Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9221 del 10/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2017, (ud. 22/02/2017, dep.10/04/2017),  n. 9221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6211/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAGNAGRECIA,

84, presso lo studio dell’avvocato LUCA CHESSA, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 4405/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 28/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l’appello di A.F. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione della contribuente avverso la cartella di pagamento, emessa a seguito di accertamento definitivo IRPEF per l’anno 2001;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha rilevato una nullità del procedimento notificatorio, per carenza della prova di spedizione della seconda raccomandata, ex art. 139 c.p.c., comma 4, come previsto anche dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60; ha aggiunto che, d’altronde, l’Agenzia delle Entrate neppure avrebbe fornito alcuna prova circa la data di effettiva notifica dell’avviso di accertamento presupposto, sicchè non sarebbe stato dimostrato il dies a quo in relazione al quale la notifica della cartella avrebbe dovuto essere eseguita tempestivamente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 139 c.p.c., in relazione all’art. 360c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, anzichè il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, che avrebbe costituito una facoltà per l’Amministrazione finanziaria e che avrebbe consentito il perfezionamento con la consegna a terzi qualificati, senza la necessità di alcuna comunicazione successiva;

che, col secondo, si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: secondo le ordinarie regole di ripartizione dell’onere probatorio, sarebbe stato onere della contribuente dimostrare l’intervenuta decadenza erariale dal potere impositivo, documentando che la notifica dell’atto impositivo presupposto alla cartella fosse avvenuto in tempi incompatibili con il rispetto del termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25;

che l’intimata ha resistito con controricorso;

che il primo, assorbente motivo non è fondato;

che è ben vero che, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (Sez. 6-5, n. 12083 del 13/06/2016; Sez. 5, n. 23213 del 31/10/2014; Sez. 5, n. 15315 del 04/07/2014);

che, tuttavia, nel caso di specie, a fronte del contrasto fra le parti circa il modo in cui la notificazione della cartella è avvenuta (ovvero se con raccomandata R.R. o mediante il messo notificatore), la ricorrente non ha allegato alcunchè nè indicato elementi specifici per consentire di desumere se, in quella particolare circostanza, dovesse o no essere redatta la relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;

che, in tal modo, il ricorso manca di autosufficienza; che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 % e agli esborsi liquidati in Euro 200,00.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

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