Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9219 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 20/05/2020), n.9219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21156-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PARMA, depositata il 31/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Parma, da essa adito ai sensi della L. fall., art. 98, ha rigettato l’ammissione al passivo fallimentare della società intimata in via privilegiata del credito inerente la riscossione dei premi INAIL – ammettendolo solo come chirografo – e ne chiede la cassazione sul rilievo che “è indubbio che, diversamente, da quanto statuito dal Tribunale di Parma, i crediti in questione avrebbero dovuto essere ammessi in privilegio generale, come richiesto, anzichè in via chirografaria”.

Non ha svolto attività difensiva l’intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è fondato.

3. E’ principio affermato da questa Corte – a cui va data ovvia continuità – che “in sede di ammissione al passivo fallimentare, il privilegio di prelazione previsto dall’art. 2778 c.c., n. 1 (per i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali compresi quelli sostitutivi o integrativi che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall’art. 2753 c.c.) e dal n. 8 (per i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall’art. 2754 c.c., nonchè gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare), si applica, senza alcun limite temporale, ai crediti INAIL per premi, per effetto del D.L. n. 338 del 1989, art. 4, conv. in L. n. 389 del 1989” (Cass., Sez. IV, 15/07/2010, n. 16593).

4. Il contrario convincimento enunciato dal giudice gravato si rivela perciò errato e va conseguentemente cassato con rinvio della causa al medesimo per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnato decreto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Parma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020

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