Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9218 del 16/04/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 9218 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO

del processo ai sensi
della legge n. 89 del
2001 — impugnazione
relativa al capo sulle
spese

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

SORACI LUCIA (C.F.: SRC LCU 56A45 Z336B), rappresentata e difesa, in forza di
procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Nicola Staniscia ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Crescenzio, n. 20;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia reso nel proc. R.G.V.G. 349/2011
e depositato in data 4 maggio 2012 (non notificato).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 marzo 2013
dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

29.83

Data pubblicazione: 16/04/2013

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Lucio Capasso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
La sig.ra Soraci Lucia chiedeva alla Corte d’appello di Perugia, con ricorso

della legge 24 marzo 2001, n. 89, per la irragionevole durata di un giudizio civile
svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma, in primo grado (iniziato nel dicembre 1993 e
definito con sentenza del 27 febbraio 2003) e proseguito avanti alla Corte di appello
di Roma, in sede di gravame (dal 13 aprile 2004 al 28 gennaio 2010), invocando la
condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento del danno non patrimoniale
conseguente, oltre interessi legali e spese giudiziali.
Nella costituzione del resistente Ministero della Giustizia, la Corte di appello adita,
con decreto depositato il 4 maggio 2012, accoglieva la domanda proposta e, per
l’effetto, condannava il predetto Ministero al pagamento in favore della ricorrente, per
il titolo dedotto in giudizio, della somma di euro 9.166,67, oltre interessi legali dalla
domanda al saldo, condannando – in base al valore della controversia determinato
dalla somma oggetto di condanna – lo stesso Ministero alla rifusione delle spese
giudiziali computate in complessivi euro 700,00 (di cui euro 36,3 per esborsi, euro
350,00 per diritti ed il residuo per onorari), oltre rimborso forfettario ed accessori
come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Avverso il menzionato decreto (non notificato) ha proposto ricorso per cassazione la
Soraci Lucia con atto notificato il 18 giugno 2012, sulla base di un unico motivo,
illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. .
Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.
Considerato in diritto

– 2 –

depositato in data 24 gennaio 2011, il riconoscimento dell’equa riparazione, ai sensi

1. – Con l’unico motivo dedotto la ricorrente ha denunciato (ai sensi dell’art. 360, n. 3,
c.p.c.) la violazione dell’art. 91 c.p.c., avendo la Corte territoriale liquidato le spese
della controversia in una misura inferiore ai limiti di legge, da individuarsi in quella
complessiva di euro 1.020,81, calcolata sul corrispondente scaglione della tariffa

liquidata in favore della stessa ricorrente.
2. — Ritiene il collegio che il motivo è fondato e deve essere accolto per le ragioni che
seguono.
In primo luogo deve rilevarsi l’ammissibilità del ricorso siccome è adeguatamente
specifico in ordine alla prospettazione della violazione tabellare dedotta e, quindi,
risulta conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n.
14744 del 2007 e Cass. n. 22287 del 2009) secondo la quale l’impugnazione del
capo di sentenza relativo alla liquidazione delle spese giudiziali può essere
esaminata ed accolta se con essa vengono specificate le singole voci che la parte
assume come alla stessa spettanti e non riconosciute, non essendo il giudice del
gravame vincolato in alcun modo da eventuali determinazioni quantitative formulate
dalla medesima parte impugnante in difetto della individuazione degli specifici errori
che essa attribuisce al giudice come commessi nella decisione impugnata. Inoltre, è
risaputo che, in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza
di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale
determinazione, in misure inferiori a quelle esposte, dei diritti e degli onorari di
avvocato, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione della eliminazione o della
riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di
legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti
ed alle tariffe, in relazione alla inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell’art. 24

3

forense compreso tra euro 5.200,01 ed euro 25.200,00, in relazione alla sorte

della legge n. 794 del 1942, ragion per cui, ove non risulti una specifica motivazione
al riguardo, non può essere superata la soglia minima inderogabile prevista per legge
in relazione alle singoli voci effettivamente spettanti in ordine alle singole attività
professionali espletate.

rapporto allo scaglione tariffario concretamente applicabile nella controversia di
merito in questione avuto riguardo alle complessive voci correttamente indicate
nell’interesse della ricorrente, a quest’ultima avrebbe dovuto essere liquidata la
globale somma di euro 1.028,81, così ripartita: euro 40,81 per esborsi, euro 775,00
per diritti ed euro 205,00 per onorari, oltre rimborso forfettario ed accessori come per
legge.
3. In definitiva, in accoglimento del ricorso, può, previa parziale cassazione del
decreto impugnato e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (ai sensi
dell’art. 384, comma 2, c.p.c.), provvedersi a decidere direttamente la causa nel
merito in questa sede in ordine alla riliquidazione delle spese processuali,
riconoscendo, in favore del ricorrente, in sostituzione di quanto statuito dalla Corte
perugina, i compensi nella misura complessiva come precedentemente specificata,
ferma l’attribuzione al difensore antistatario.
In virtù del principio della soccombenza il Ministero intimato deve essere condannato
anche al pagamento delle spese della presente fase di legittimità, liquidate come in
dispositivo, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, per dichiarato
anticipo.

PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso; cassa parzialmente il decreto impugnato in ordine al solo
capo relativo alle spese e, decidendo nel merito sul punto, condanna il Ministero

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Pertanto, essendo configurata, nella fattispecie, proprio quest’ultima eventualità in

della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento integrale delle
spese del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di appello di Perugia, riliquidando le
stesse in complessivi euro 1.028,81, di cui euro 40,81 per esborsi, euro 775,00 per
diritti ed euro 205,00 per onorari, oltre rimborso forfettario ed accessori come per

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese della presente fase di
legittimità, liquidate in complessivi euro 342,50, di cui euro 292,50 per compensi ed
euro 50,00 per esborsi, oltre iva e c.a.p. nella misura e sulle voci come per legge,
con attribuzione al difensore antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte
suprema di Cassazione, in data 12 marzo 2013.

legge, con attribuzione al difensore antistatario.

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