Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 922 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 20/01/2021), n.922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 06839/2019 R.G. proposto da:

O.B., rappresentato e difeso giusta delega in atti

dall’avv. Roberto Maiorana, (PEC roberto.maiorana.avvocato.pe.it) e

con domicilio eletto presso il ridetto difensore in Roma viale

Angelico n. 38;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, (PEC ags.m.mailcert.avvocaturastato.it);

– controricorrente –

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

09/12/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con il provvedimento di cui sopra la Corte Territoriale ha respinto l’appello del ricorrente;

– avverso tal sentenza si propone ricorso per cassazione con atto affidato a cinque motivi; il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– vanno esaminati congiuntamente, in quanto dirimenti ai fini della decisione, il primo, il secondo e il quarto dei motivi di ricorso;

– con essi, sotto profili autonomi ma connessi, si censura l’impugnata sentenza sia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa motivazione sotto il profilo della motivazione apparente sia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, non avendo il giudice dell’appello valutato le fonti informative relative alla situazione in Nigeria, sia per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, quanto al mancato riconoscimento della protezione c.d. sussidiaria;

– tali motivi sono fondati;

– la Corte perugina non ha valutato nè ha reso motivazione alcuna in ordine alle allegazioni trascritte da pag. 17 a pag. 22 del ricorso per cassazione, e relative alla situazione della Nigeria, limitandosi del tutto apoditticamente ad affermare che “è impossibile una qualsiasi valutazione rispetto a situazioni di insicurezza generale e di assenza di protezione da parte delle autorità statuali…” (pag. 2 sentenza impugnata, ultimo periodo) e in modo altrettanto puramente assertivo che “non vi sono elementi per affermare la sussistenza di tali gravi danni per la persona” e che “non sussistono neppure i presupposti per la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”, con ciò rendendo motivazione in effetti puramente apparente (pag. 3 sentenza impugnata primo e secondo capoverso);

– questa Corte ritiene (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22769 del 20/10/2020; Sez. 1, Ordinanza n. 21932 del 09/10/2020) che il ricorrente in cassazione, ove deduca la violazione del dovere di cooperazione istruttoria per l’omessa indicazione delle fonti informative dalle quali il giudice ha tratto il suo convincimento, ha l’onere di indicare le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, con la conseguenza che, in mancanza di tale allegazione, non potendo la Corte di cassazione valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; in concreto detto onere è stato adempiuto;

– è evidente quindi che nel valutare la situazione del paese di origine la sentenza impugnata non si è confrontata con quanto dedotto dal ricorrente e senza motivare in alcun modo sul punto;

– secondo la giurisprudenza di questa Corte, ancora, “nei giudizi di protezione internazionale l’esame officioso della situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero svolto dal giudice del merito deve essere specifico e dar conto delle fonti di informazione consultate. Ne consegue che incorre nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11101 del 14/01/2019), non potendosi ritenersi corretta e adeguata la decisione del giudice del merito che, nel respingere la richiesta di protezione, si limiti a fornire indicazioni generiche e approssimative sulla situazione del Paese interessato dalla domanda del richiedente, dovendosi assumere informazioni specifiche, attendibili e aggiornate, non risalenti rispetto al tempo della decisione (tra le altre, cfr. in particolare Cass., 12 dicembre 2108, n. 28990; nonchè la già richiamata Cass., n. 17069/2018, ove pure ulteriori riferimenti). Dal che deriva pure, inter alia, la necessità di riportare, nel contesto della motivazione svolta, le fonti di informazione utilizzate, come quelle che per l’appunto stanno a fondamento e giustificazione del convincimento che nel concreto viene espresso dal giudice;

e anche di recente si è ulteriormente precisato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9230 del 20/05/2020) che a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni sociopolitiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente;

nel caso di specie, la Corte d’appello non cita alcuna fonte informativa a supporto della sua descrizione della situazione generale della Nigeria mentre il ricorrente, in sede di ricorso, fonda le sue censure alla sentenza impugnata su precise fonti informative come sopra riportato; – pertanto, in accoglimento dei sopra indicati motivi e previo assorbimento dei restanti divenuti irrilevanti ai fini del decidere, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame.

P.Q.M.

accoglie il primo, il secondo e il quarto dei motivi di ricorso; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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