Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9220 del 10/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2017, (ud. 09/02/2017, dep.10/04/2017),  n. 9220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10290/2016 proposto da:

S.V., S.L., SI.VI.,

C.M., SI.VA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI

SANT’ANGELA MERICI 96, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

PANZAROLA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5490/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 21/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che C.M., S.V., S.L., Si.Va. e Si.Vi. propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva solo parzialmente accolto il loro appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto il ricorso dei contribuenti avverso un avviso di rettifica e liquidazione, per imposta di registro, ipotecaria e catastale; che, nella decisione impugnata, la CTR ha rilevato, per quel che qui interessa, che una buona parte dell’immobile oggetto di compravendita (mq. 89,78 su 110) era frutto di un ampliamento realizzato abusivamente, in ordine al quale era ancora pendente una pratica di condono;

Ritenuto:

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale il C. ed i Signoroni deducono omesso esame circa un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5: in particolare, la CTR avrebbe omesso l’esame del fatto costituito dal rigetto dell’istanza di condono, relativa a gran parte dell’immobile, che il Comune di Roma aveva disposto il 5 marzo 2014 e che era stato allegato all’atto di appello;

che l’Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso;

che il ricorso è fondato;

che, in effetti, una volta dimostrato dai contribuenti che il fatto in questione era stato oggetto di discussione, in quanto introdotto attraverso il gravame, e che era indubbiamente decisivo, perchè idoneo a modificare in difetto la valutazione della CTR, il vizio denunciato risulta pienamente integrato;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinchè proceda all’esame di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

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