Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9217 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2011, (ud. 21/02/2011, dep. 21/04/2011), n.9217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

GENTILE SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 63/2005 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 08/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/02/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN PAOLA MARIA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.r.l. Gentile chiese la concessione del beneficio della esenzione decennale dall’Irpeg prevista dalla L. n. 64 del 1986, art. 14.

Accogliendo l’appello della ocietà’, la CTR della Sicilia ha annullato il provvedimento col quale l’Agenzia delle Entrate di Trapani aveva respinto la istanza. L’Agenzia ricorre per la cassazione della decisione. Parte intimata non si e’ difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deduce violazione del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 105 e vizio di motivazione su punto di fatto decisivo. Osserva che la CTR, avendo riconosciuto che la societa’ istante aveva lo stesso oggetto, la medesima compagine sociale e lo stesso amministratore di una preesistente societa’ di persone, avrebbe dovuto motivare l’accertamento (secondo il quale si trattava, tuttavia, di una nuova iniziativa industriale) specificando “gli elementi quantitativi (relativi agli impianti, alle attrezzature, al personale impiegato, al fatturato) e qualitativi (innovazione tecnologica del modo di produzione e del prodotto realizzato, livello professionale del personale utilizzato) che effettivamente consentivano di definire come nuova “iniziativa produttiva” quella realizzata dalla contribuente”.

Il motivo e’ fondato.

Questa corte ha chiarito che, in tema di agevolazioni tributarie, con riguardo all’esenzione dall’ILOR prevista dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 105 (come modificato dalla L. 1 marzo 1986, n. 64, art. 14), la trasformazione di una struttura preesistente puo’ integrare una nuova iniziativa produttiva solo quando ne rappresenti una sostanziale innovazione, in considerazione delle sue dimensioni (soprattutto finanziarie), della radicalita’ dell’innovazione tecnologica introdotta, della rilevanza dell’incremento occupazionale che ne consegue e di eventuali altri profili rilevanti per lo sviluppo economico del territorio interessato. La novita’ dell’impianto va intesa in senso oggettivo, non essendo sufficiente una innovazione che costituisca una manifestazione della normale espansione aziendale di un’impresa gia’ esistente (Cass. 2532/2002, 21493/2010).

La CTR, pur dando atto della presenza di numerosi elementi suscettibili di far ritenere la continuita’ fra le due societa’ (coincidenza di oggetto, di compagine sociale, di dirigenza imprenditoriale, di maestranze e di macchinari) ha rilevato che – a fronte di essi – altri rilievi giustificavano la valutazione di autonomia non solo dei soggetti giuridici ma anche delle organizzazioni d’impresa: la circostanza che la s.r.l. era stata costituita nel febbraio 1988, mentre la s.a.s. era cessata nel febbraio del 1993; la realizzazione di “concrete iniziative produttive”; “l’utilizzo di nuove attrezzature (come da fatture prodotte)” e nuove “unita’ lavorative occupate (come da libro paga e matricola)”.

Osserva la corte che l’indicazione solo generica degli elementi differenziali evidenziati non consente di verificarne la concludenza in relazione al giudizio di novita’ dell’intrapresa che dovrebbero motivare. Manca il confronto del volume d’affari, della natura e dell’entita’ dei macchinari, della qualita’ e quantita’ dei dipendenti impiegati dalla societa’ poi cessata, per il periodo anteriore e successivo alla costituzione di quella nuova, coi dati corrispondenti di quest’ultima, ed in difetto di tali considerazioni specifiche la decisione adottata non e’ congruamente motivata.

Va dunque accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e rinviata la causa per nuovo esame ad altra sezione della CTR della Sicilia, che decidera’ anche sulle spese di questo giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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