Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9218 del 06/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/04/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 06/04/2021), n.9218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30567-2019 proposto da:

A.M., A.P.G.L., B.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ETTORE PETROLINI, 11, presso

lo studio dell’avvocato VERONICA ANNA TEDESCO, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1039/22/2019 della COMMISSIONE. TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 07/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. I contribuenti A.P.G.L., B.G. e A.M., quali detentori, diversi dagli investitori istituzionali, di quote, superiori al 5% del patrimonio del fondo, di un fondo di investimento immobiliare chiuso (Fondo (OMISSIS)), hanno separatamente impugnato il silenzio rifiuto tenuto dall’Ufficio sulle istanze di rimborso delle imposte sostitutive di cui al D.L. 31 marzo 2010, n. 78, art. 32, comma 4-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, vigente ratione temporis.

La Commissione tributaria provinciale di Milano ha rigettato i ricorsi e la Commissione tributaria regionale della Lombardia, previa riunione dei giudizi, con la sentenza n. 1039/22/2019, depositata il 7 marzo 2019, ha rigettato gli appelli dei contribuenti, i quali, secondo quanto risulta dalla sentenza qui impugnata, lamentavano l’insussistenza del presupposto dell’imposizione, assumendo che il fondo in questione non costituisse un “fondo immobiliare chiuso”, ai sensi della predetta normativa, ma un fondo comune “di sviluppo immobiliare”; sostenevano l’inapplicabilità della medesima disciplina normativa speciale, che sarebbe stata applicabile ai soli investitori qualificati; e chiedevano di rimettere alla Corte costituzionale la questione relativa alla pretesa illegittimità del lo stesso D.L. n. 78 del 2010, art. 32, comma 4-bis, in relazione ai fondi comuni “di sviluppo immobiliare”.

Il giudice d’appello ha ritenuto, prendendo atto della già intervenuta declaratoria di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione (Corte Cost., sent. 11 novembre 2015, n. 231), che la questione non fosse “meritevole di ulteriori indagini, posto che, in ogni caso la disciplina si applica ai fondi immobiliari indipendentemente dallo scopo per il quale sono stati costituiti”.

Ha poi valutato la natura effettiva del fondo de quo, sulla base anche dello stesso “regolamento del fondo” allegato all’appello, e ne ha confermato la qualificazione come “fondo immobiliare chiuso”, escludendo che esso abbia quale scopo unico quello della creazione di uno specifico progetto immobiliare, essendo finalizzato anche all’effettuazione di altri possibili investimenti sul territorio italiano, elvetico e di altri Stati dell’Unione Europea, oltre che all’acquisto di quote di partecipazione in società immobiliari.

Ha inoltre rilevato che i contribuenti, possedendo quote del fondo in misura superiore al 5%, “come si evince dai prospetti allegati dagli stessi contribuenti”, rientrano tra i titolari “qualificati” di quote del fondo di cui al D.L. n. 78 del 2010, predetto art. 32, commi 3-bis e 4-bis, e sono diversi dagli investitori istituzionali di cui al comma 3.

Ha, ancora, osservato che il regime di trasparenza – che comporta l’imputazione dei redditi conseguiti dal fondo ai partecipanti non istituzionali (D.L. n. 78 del 2010, art. 32, comma 3-bis) – ha la funzione di scongiurare il rischio di un utilizzo dei fondi immobiliari non come strumento di gestione collettiva del risparmio, ma come intestazione interposta di beni.

Propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, i contribuenti; resiste con controricorso l’Ufficio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Le parti ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per la sua motivazione apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2.

Deducono i ricorrenti di avere proposto a fondamento del ricorso, sin dal primo grado, la questione dell’inapplicabilità dell’imposta sostitutiva al caso di specie, per essere il fondo in oggetto (Fondo (OMISSIS)) non un fondo di gestione, bensì un fondo di sviluppo immobiliare, che avrebbe dovuto procedere alla edificazione di immobili da mettere a reddito in futuro, per cui le quote possedute non sarebbero espressione del godimento di beni immobili, ma dei costi di progettazione degli immobili ad edificarsi. Sicchè non sussisterebbe nel caso di specie proseguono i ricorrenti – la ratio antielusiva posta a fondamento della suddetta disposizione, ragione per la quale era stata nuovamente sollecitata la rimessione al giudice di appello della questione pregiudiziale di incostituzionalità. Deducono, pertanto, i ricorrenti l’apparenza della motivazione del giudice di appello sulla questione della peculiarità del fondo in oggetto, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, nonchè sulla questione della reiterazione della remissione della questione alla Corte costituzionale, in quanto basata su presupposti diversi da quelli che hanno dato origine alla già menzionata pronuncia del giudice delle leggi.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per la motivazione apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di considerare che le quote del fondo non esprimono una ricchezza attribuibile ai quotisti, bensì la mera capitalizzazione dei costi di progettazione e costruzione degli immobili.

3. I due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto investono profili comuni – sono infondati.

Infatti “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conforme, ex multis, Cass., sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

Nella sostanza, quindi, il “minimo costituzionale” di rilevazione del vizio della motivazione presuppone che essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). Deve poi considerarsi che, come nota il controricorrente, il giudice del merito, al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24542), senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153).

In particolare, la questione di legittimità costituzionale di una norma, in quanto strumentale rispetto alla domanda che implichi l’applicazione della medesima disposizione, non può considerarsi oggetto di un’autonoma istanza rispetto alla quale, in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia, atteso che la stessa questione, ancorchè in ipotesi non esaminata dal giudice inferiore, resta deducibile e rilevabile nei successivi stati e gradi del giudizio che sia validamente instaurato, ove rilevante ai fini della decisione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15092 del 16/07/2005; Cass., Sez. V, 29 ottobre 2010, n. 22123; Cass., Sez. Lav., 15 marzo 2006, n. 5621; Cass., Sez. I, Ordinanza 16 luglio 2005, n. 15092).

Nella specie la CTR ha comunque preso espressamente in considerazione la questione di legittimità prospettata dai contribuenti e, a differenza di quanto affermano i ricorrenti, non si è limitata ad escludere la rimessione alla Corte costituzionale perchè quest’ultima aveva già dichiarato l’inammissibilità di una precedente questione avente ad oggetto la medesima norma, ma ha argomentato la sua decisione sul punto anche con l’ulteriore considerazione che “in ogni caso la disciplina si applica ai fondi immobiliari indipendentemente dallo scopo per il quale sono stati costituiti”.

Pertanto – ribadito che comunque la questione di legittimità costituzionale non è configurabile quale oggetto della domanda, e che pertanto rispetto al suo esame non si profilano l’omessa pronuncia o la carenza di motivazione- la CTR, nel caso di specie, ha invece espressamente provveduto, sostanzialmente rilevandone e motivandone, per quanto sinteticamente, la manifesta infondatezza.

Giova, peraltro, sottolineare solo per completezza che in questa sede la questione di legittimità costituzionale non è stata espressamente riproposta e, comunque, non sarebbe rilevante, posto che i due motivi di ricorso formulati dai ricorrenti attingono il vizio processuale della pretesa apparenza della motivazione della sentenza impugnata, ma non l’ipotetica violazione della norma impositiva in questione.

3.1. Nel prosieguo della motivazione il giudice a quo ha altresì argomentato in ordine all’applicazione della controversa disciplina a tutti i fondi immobiliari “indipendentemente dallo scopo per il quale sono stati costituiti”, ed in particolare a quello per cui è causa, ragionando sulla base di un duplice ordine di considerazioni, relative non solo all’interpretazione della fattispecie normativa astratta, ma anche all’accertamento ed alla valutazione di quella concreta e controversa.

Ha infatti osservato che la disciplina antielusiva è legata al rischio che, in caso di fondo partecipato da pochi soggetti, eventualmente legati da vincoli familiari, potrebbe essere utilizzato come interposizione fiduciaria dei beni anzichè come strumento di gestione collettiva del risparmio (“il regime di trasparenza è stato voluto (…) per scongiurare il rischio – che si presenterebbe specificamente nelle fattispecie in cui il fondo sia partecipato da pochi soggetti, anche collegati tra loro da vincoli di famiglia – di un utilizzo dei fondi immobiliari in grado di trasformarlo, attraverso forme di coordinamento tra i sottoscrittori, da strumento di gestione collettiva del risparmio ad interposta intestazione o amministrazione di beni”), così ponendo l’attenzione non solo sull’oggetto del fondo (immobili da mettere a reddito o da edificare), ma anche sui legami tra i partecipanti del fondo immobiliare chiuso.

Ha poi apprezzato il contenuto specifico del Regolamento del Fondo, compresa la circostanza che quest’ultimo non ha per oggetto soltanto la creazione di uno specifico progetto immobiliare, ma anche investimenti su gran parte del territorio italiano ed elvetico e in altri Stati dell’UE, nonchè l’acquisto di partecipazioni in società immobiliari; nonchè in ragione dei rischi che la sottoscrizione delle quote del fondo comporta.

Rammentato che in questa sede è stato denunciato il preteso vizio processuale della nullità della sentenza per sostanziale mancanza della sua parte motiva, e non la violazione o la falsa applicazione di legge o il mancato esame di un fatto decisivo controverso, deve dunque darsi atto che la motivazione della sentenza impugnata, nel suo complesso, non appare certamente inferiore al minimo costituzionale, nè incomprensibile, non risultando del tutto inidonea ad assolvere alla funzione di esplicitare le ragioni della decisione.

Solo per completezza giova aggiungere che non contrasta con tale conclusione la censura ulteriore con la quale i ricorrenti lamentano che la motivazione sarebbe apparente anche per non aver valutato l’insussistenza del presupposto impositivo, in considerazione della circostanza che i quotisti avrebbero intentato azione civile nei confronti della S.G.R. di gestione del Fondo e “in quella sede, il consulente tecnico d’ufficio avrebbe confermato che i rendiconti redatti non erano attendibili e che per l’anno 2011 il Fondo aveva un patrimonio di valore negativo”, La censura è innanzitutto inammissibile in quanto i ricorrenti, pur deducendo di aver introdotto l’argomento nelle “memorie di secondo grado”, non indicano se, ed eventualmente in quale grado e fase del giudizio di merito, abbiano prodotto documenti dimostrativi delle circostanze in questione, ed in particolare la predetta relazione del c.t.u. o altre prove della pendenza, del contenuto ed eventualmente dell’esito della predetta lite civile, così non adempiendo i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (Cass., 13/11/2018, n. 29093, ex plurimis. Cfr. altresì Cass., 22/09/2016, n. 18623). Peraltro, laddove i ricorrenti avessero inteso lamentarsi dell’eventuale omesso esame di un fatto storico, incidente sul valore delle quote del Fondo, avrebbero eventualmente dovuto denunciare, illustrandone anche la decisività, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ciò che non hanno fatto.

Inoltre, la, censura è ulteriormente inammissibile perchè, lamentando la pretesa apparenza della motivazione, non attinge la specifica ratio decidendi esposta nella sentenza impugnata, che sul punto ha invece puntualmente motivato che “la base imponibile viene rilevata nei rendiconti di gestione predisposti dalla società di gestione, pertanto ogni successiva controversia intervenuta non è influente ai fini fiscali ma solo civilistici.”. Tanto premesso in ordine all’inammissibilità della censura, deve allora concludersi che comunque essa è anche infondata, giacchè anche sul punto la CTR ha reso una motivazione, che non può qualificarsi meramente apparente, in base a tutti i criteri ed i parametri sinora richiamati, e tanto meno perchè EU non ha condiviso la tesi dei contribuenti.

4.Le spese sono regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito;

dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2021

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