Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9216 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2011, (ud. 21/02/2011, dep. 21/04/2011), n.9216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33012/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 20/2005 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 22/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/02/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.N. espose in detrazione, nella denuncia dei redditi 1996, la perdita di L. 18.015.000 risentita quale socio accomandante della s.a.s. Supersport. L’Agenzia delle Entrate rettificò la dichiarazione, in base al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 8, sul rilievo che la quota di capitale del contribuente era pari a L. 1.900.000. La Commissione Tributaria Provinciale accolse in piccola parte il ricorso del contribuente, accertando che la sua quota capitale era di L. 2.000.000. In sede di appello, la Commissione Regionale del Piemonte ha ritenuto che la detrazione esposta fosse interamente ammissibile, in quanto il ricorrente risultava aver fatto versamenti in conto capitale per L. 42.000.000.

L’Agenzia ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza. Il contribuente non si è difeso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col ricorso si deduce violazione di legge (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 8, nella formulazione prò tempore vigente) e vizio di motivazione insufficiente su punto decisivo. Si osserva che la CTR ha ritenuto la prova di versamenti in conto capitale per L. 42.000.000 facendo riferimento al bilancio sociale senza specificare la posta contabile dalla quale ha tratto il convincimento; e che i versamenti in conto capitale non sono in ogni caso assimilabili, agli effetti della esenzione invocata dal contribuente, al capitale della società risultante dallo statuto, o formalmente deliberato e sottoscritto in quanto tale.

I motivi sono entrambi fondati.

La CTR riferisce che i primi giudici avevano ritenuto che la quota di capitale sociale del contribuente fosse di L. 2.000.000 e che le ulteriori somme da lui versate per finanziamento in conto capitale dovessero considerarsi “date a mutuo, non avendo la parte fornito prova contraria”. Criticando tale motivazione, i giudici d’appello osservano che tale prova contraria doveva viceversa ravvisarsi nell’atto costitutivo della società, nel quale “è stabilito che per il fabbisogno finanziario della società, i soci potranno effettuare versamenti alla società stessa a titolo di finanziamento in conto capitale nelle esatte proporzioni di partecipazione al capitale sociale. Tali versamenti saranno improduttivi di qualsiasi interesse”. Ed aggiungono: “In ogni caso, secondo consolidata giurisprudenza, per escludere la presunzione di corresponsione di interessi ai soci è sufficiente che dai bilanci della società partecipata risulti che le somme versate sono affluite al patrimonio netto e non alle voci di bilancio”.

E’ in tal modo dato per dimostrato che i versamenti in questione siano stati effettuati a titolo di finanziamento in conto capitale senza spiegare quali risultanze contabili e perchè giustificassero tale conclusione.

L’assimilazione dei versamenti di un accomandante al capitale di rischio è in ogni caso possibile soltanto se sia escluso l’obbligo di restituzione da parte della società: non solo “durante societate” ma anche in sede di liquidazione. In caso di insufficienza del patrimonio netto, il debito di restituzione, ancorchè postergato rispetto agli altri creditori sociali, ricade infatti sul socio accomandatario. Sicchè la perdita d’esercizio che supera il capitale incide sul patrimonio personale dell’accomandatario, non su quello dell’accomandante, salvo che questo abbia effettuato finanziamenti a fondo perduto.

Ma nella specie, la formula statutaria riportata dalla CTR (“Tali versamenti saranno improduttivi di qualsiasi interesse”) denota che i finanziamenti di cui trattasi erano destinati ad essere rimborsati (giacchè non avrebbe avuto senso altrimenti prevedere che non producessero interessi). E che non erano pertanto assimilabili al capitale di rischio.

Va dunque accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – respinto l’originario ricorso del contribuente.

E’ giustificata la compensazione delle spese processuali per tutto il processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – rigetta il ricorso introduttivo della lite. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA