Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9218 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. un., 19/04/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 19/04/2010), n.9218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Fallimento Marcofil s.p.a., domiciliato in Roma, via Sicilia 66,

presso l’avv. ALBERTI A. che lo rappresenta e difende, come da

procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che per

legge lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Fallimento Marcofil s.p.a.;

– controricorrente a ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1936/2008 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 12 maggio 2008;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

uditi i difensori, avv. Giuliani, delegato per il ricorrente

principale, che ha chiesto il rigetto del ricorso incidentale e

l’accoglimento del suo ricorso, e avv. V. Russo per il ricorrente

incidentale, che ha chiesto l’accoglimento del suo ricorso e il

rigetto del ricorso principale.

Udite le conclusioni del P.M., Dr. IANNELLI Mario, che ha chiesto il

rigetto di entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 17 settembre 1998 la Marcofil s.p.a. convenne in giudizio il Ministero dell’industria, lamentandone l’inadempimento degli obblighi assunti con un contratto stipulato il (OMISSIS) in attuazione della L. 14 maggio 1981, n. 219, di agevolazione delle iniziative industriali nelle zone colpite da terremoto del 1980.

Sopravvenne poi il fallimento dell’attrice e il giudizio fu proseguito dal curatore fallimentare e definito dal Tribunale di Roma con sentenza dell’11 ottobre 2002.

Disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dal ministero, il tribunale pronunciò sentenza costitutiva di trasferimento al Fallimento Marcofil s.p.a. della proprietà del terreno sul quale era stato costruito lo stabilimento industriale dell’attrice e condannò il ministero al risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento dell’obbligo di trasferimento dell’immobile, liquidati in complessivi Euro 1.741.160,26.

La sentenza fu appellata dal ministero e parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Roma, che rigettò la domanda di risarcimento dei danni, confermando nel resto la decisione impugnata.

Ribadito il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario, i giudici del merito hanno ritenuto che risulta provato, perchè mai contestato dal ministero nel corso di un decennio (1986-1996), il tempestivo raggiungimento dei limiti produttivi e occupazionali cui era condizionato l’obbligo di trasferire alla Marcofil s.p.a. il suolo sul quale era stato edificato il suo stabilimento. Hanno ritenuto invece i giudici d’appello che sia infondata la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla Marcofil s.p.a.: sia perchè la stessa società attrice era rimasta inadempiente di altri obblighi assunti con il contratto dedotto in giudizio, avendo poi cessato l’attività produttiva; sia perchè non v’è prova che fosse dovuto al mancato trasferimento dell’immobile il ricorso al credito e l’esborso di notevoli somme per interessi passivi.

Contro la sentenza d’appello ricorre ora per Cassazione il Fallimento Marcofil s.p.a. e propone nove motivi d’impugnazione, cui resiste con controricorso i Ministero dello sviluppo economico, che ha proposto altresì ricorso incidentale affidato a tre motivi d’impugnazione.

Al ricorso incidentale resiste con controricorso il ricorrente principale.

I ricorsi vanno riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c., perchè proposti contro la stessa sentenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente principale deduce violazione dell’art. 167 c.p.c. e art. 111 Cost., con riferimento alla ritenuta mancanza di prova del danno subito dalla Marcofil s.p.a. in ragione dell’inadempimento dell’obbligo di trasferimento dell’immobile controverso.

Lamenta che i giudici d’appello abbiano in proposito violato il principio di non contestazione, perchè, come ben rilevato dai giudici di primo grado, la prova del danno lamentato era stata fornita con numerosi documenti, non contestati specificamente dall’amministrazione convenuta.

Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., con riferimento all’asserita mancanza di prova della necessità di ricorso al credito e della mancata disponibilità di altri beni immobili da offrire in garanzia.

Sostiene che la necessità del ricorso al credito bancario era stata già riconosciuta al momento dell’avvio dell’iniziativa imprenditoriale, perchè il contributo pubblico non ne copriva integralmente i costi. E rileva che, essendovi effettivamente stato il ricorso al credito, secondo la giurisprudenza è presumibile che fu dovuto all’inadempimento dell’amministrazione. Sicchè incombeva alla parte convenuta dimostrare che la Marcofil s.p.a. era in condizioni di ottenere finanziamenti a medio lungo termine.

Con il terzo motivo il ricorrente principale deduce violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., con riferimento alla pretesa dei giudici del merito di una prova negativa della disponibilità ai altri beni immobili e di altre garanzie personali.

Sostiene che è illegittima una tale pretesa di prova negativa; e aggiunge che comunque le disponibilità effettive della società risultavano dai bilancio e dalla domanda di ammissione al contributo, mentre dalla corrispondenza con il ministero risultavano già prestate fideiussioni personali dei soci a garanzia del credito a breve termine.

Con il quarto motivo il ricorrente principale deduce omessa motivazione su un fallo controverso e decisivo, ancora con riferimento alla pretesa dei giudici del merito di una prova negativa della disponibilità di altri beni immobili e di altre garanzie personali.

Con il quinto motivo il ricorrente principale deduce: omessa motivazione su un fatto controverso – e decisivo, con riferimento all’asserito difetto di prova del danno lamentato.

Sostiene che secondo la giurisprudenza l’inadempimento dell’obbligo di trasferimento dell’immobile si presume dannoso per il promissario acquirente. E lamenta che i giudici del merito abbiano negato il risarcimento di questo danno in ragione di mere illazioni circa l’elusione delle finalità del contributo, la non necessarietà del ricorso ai credito, la cattiva gestione dell’impresa.

Con il sesto motivo il ricorrente principale deduce insufficiente motivazione su un fatto decisivo, in ragione della valorizzazione di elementi marginali e dell’esclusione del nesso di causalità tra il comportamento del ministero e il danno subito dalla società.

Sostiene che gli eventuali inadempimenti della Marcofil s.p.a. agli obblighi accessori indicati dai giudici del merito non avevano alcuna incidenza sull’obbligo del ministero di trasferirle l’immobile controverso; mentre è documentato che la società fu operativa almeno fino al 31 dicembre 1995. Aggiunge che l’eventuale disponibilità di altri immobili o di garanzie personali da parte della società non avrebbe escluso la portata dannosa dell’inadempimento del ministero. Mentre è del tutto illogico il riferimento a presunti errori di gestione della società, fallita nel 2001, quando l’inadempimento del ministero si protraeva sin dal 1987.

Con il settimo motivo il ricorrente principale deduce motivazione apparente, per l’omesso esame delle prove del nesso causale tra l’inadempimento del ministero e il ricorso della società al credito a breve termine dal 1987 al 1996.

Con l’ottavo motivo il ricorrente principale deduce in via subordinata insufficiente motivazione per esame solo parziale delle prove del nesso causalo tra l’inadempimento del ministero e il ricorso della società al credito a breve termine dal 1987 al 1996.

Con il nono motivo infine il ricorrente principale deduce contraddittorietà della motivazione, che per un verso riconosce l’inadempimento del ministero e considera irrilevanti gli eventuali, inadempimenti della Marcofil s.p.a., per l’altro nega l’esistenza di un danno come conseguenza dell’inadempimento del ministero.

2. Con il primo motivo il ricorrente incidentale ripropone l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che, nel procedimento di erogazione dei contributi previsti dalla L. n. 219 del 1981, la discrezionalità della pubblica Amministrazione si protrae oltre la sottoscrizione del disciplinare posto a fondamento dell’attuale domanda.

Con il secondo motivo il ricorrente incidentale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente ritenuto provato l’adempimento delle condizioni cui era subordinato il trasferimento alla Marcofil s.p.a. dell’immobile controverso.

Con il terzo motivo il ricorrente incidentale deduce insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla prova dei livelli di produzione e di occupazione cui era condizionato il trasferimento definitivo dell’immobile controverso.

3. Va esaminato preliminarmente il ricorso incidentale, il cui accoglimento risulterebbe assorbente rispetto al ricorso principale.

3.1 – E’ infondato il primo motivo del ricorso, con il quale viene riproposta la questione di. giurisdizione che ha determinato l’assegnazione della causa alle Sezioni unite.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, perchè investono posizioni di diritto soggettivo, le controversie attinenti alla fase esecutiva dei rapporti ai sovvenzione e agevolazione, a norma della L. n. 219 del 1981, delle iniziative industriali nelle zone colpite dal terremoto del 1980 (Cass., sez. un., 28 ottobre 2005, n. 21000, m.

583670, Cass., sez. un., 9 gennaio 2007, n. 117, m. 600355, Cass., sez. un., 9 settembre 2008, n. 22651, m. 604412). E nel caso in esame si tratta appunto di una controversia relativa all’esecuzione di un contratto stipulato dalla pubblica amministrazione con il privato, destinatario di erogazioni pubbliche di agevolazione degli insediamenti produttivi.

3.2 – Infondati sono anche il secondo e il terzo motivo del ricorso, che vanno esaminati congiuntamente, in quanto relativi entrambi alla motivazione in fatto della decisione impugnata.

Come s’è detto, i giudici del merito hanno ritenuto che risulta provato, perchè mai contestato dai ministero nel corso di un decennio (1986-1996), il tempestivo raggiungimento dei limiti produttivi e occupazionali cui era condizionato l’obbligo di trasferire alla Marcofil s.p.a. il suolo sul quale era stato edificato il suo stabilimento.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, “la mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo del diritto dedotto da uno dei contendenti lo rende incontroverso e non più bisognoso di prova, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua della regola di condotta processuale di cui all’art. 167 c.p.c., comma 1, che impone al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti” (Cass., sez. 3^, 6 febbraio 2004, n. 2299, m. 569937, Cass., sez. 3^, 25 maggio 2004, n. 10031, m. 573112, Cass., sez. 3^, 25 maggio 2007, n. 12231, m. 598108, Cass., sez. 1^, 27 febbraio 2008, n. 5191, m. 602119, Cass., sez. 3^, 5 marzo 2009, n. 5356, m.

606956).

A questa giustificazione del giudizio di fatto, così esibita nella decisione impugnata, il ricorrente incidentale non oppone in realtà alcuna specifica censura, perchè si limita a sostenere soltanto che incombeva sull’attore l’onere della prova delle condizioni cui il trasferimento dell’immobile era subordinato.

Sennonchè, come lo stesso ricorrente incidentale riconosce, i giudici del merito hanno dato per presupposto che tale onere incombesse all’attore. Ma hanno poi ritenuto che il fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio dal Fallimento Marcofil s.p.a. non fosse controverso, in quanto non contestato dal convenuto, e non richiedesse pertanto di essere provate.

Inoltre, secondo la ricostruzione dei giudici del merito, l’avverarsi della condizione, che fu comunque riconosciuto dalla commissione ministeriale di collaudo l’11 luglio 1988.

3.3 – Il ricorso incidentale va pertanto rigettato.

4. Infondato è peraltro anche il ricorso principale, in ciascuno dei suoi nove motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, perchè attinenti tutti alla giustificazione del giudizio di fatto esibita nella decisione impugnata.

Come risulta dallo stesso ricorso principale, in realtà, l’accesso al credito da parte della Marcofil s.p.a. era previsto sin dall’avvio dell’iniziativa produttiva, nella misura di L. un miliardo. Lo stesso ricorrente riconosce dunque che non fu l’inadempimento del ministero a determinare l’esigenza di un ricorso al credito da parte della società poi fallita.

Sostiene tuttavia il ricorrente che fu l’inadempimento del ministero a determinare il ricorso al credito a breve termine, molto più oneroso, anzichè al credito a medio lungo termine, che sarebbe stato possibile ottenere con la garanzia immobiliare.

Sennonchè, in questa prospettiva, sarebbe stato necessario provare quale maggiore incidenza sui costi ebbe effettivamente il ricorso al credito a breve termine, rispetto al credito fondiario, e per quale periodo tale incidenza assunse rilevanza.

Infatti, secondo quanto concordemente riferiscono le parti in ordine al contratto dedotto in giudizio, i livelli di produzione e di occupazione cui era subordinato il trasferimento dell’immobile potevano essere raggiunti entro quattro anni dall’avvio dell’iniziativa; e il trasferimento sarebbe dovuto seguire entro l’anno successivo. Sicchè l’esigenza di un ricorso al credito a breve termine doveva essere stata già programmata dalla Marcofil s.p.a.. E comunque non fu certamente dovuta all’inadempimento del ministero almeno fino alla dimostrazione dell’avverarsi della condizione, che, secondo la ricostruzione dei giudici d’appello, risulterebbe riconosciuto dalla commissione ministeriale di collaudo l’11 luglio 1988.

La Marcofil s.p.a. aveva dovuto dunque fare ricorso al credito a breve termine già per circa cinque anni, quando nel 1988 si avverarono le condizioni per il trasferimento dell’immobile controverso. In tale situazione risulta allora incensurabile il convincimento dei giudici del merito circa la mancanza di prova di un’effettiva incidenza causale dell’inadempimento del ministero sulla crisi finanziaria che, secondo il ricorrente principale, portò al fallimento la Marcofil s.p.a..

Anche il ricorso principale va pertanto rigettato.

5. La parziale reciproca soccombenza delle parti giustifica l’integrale compensazione delle spese di questo grado del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

 

 

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