche l’applicazione allo stesso socio della sanzione per infedele dichiarazione prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 46, in quanto ai soci di società di persone è consentito il controllo dell’amministrazione sociale, e la verifica dell’effettivo ammontare degli utili conseguiti. La sanzione non viene quindi irrogata sulla base della mera volontarietà, in contrasto con l’elemento della colpevolezza introdotto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, consistendo la colpa, per i soci non amministratori, nell’omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo sullo svolgimento degli affari sociali e di consultazione dei documenti contabili, e del diritto ad ottenere il rendiconto dell’attività sociale, mentre la colpa, per i soci amministratori deriva dai poteri di gestione, direzione e controllo dell’attività sociale” (cfr. Corte Cass. 5^, sez. 6.9.2006 n. 19192; id. 28.6.2002 n. 9461 – con riferimento all’ILOR; id. 9.12.2002 n. 17492, con riferimento al socio di società in accomandita semplice; id.

9.12.2002 n. 17500).

p. 5. Il ricorso, in conseguenza, deve essere accolto per quanto di ragione e per l’effetto va cassata la sentenza impugnata.

Non occorrendo procedere ad ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso proposto in primo grado.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso, per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto in primo grado;

– condanna la parte intimata alla rifusione delle spese di lite che liquida, per ciascuno dei gradi di merito, in Euro 1.000,00 per onorari ed Euro 500,00 per diritti, nonchè per il presente giudizio in Euro 2.000,00 per onorari oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 febbraio 2011 e il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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