Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9219 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2011, (ud. 21/02/2011, dep. 21/04/2011), n.9219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

L.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 109/2005 della COMM. TRIB. REG. di TRIESTE,

depositata il 28/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/02/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 28 ottobre 2005 la commissione tributaria regionale di Trieste ha rigettato l’appello proposto dall’agenzia delle entrate nei confronti di T.R., confermando la sentenza della commissione provinciale di Udine che, il 14 luglio 2003, aveva dichiarato estinto, per intervenuta conciliazione, il giudizio sui ricorsi avverso plurimi avvisi di accertamento per gli anni 1993 (IRPEF, SSN), 1994 (IRPEF, SSN, IVA), 1995 (IRPEF, SSN, IVA).

Ha motivato la decisione ritenendo che:

a) si era verificata la fattispecie legale prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46 attesa la sottoscrizione di apposito processo verbale di conciliazione giudiziale;

b) erano irrilevanti sia l’omesso pagamento delle rate concordate con la parte contribuente, sia la mancata prestazione della prescritta garanzia, atteso che, ai sensi dell’art. 48 d.Lgs. cit., il verbale sottoscritto aveva definito la vertenza e costituiva “titolo per la riscossione delle somme dovute”.

Nei confronti di L.F., nella documentata qualita’ di curatrice dell’eredita’ giacente di T.R., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, l’amministrazione;

la controparte non si e’ costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia sia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 46 e 48 sia l’omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

2. Sostiene che, concordata tra le parti la conciliazione con pagamento rateale, per legge detta conciliazione si poteva perfezionare solo in virtu’ del pagamento della prima rata e della prestazione d’idonea garanzia per le rate successive, il tutto da effettuarsi entro venti giorni dalla sottoscrizione del verbale.

3. Rileva, in proposito, che:

a) in vista dell’udienza del 10 luglio 2002 era stata depositata in giudizio la proposta di conciliazione, con l’adesione della controparte, redatta il 18 giugno 2002;

b) dopo numerosi rinvii si era appurato che solo il 5 novembre 2002 la parte contribuente aveva versato la prima rata, senza pero’ prestare garanzia per i versamenti delle rate successive;

c) all’udienza del 12 febbraio 2003 era emerso che la prescritta garanzia non era stata mai prestata.

4. Conclude affermando che la fattispecie estintiva non si era mai perfezionata nei termini di legge, atteso che il versamento della prima rata e la prestazione della garanzia sarebbero dovuti avvenire al piu’ tardi il 30 luglio 2002 (20 giorno dall’udienza del 10 luglio 2002), mentre la prima rata era stata pagata solo il 5 novembre 2002 (nonostante una proroga accordata sino al 17 ottobre 2002) e la garanzia non era stata affatto prestata, ne’ allora ne’ successivamente. Pertanto, venuta meno la conciliazione, la vertenza avrebbe dovuto essere decisa nel merito. Il motivo e’ fondato.

5. L’invocato art. 48, comma 3 stabilisce: “Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d’imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un’unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire, previa prestazione di idonea garanzia secondo le modalita’ di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull’importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno”.

6. Dunque riassumendo, l’invocato art. 48, nel testo in vigore dal 16 luglio 1998 e vigente all’epoca dei fatti, prevede che, se la conciliazione ha luogo, e’ redatto processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute e che il processo verbale costituisce titolo per la riscossione di tali somme mediante versamento diretto in un’unica soluzione ovvero in forma rateale previa prestazione di idonea garanzia.

7. La norma in esame precisa che “la conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull’importo delle rate successive”.

8. Nella specie e’ pacifico che la conciliazione fosse stata raggiunta mediante regolamento rateale e che la prima rata fosse stata pagata non entro venti giorni ma dopo quasi quattro mesi e per giunta senza che fosse stata prestata la necessaria garanzia per il versamento delle ulteriori rate.

9. Dunque, dei due requisiti congiuntamente richiesti dall’art. 48 per il perfezionamento della conciliazione, il primo si e’ verificato in grave ritardo (pagamento della prima rata), il secondo non si e’ mai verificato (prestazione di garanzia).

10. Quand’anche si volesse considerare prorogabile sull’accordo delle parti il termine per l’effettuazione di tali adempimenti (per una lettura elastica del procedimento conciliativo cfr. Cass. n. 9222 del 2007), la proroga accordata (sino al 17 ottobre) era gia’ scaduta al momento del primo e unico versamento del 5 novembre e comunque mai e’ stata prestata l’indispensabile garanzia per le somme residue (anch’esse non pagate).

11. Si deve concludere che l’iter perfezionativo della conciliazione rateale non si fosse mai compiuto fino in fondo e di cio’ la commissione provinciale si sarebbe dovuta avvedere prima di dichiarare estinto il processo ai sensi del D.Lgs. 546, art. 46.

12. Erra, dunque, la commissione regionale nell’affermare che l’amministrazione non aveva ragione di dolersi “disponendo gia’ del legale titolo per la riscossione delle somme dovute”.

13. Si e’ affermato, in giurisprudenza, che la conciliazione giudiziale prevista dall’art. 48, sia nel testo originario che in quello risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 419, comporta la sostituzione della pretesa fiscale originaria, ma unilaterale e contestata, con una certa e concordata, tanto e’ vero che il relativo processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute; ma perche’ l’effetto novativo si verifichi e’ necessario il perfezionamento della conciliazione, per il quale e’ necessario il pagamento della prima rata con la prestazione di garanzia per il residuo regolamento rateale delle somme dovute (vedasi la motivazione di Cass. n. 20386 del 2006).

14. Dunque, se in caso di mancato versamento delle somme residue pattuite l’accordo non si risolve e l’amministrazione puo’ solo esigere il loro pagamento attraverso la procedura di riscossione coattiva, la stessa cosa non accade nel caso di mancato o ritarda-to versamento della prima rata e/o di omessa prestazione della garanzia, perche’ in questi casi la conciliazione “non” si perfeziona affatto.

15. Di recente si e’ meglio precisato che: a) la conciliazione tributaria giudiziale non ha natura negoziale, e in particolare non ha la natura di novazione, ma ha la natura, unitaria (perche’ comune a tutte le sue specie) di fattispecie a formazione progressiva e procedimentalizzata, caratterizzata dall’identita’ temporale della sua perfezione e della sua efficacia;

b) solo nel momento in cui la conciliazione raggiunge la perfezione/efficacia si estingue il rapporto giuridico tributario sostanziale e, pendente una controversia giudiziale, si produce la cessazione della materia del contendere (Cassazione civile sez. trib., 13 febbraio 2009, n. 3560, 7.3.8).

16. L’unico provvedimento che la commissione provinciale dinanzi a una conciliazione rateale puo’ adottare e’, allora, quello del rinvio dell’udienza di trattazione della causa a una data successiva alla scadenza del termine concesso per l’adempimento dall’art. 48, comma 3, cit..

17. In quella sede il contribuente deve documentare sia il tempestivo primo versamento, sia la garanzia prestata (ovvero l’ufficio segnalare eventuali inadempimenti), solo per questa via la conciliazione raggiunge la perfezione/efficacia, si estingue il rapporto giuridico tributario sostanziale e si produce anche l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere ai sensi del D.Lgs. 546, art. 46.

18. Nella specie, invece, la mancanza della perfezione/efficacia dell’accordo, raggiunto in corso di causa, imponeva che la lite dovesse proseguire nello stato in cui si presentava al momento della sua sperata definizione consensuale, senza che l’ufficio potesse mai iscrivere a ruolo le somme indicate nell’atto conciliativo, perche’ oramai “tamquam non esset”.

19. La decisione impugnata e’, pertanto, affetta dalla violazione della legge processuale denunciata non essendosi i giudicanti attenuti al seguente principio di diritto: “La conciliazione giudiziale rateale, prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 48, comma 3, si perfeziona solo con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell’importo della prima rata concordata e con la prestazione della garanzia prevista sull’importo delle rate successive; in mancanza, non si verifica l’estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere, prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 1”.

20. Alla stregua delle esposte considerazioni la decisione impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della competente commissione tributaria regionale, che si uniformera’ al principio di diritto come sopra enunciato. La regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’ resta riservata al giudice del rinvio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della commissione tributaria regionale di Trieste.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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