Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 922 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/01/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 17/01/2011), n.922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – rel. Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2770-2009 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’ avvocato LANZETTA

ELISABETTA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO,

30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI GIAMMARIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LANZILLI MARTA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 22/01/2008 r.g.n. 504/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2010 dal Consigliere Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI;

udito l’Avvocato LANZETTA ELISABETTA; udito l’Avvocato CAMICI

GIANMARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha accolto la domanda di A.P., ex dipendente dell’INPS, diretta alla riliquidazione del trattamento di fine rapporto e della pensione integrativa. Avverso questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, che investe la statuizione sulla riliquidazione della indennità di buonuscita. A.P. si è costituita con controricorso, ed ha successivamente depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., con la quale ha affermato di rinunciare agli effetti favorevoli della sentenza della Corte di Appello di Torino in relazione al diritto allora riconosciuto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita (con l’inclusione nella base di calcolo del salario di professionalità e dell’indennità L. n. 88 del 1989, ex art. 15, comma 2), sottoscrivendo l’atto con la dichiarazione di rinuncia all’azione e al diritto sostanziale a detta riliquidazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La rinuncia dell’attuale resistente all’azione e al diritto sostanziale azionato, nei termini sopra precisati, dimostra la sopravvenuta carenza di ogni interesse – in relazione al disposto dell’art. 100 cod. proc. civ. – ad una decisione di merito sulla questione oggetto dell’impugnazione dell’INPS (cfr. Cass. Sez. Un. 18 febbraio 2010 n. 3876). Il ricorso dell’Istituto previdenziale appare dunque inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, dato il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione esaminata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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