Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9220 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 20/05/2020), n.9220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23490-2018 proposto da:

S.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

VALENTINA SASSANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 815/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 07/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Ancona, attinta dal Ministero soccombente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e dell’art. 702-quater c.p.c., ha riformato l’impugnata decisione di primo grado nella parte in cui questa aveva accordato al richiedente la misura della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, avendo il decidente riformato la decisione di primo grado senza tenere conto della buona integrazione raggiunta dal ricorrente nel territorio dello Stato.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il motivo – scrutinabile anche laddove involge la valutazione di questioni di diritto intertemporale alla stregua del diritto vigente al tempo della domanda come di recente statuito dalle SS.UU. di questa Corte a composizione del contrasto insorto circa gli effetti del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, art. 1, comma 1, sui giudizi pendenti (Cass., Sez. U, 13/11/2019 nn. 29459, 29460 e 29461) – si rivela privo di fondamento.

3. Pur sorvolando sul fatto che il motivo ostende una critica motivazionale sotto il preclusivo profilo della violazione o falsa applicazione di legge, esso non offre in ogni caso punto di diritto una rappresentazione della lagnanza coerente con lo stato dell’arte.

4. Fermo, infatti, come ancora ribadito dai citati arresti che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia”, va qui più esattamente rammentato che la rilevanza ascritta a questo fattore su cui indugia il motivo si rende segnatamene apprezzabile, secondo l’insegnamento di questa Corte fatto proprio dai citati arresti, nel quadro di una valutazione comparativa tra la “situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass., Sez. I, 23/02/2018, n. 4455).

5. Onde il fattore in parola non rende doverosa la concessione della misura se alla sua rappresentazione non si correla pure l’allegazione della compromissione che il nucleo essenziale dei diritti umani fondamentali possa subire per effetto del rientro nel paese di origine. E poichè nella specie questo aspetto non è stato fatto oggetto di specifica illustrazione, nè consta che lo sia stato avanti la decidente del grado, la decisione dal medesimo pronunciata non si presta a censura.

6. Il ricorso va dunque respinto.

7. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA