Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9220 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. un., 19/04/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 19/04/2010), n.9220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

E.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

MONTE FIORE 22, presso lo studio dell’avvocato GATTAMELATA STEFANO,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALBERTO MARIA

FLORIDI, LUIGI VASSALLO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto stesso,

rappresentato e difeso dagli avvocati LANZETTA ELISABETTA, TITA

GUGLIELMO, per delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

per il conflitto di giurisdizione tra le sentenze nn. 1818/2006 della

Corte d’appello di Torino depositata il 24/01/2007 375/2009 del

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di TORINO depositata il

07/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

udito l’Avvocato Renzo CUONZO per delega dell’avvocato Stefano

Gattamelata;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E.D., dipendente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale – Inps – ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro l’esclusione, per asserita carenza dei requisiti di partecipazione, dalla procedura concorsuale interna indetta dall’Ente in data 8.7.1997 per la copertura di posti di qualifica dirigenziale. Il ricorso veniva accolto con D.P.R. 25 settembre 2001.

2. Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Torino in data 14.10.2004, l’ E. domandava l’accertamento dell’illegittimità della Delib. n. 202 del 2003, con la quale era stata disposta la revoca della precedente delibera di conferimento di incarico dirigenziale, e il risarcimento dei danni cagionatigli dal comportamento dell’Inps, che aveva totalmente omesso di dare esecuzione alla decisione emessa sul ricorso straordinario.

Dichiarato il difetto di giurisdizione ordinaria dal Tribunale adito con decisione del 9.3.2005, sull’impugnazione dell’ E., la Corte di appello di Torino, con sentenza pubblicata in data 11 gennaio 2007, ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione ordinaria sulla controversia, con rimessione della causa al primo giudice.

2.1. La Corte di appello Torino ha ritenuto, all’esito di procedimento di interpretazione e qualificazione della domanda, che in realtà era stato chiesto il risarcimento del danno cagionato unicamente dalla delibera del commissario straordinario dell’Inps 4.1.2003, n. 202, con la quale era stata disposta la revoca della precedente Delib. 27 novembre 2001, n. 303, delibera che stabiliva il conferimento all’ E. di incarico dirigenziale a termine ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 6, domanda del tutto svincolata dall’esclusione dal concorso e dalla mancata esecuzione della decisione resa sul ricorso straordinario (questioni per le quali non vi sarebbe stata giurisdizione ordinaria) e relativa all’illegittimità di un atto (conferimento dell’incarico dirigenziale) di diritto privato e lesivo di diritto soggettivo.

2.2. Il ricorso per cassazione dell’Inps contro questa sentenza è stato rigettato con decisione delle Sezioni unite 16 dicembre 2008, n. 29357, che hanno dichiarato l’appartenenza della controversia alla giurisdizione ordinaria. Il ricorrente E. riferisce altresì di aver ottenuto, a seguito di riassunzione della causa, la condanna dell’Inps al pagamento di Euro 164.582,92 a titolo di risarcimento del danno (sentenza del Tribunale di Torino, confermata in grado di appello).

3. Nel presupposto che fosse stata declinata la giurisdizione ordinaria sulla pretesa all’esecuzione della decisione di annullamento dell’esclusione dal concorso per il conferimento della qualifica dirigenziale, l’ E. ha successivamente adito il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (ricorso r.g. n. 1612/19989) impugnando il silenzio – rifiuto formatosi sulla diffida a provvedere rivolta all’Inps il 15 settembre 2008 e domandando il risarcimento del danno.

3.1. L’adito Tribunale amministrativo, con la sentenza 7 febbraio 2009, n. 375, “rigetta” il ricorso, rilevando che il ricorrente non aveva chiesto l’esecuzione della decisione sul ricorso straordinario mediante rinnovazione del concorso a seguito della pronuncia di annullamento dell’esclusione, ma soltanto il risarcimento del danno;

conseguentemente, risultava inammissibile il ricorso L. n. 1034 del 1971, ex art. 21 bis, siccome proposto a tutela del diritto soggettivo al risarcimento del danno; nella motivazione si osserva altresì che la pretesa risarcitoria concerneva pregiudizi relativi a vicende del rapporto di lavoro successive al 1998 e quindi di competenza del giudice ordinario.

4. Con il ricorso notificato il 27 aprile 2009 E.D. domanda alle Sezioni unite della Corte la risoluzione del conflitto reale negativo di giurisdizione che si sarebbe determinato in seguito alla pronuncia del Tar Piemonte; resiste con controricorso l’Inps. Il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il ricorso l’ E. chiede la risoluzione del conflitto prospettando: l’inerenza della controversia alla materia dell’impiego pubblico; la situazione di diritto soggettivo correlata all’attività vincolata di esecuzione della decisione sul ricorso straordinario; la proponibilità solo in sede di giurisdizione amministrativa dell’azione per l’esecuzione della decisione sul ricorso straordinario; la sussistenza della giurisdizione ordinaria in materia di concorso interno.

Il controricorrente deduce l’inammissibilità del ricorso per carenza dei suoi presupposti.

2. Il ricorso, proposto a norma dell’art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, per la soluzione di conflitto reale di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non è ammissibile, mancando i presupposti previsti dalla legge.

3. Il conflitto reale, positivo o negativo, di giurisdizione, denunciabile con ricorso per Cassazione, a norma dell’art. 362 c.p.c., comma 2, ricorre qualora due organi appartenenti a diversi ordini giurisdizionali abbiano entrambi emesso una pronuncia affermativa o negativa della propria giurisdizione, ancorchè impugnata o suscettibile d’impugnazione, ovvero passata in giudicato, su due cause che, pur potendo non presentare identità di petitum ed implicare la richiesta di provvedimenti diversi, postulino tuttavia la soluzione della medesima questione di giurisdizione in presenza dell’identità della lite, identità da valutare alla stregua del titolo della pretesa, cioè della causa petendi (vedi Cass. S.u. 14 luglio 1979, n. 4097; 27 gennaio 2000, n. 14; 12 dicembre 2000, n. 1258, 23 marzo 2007, n. 7108; 29 agosto 2008, n. 21928).

4. Nel caso di specie, le pretese risarcitorie rivolte, rispettivamente, al giudice ordinario e al giudice amministrativo, risultano fondate su titoli diversi.

5. La Corte di appello di Torino ha ritenuto, nell’esercizio del potere di individuazione dei limiti della domanda e di esatta qualificazione giuridica della stessa, che fosse stata azionata unicamente la pretesa risarcitoria collegata con la vicenda della revoca, con delibera del commissario straordinario dell’Inps 4.1.2003, n. 202, della precedente Delib. 27 novembre 2001, n. 303, delibera che stabiliva il conferimento all’ E. di incarico dirigenziale a termine; in altre parole, nell’ampia prospettazione risarcitoria dell’atto introduttivo del giudizio risulta individuata dal giudice, come minus, una richiesta di risarcimento dei danni del tutto svincolata dai fatti precedenti ed unicamente derivante dalla ritenuta illegittimità del provvedimento di revoca del 4 febbraio 2003, in quanto lesivo di una posizione di diritto soggettivo costituita con la precedente Delib. 27 novembre 2001. Ha, pertanto, affermato e non declinato la giurisdizione ordinaria sulla domanda risarcitoria individuata nei termini descritti, giurisdizione confermata dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte 16 dicembre 2008, n. 29357, che ha ritenuto la correttezza dell’interpretazione della domanda giudiziale nei sensi indicati ad opera del giudice del merito.

6. Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, a sua volta, ha respinto il ricorso, e non declinato la giurisdizione, con riferimento a pretesa risarcitoria fondata su di un titolo del tutto diverso.

Più precisamente, la sentenza rileva che, nel giudizio ordinario era stato chiesto il risarcimento del danno derivante dal mancato conferimento di incarico dirigenziale per il quinquennio dicembre 2001 – dicembre 2006; nel giudizio amministrativo, invece, si domandava il risarcimento del danno derivante dall’illegittima esclusione del concorso bandito nel 1997 per l’attribuzione della qualifica dirigenziale, ma l’ E. aveva agito impugnando il silenzio-rifiuto sulla diffida a provvedere del 15.9.2008. Quindi, a giudizio del Tar, non era stato chiesto l’adempimento dell’obbligo di rinnovare la procedura concorsuale e di rivalutare il concorrente illegittimamente escluso, sicchè risultava inammissibile l’impugnazione, a tutela di interesse legittimo, del silenzio rifiuto formatosi sulla diffida non a provvedere ma a risarcire il danno.

Sull’impianto della decisione non incidono, poi, le ulteriori considerazioni svolte in merito alla richiesta di spettanze retributive risalenti al 1999, e perciò di competenza del giudice ordinario, prive di riscontro nel dispositivo ed in contrasto con l’interpretazione della domanda nel senso che il bene della vita richiesto era esclusivamente la riparazione del pregiudizio subito in conseguenza dell’esclusione dal concorso interno bandito dall’Inps per il conferimento della qualifica dirigenziale.

7. In conclusione, la giurisdizione ordinaria è stata affermata con riferimento al diritto soggettivo relativo al conferimento di incarico dirigenziale (nel presupposto dell’avvenuto conseguimento della qualifica) e alla pretesa risarcitoria per la sua lesione; la giurisdizione amministrativa è stata ritenuta sussistente con riguardo a domanda di risarcimento del danno derivato da provvedimento illegittimo di esclusione da concorso interno per il conferimento della qualifica dirigenziale (controversia inerente a procedura concorsuale di assunzione, ai sensi per gli effetti del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4: vedi 7 Cass. S.u. 30 giugno 2009, n. 15235), domanda ritenuta inammissibile perchè proposta con ricorso per l’annullamento di silenzio – rifiuto. Nessun conflitto, pertanto, è configurabile tra le pronunce dei giudici appartenenti ad ordini diversi, siccome le controversie definite concernono pretese ciascuna caratterizzata da una diversa causa petendi: dinanzi al giudice ordinario, risarcimento del danno per lesione del diritto soggettivo al conferimento di incarico dirigenziale; dinanzi al giudice amministrativo, con domanda proposta dopo l’entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, risarcimento del danno per il pregiudizio derivato dall’illegittimità del provvedimento autoritativo di esclusione da proceduta concorsuale “pubblica”.

8. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al rimborso delle spese e degli onorari del giudizio di Cassazione, nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, a Sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell’art. 362 cod. proc. civ., comma 2, condanna il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, liquidate le prime in Euro 200,00 (duecento/00), oltre spese generali, iva e cpa, e i secondi in Euro 3000,00 (tremila/00).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

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