Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9216 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 20/05/2020), n.9216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18752-2018 proposto da:

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO

D’AQUINO 7, presso lo studio dell’avvocato LUCCA GIOVARRUSCIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIERLUIGI VICIDOMINI;

– ricorrente –

contro

USL (OMISSIS) DI (OMISSIS) GESTIONE LIQUIDATORIA, in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOVAMBATTISTA VICO 31, presso lo studio dell’avvocato ENRICO

SCOCCINI, rappresentata e difesa dall’avvocato FERNANDO MASTURSI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO

D’AQUINO 7, presso lo studio dell’avvocato LUCA GIOVARRUSCIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIERLUIGI VICIDOMINI;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 211/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 20/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. V.M., già dipendente dell’USL (OMISSIS) di (OMISSIS), impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Salerno, accogliendo il gravame dell’USL (OMISSIS) di (OMISSIS)-Gestione liquidatoria, ha riformato l’impugnata decisione di condanna in primo grado ex art. 2041 c.c. dell’appellante al pagamento in favore del V. dei compensi dovuti per gli esami citologici ed istologici dal medesimo espletati in favore della committente, priva di un idoneo servizio interno, nel periodo compreso tra il 24.9.1990 ed il 31.5.1991.

Di detta sentenza il V. richiede ora la cassazione sull’assunto che, sebbene viga in materia il principio per cui, in ragione dell’unicità del fatto causativo, non è consentito l’esercizio dell’azione di arricchimento nei casi di arricchimento indiretto – nei quali, cioè l’arricchimento si realizza in capo ad un soggetto diverso da quello in favore del quale la prestazione è eseguita -, nondimeno il divieto in parola non opera allorchè la prestazione sia stata resa a beneficio di un ente pubblico – nella specie l’USL (OMISSIS) di (OMISSIS) – o di un terzo a titolo gratuito – ancora identificabile nell’USL anzidetta – non essendo stato corrisposto nella specie alcun compenso all’USL (OMISSIS) per l’attività espletata dal suo dipendente.

Al proposto ricorso resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato l’USL intimata. Memorie di entrambe le parti ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il motivo così rassegnato non ha valenza cassatoria.

3. Eppur vero che la Corte d’Appello, richiamando gli insegnamenti dispensati da questa Corte segnatamente per mezzo di Cass., Sez. U, 8/10/2008, n. 24772 e fatti propri dalla giurisprudenza successiva, si è data cura di ricondurre la vicenda in esame nell’ambito della fattispecie dell’arricchimento indiretto, escludendo nella specie, pur a fronte del fatto che la prestazione fosse stata resa in favore di un ente pubblico ovvero in favore di un terzo a quel che si deduce a titolo gratuito, che fosse ravvisabile la duplice eccezione che il principio in parola sconta, in considerazione del fondamento equitativo, dato che diversamente l’impoverito non godrebbe di alcuna forma di tutela, allorchè della prestazione profitti un ente pubblico oppure un terzo gratuitamente.

4. Tuttavia nell’accedere a detta convinzione, memore del fatto che secondo gli insegnamenti richiamati l’azione di arricchimento non è esercitabile in difetto di sussidiarietà, la Corte d’Appello ha pure fatto rilevare in relazione alla posizione lavorativa del V. – in servizio si presso l’USL (OMISSIS) di (OMISSIS) al momento del fatto, ma ancora formalmente dipendente dell’USL (OMISSIS) di (OMISSIS) – che onde poter legittimamente espletare l’attività in questione in favore di un ente esterno a quello per cui prestava il proprio servizio avrebbe dovuto essere autorizzato a svolgere l’attività professionale presso l’USL (OMISSIS) e, poichè nella specie detta autorizzazione non era rinvenibile in atti e, comunque, non era stata puntualmente indicata dall’istante, “in mancanza di essa legittimato passivo della pretesa creditoria del V. non sarebbe stata neanche l’USL (OMISSIS) di (OMISSIS), ma il funzionario e l’amministratore che ha consentito nel periodo in questione e, cioè prima della regolare assunzione del V. in data 1.6.1991 presso l’USL (OMISSIS), lo svolgimento di attività presso quest’ultima da parte di sanitario assunto a tempo pieno presso altra USL”.

5. Questa seconda ratio decidendi – che si fonda sul principio enunciato dall’art. 191 TUEL, comma 4 – non è fatta oggetto di impugnazione da parte del ricorrente, di talchè si impone la regolazione della vicenda in esame alla luce del principio più volte enunciato da questa Corte, in guisa del quale “in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le “rationes decidendi” rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa” (Cass., Sez. I, 18/09/2006, n. 20118).

6. Il ricorso principale va pertanto dichiarato inammissibile con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

7. Spese alla soccombenza. Doppio contributo se dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020

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