Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9219 del 10/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2017, (ud. 09/02/2017, dep.10/04/2017),  n. 9219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10090-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ROSSI COSTRUZIONI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 328/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOLISE, depositata il 26/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Isernia. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della s.r.i. Rossi Costruzioni contro gli avvisi di accertamento IRES, per gli anni 2007-2009;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato come l’attività di accertamento da parte della Guardia di Finanza fosse iniziata nell’aprile 2009, a distanza di oltre un anno dalla cessione del ramo d’azienda, sicchè la responsabilità accessoria della ditta Rossi (cessionaria) non avrebbe potuto eccedere il valore del ramo d’azienda ceduto, nè sarebbe stato possibile configurare l’ipotesi di cessione fraudolenta;

Rilevato:

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. nonchè del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14: l’operato dell’Ufficio si sarebbe fondato sul D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, comma 4 che richiama in generale la frode, la quale può essere presunta sulla scorta di elementi, anche di tipo indiziario, che ne facciano ritenere la sussistenza. In particolare, la CTR avrebbe escluso il comportamento fraudolento sulla sola base del rapporto di coniugio tra i soggetti coinvolti nella vicenda, omettendo di considerare altri elementi, quali l’apertura della sede amministrativa Rossi presso la Futura Costruzioni s.r.l., con pendenze tributarie derivanti da omessi versamenti e le cariche ricoperte dai due coniugi all’interno delle due società. E neppure il cessionario avrebbe richiesto il certificato di “carichi pendenti” del cedente, anteriormente alla cessione;

che, col secondo e subordinato motivo, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: per le violazioni commesse dal cedente, pur se accertate successivamente, alla data della cessione, sarebbe stato legittimo ritenere responsabile la cessionaria, anche oltre i limiti di valore del ramo d’azienda acquistato;

che l’intimata non ha resistito;

che il primo motivo è fondato;

che il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14 testualmente recita: “1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro í limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonchè per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. 2. L’obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza. 3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell’interessato, un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta. 4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorchè essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni. 5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante”;

che il suddetto articolo, introducendo misure antielusive a tutela dei crediti tributari, è norma speciale rispetto all’art. 2560 c.c., comma 2, diretto ad evitare, tramite la previsione della responsabilità, solidale e sussidiaria, del cessionario per i debiti tributari gravanti sul cedente, che, attraverso il trasferimento dell’azienda, sia dispersa la garanzia patrimoniale del contribuente in pregiudizio dell’interesse pubblico. Ne consegue che, nell’ipotesi di cessione conforme a legge (commi 1, 2 e 3) ed in base ad un criterio incentivante volto a premiare la diligenza nell’assumere, prima della conclusione del negozio traslativo, informazioni sulla posizione debitoria del cedente, la responsabilità ha carattere sussidiario, con “beneficium excussionis”, ed è limitata nel “quantum”, entro il valore della cessione, e nell’oggetto, con riferimento alle imposte e sanzioni relative a violazioni commesse dal cedente nel triennio prima del contratto ovvero anche anteriormente, se già irrogate o contestate nel triennio, ovvero entro i limiti del debito risultante, alla data del contratto, dagli atti degli uffici finanziari e degli enti preposti all’accertamento dei tributi (Sez. 5, n. 5979 del 14/03/2014).

che il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14 estende la responsabilità del cessionario alle violazioni commesse e non solo a quelle accertate (la legge, come visto, parla di “violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonchè per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore”);

che la CTR ha omesso di considerare che la produzione del certificato, richiesto successivamente alla cessione (ossia in data 29 dicembre 2011), avrebbe dovuto reputarsi irrilevante rispetto all’obbligo di diligenza posto a carico della cessionaria per ottenere la limitazione di responsabilità rispetto all’eventuale esposizione debitoria della cedente;

che il secondo motivo resta assorbito;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

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