Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9217 del 06/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/04/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 06/04/2021), n.9217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29460-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

METALLURGICA FMC SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati FRANCESCO FRADEANI, ALBERTO SERAFINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 356/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE delle MARCHE, depositata l’08/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Risulta dalla sentenza impugnata che la società contribuente Metallurgica F.M.C. s.r.l. ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2006, con il quale venivano riprese a tassazione, ai fini Ires, Iva ed Irap, spese di sponsorizzazione sostenute dall’Unione Sportiva Pergolese, in quanto ritenute correlate ad operazioni inesistenti e, in ogni caso, non inerenti.

La CTP di Pesaro ha rigettato il ricorso e la Commissione tributaria regionale delle Marche, con la sentenza n. 356/06/2018, depositata l’8 giugno 2018, ha accolto l’appello della contribuente, ritenendo nullo l’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione, in quanto firmato da “il capo area imprese”, incaricato di funzioni dirigenziali e delegato dal dirigente provinciale dell’Agenzia delle entrate, con delega che non indicava il nome della persona delegata.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi; resiste con controricorso la società contribuente intimata.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

La contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto nullo l’avviso di accertamento per carenza di sottoscrizione dell’atto e di mancata indicazione nella delega del delegato.

Deduce il ricorrente che l’avviso di accertamento (riprodotto nel ricorso) era sottoscritto dal delegato ed assume di avere provveduto a depositare, nel corso del procedimento di primo grado, la relativa delega di firma (anch’essa trascritta nel ricorso), nella quale è ricompreso il nome del delegato che ha sottoscritto l’atto impositivo, individuabile attraverso il suo ruolo di “Capo Area Imprese”, qualifica spesa anche nella sottoscrizione dell’atto impositivo controverso, unitamente alla menzione della delega di firma ricevuta ed esercitata.

Aggiunge che nel caso di specie vi è stata mera delega di firma e non delega di funzioni, e che la CTR ha omesso l’esame della produzione processuale dalla quale risulterebbe tale circostanza. Deduce, infine, il ricorrente che la mancata specificazione del nome del delegato non costituisce comunque vizio invalidante dell’atto sottoscritto da quest’ultimo, ove egli sia individuabile in sede giurisdizionale e l’atto sia riconducibile all’autorità delegante.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dal conferimento della delega di firma, riconducibile al delegato che ha sottoscritto l’atto impositivo.

3. I due motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

Infatti, deve ritenersi sempre consentito all’amministrazione finanziaria provare il corretto esercizio del potere producendo, anche nel corso del secondo grado di giudizio, la relativa delega (Cass., Sez. V, 17 luglio 2019, n. 19190).

Inoltre, secondo l’orientamento di questa Corte, al quale qui si intende dare ulteriore continuità, “La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente D.P.R. n. 600 del 1973, ex all’art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione nè del nominativo del soggetto delegato, nè della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto.” (Cass., Sez. V, 29 marzo 2019, n. 8814).

Quanto poi alla qualifica del delegato, è stato precisato che “In tema di accertamento tributario, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24, convertito dalla L. n. 44 del 2012.” (Cass. sez. 5 -, Ordinanza n. 5177 del 26/02/2020).

Inoltre, dovendosi ritenere il delegato un mero sostituto del delegante nella sottoscrizione, è stato affermato, con riferimento agli atti processuali, che ove l’atto difensivo sia stato sottoscritto dal delegato alla firma con la chiara indicazione della relativa qualità (ad esempio, con formula “per il dirigente”), l’ufficio periferico deve presumersi ritualmente costituito in giudizio a mezzo del dirigente legittimato processualmente (Cass., Sez. V, 14 ottobre 2015, n. 20628), posto che la provenienza di un atto di appello dall’Ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono anche in assenza di delega, salvo che non sia eccepita e provata l’usurpazione del potere (Cass., Sez. VI, 26 luglio 2016, n. 15470).

Nella specie, la delega (la cui produzione nel merito risulta dalla stessa sentenza impugnata), riprodotta nel ricorso, appare in linea con i predetti criteri, in particolare per quanto riguarda il requisito dell’individuazione del delegato, tramite il riferimento alla qualifica rivestita. Ha quindi errato la CTR, laddove ha ritenuto che la delega fosse inidonea a legittimare il delegato alla firma dell’atto, in quanto impersonale.

Giova peraltro aggiungere per completezza che dallo stesso controricorso risulta che la contribuente, nel ricorso introduttivo e nel giudizio d’appello, in ordine alla qualifica del delegato, ha contestato che quest’ultimo non fosse un dirigente, ma soltanto un incaricato di funzioni dirigenziali.

Tale argomentazione, come insegna la già richiamata giurisprudenza che esclude la necessità della qualifica dirigenziale del delegato (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 5177 del 26/02/2020), non rileva ai fini della pretesa invalidità della delega di firma.

La contribuente non ha invece indicato, nel controricorso, quando e dove, nei giudizi di merito, abbia contestato la qualifica del delegato sotto altri aspetti, ed in particolare con riferimento alla necessità della prova del possesso, da parte di quest’ultimo, del titolo di studio della laurea, con la conseguenza che tale questione, a prescindere dalla sua rilevanza, è in questa sede inammissibile.

Il ricorso va, pertanto, accolto e va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR a quo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2021

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