Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9216 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. un., 19/04/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 19/04/2010), n.9216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

s.r.l. S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI, corrente in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma ai Viale delle Milizie n.

114 presso lo studio dell’avv. PARENTI Luigi insieme con l’avv. Marco

FOJADELLI (del Foro di Bergamo) che la rappresenta e difende in forza

della procura speciale rilasciata in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

il Giudice di Pace di Bergamo;

– intimato –

avverso il “provvedimento del giudice di pace di Bergamo rubricato al

n. RG 742/09 emesso in data 5 marzo 2009”.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

letto il ricorso con il quale la s.r.l. S.A.T. (Servizi Ambientali Territoriali) chiede:

(a) di cassare il “provvedimento del giudice di pace di Bergamo rubricato ai n. RG 742/09 emesso in data 5 marzo 2009” (“depositato in Cancelleria e notificato in pari data”) e;

(b) di dichiarare “la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere le cause relative alla debenza della tariffa d’igiene ambientale”.

Considerato quanto esposto nella menzionata relazione ex art. 380 bis c.p.c., comunicata alla ricorrente, ovverosia che:

con il “provvedimento” impugnato il giudice di pace, ritenuto sussistente il proprio difetto di giurisdizione in base al principio enunciato da queste sezioni unite nella “sentenza 8 marzo 2006 n. 4895”, ha rigettate “il ricorso per Decreto Ingiuntivo” presentato dalla predetta società;

– il ricorso per cassazione, non diretto a nessuna controparte, è stato notificato unicamente alla “cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Bergamo”;

udita la relazione svolta, nella Camera di consiglio del 16 febbraio 2010, dal Cons. Dr. Michele D’ALONZO. Ritenuto di condividere la manifesta inammissibilità del ricorso per cassazione della SAT srl evidenziata nella ripetuta relazione, perchè lo stesso è:

(1) materialmente carente dell’ “indicazione” (imposta dal r.l.

dell’art. 366 c.p.c., a espressa pena di inammissibilità) della parte contro la quale è stato proposto, non potendosi ritenere “parte”, in mancanza di concreta individuazione della stessa nel ricorso, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato che si chiede di cassare, solo al quale il gravame è stato notificato:

conseguentemente non risulta instaurato il necessario ed imprescindibile contraddittorio (art. 101 c.p.c.);

(2) con detto ricorso si impugna un provvedimento, adottato inaudita altera parte, di rigetto della “domanda d’ingiunzione”, cioè un provvedimento che (giusta l’art. 640 c.p.c., comma 3) “non pregiudica la riproposizione della domanda anche in via ordinaria” e, che, quindi (Cass., 3^, 29 settembre 2005 n. 19130), non è ricorribile per cassazione neppure ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto insuscettibile di passare in cosa giudicata;

(3) risulta inapplicabile alla specie il principio espresso da queste sezioni, unite nella sentenza 14 gennaio 2005 n. 603 – secondo cui “il regolamento preventivo di giurisdizione … può essere proposto da ciascuna parte, e, quindi, anche dall’attore nel giudizio di merito, in presenza di ragionevoli dubbi (nella specie, insorti a seguito di decreto di rigetto del ricorso per decreto ingiuntivo, emanato ai sensi dell’art. 640 cod. proc. civ., comma 2) sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito” -, atteso che nel caso (diversamente da quello esaminato in detta sentenza) non è stato preposto nessun regolamento anche perchè noti risulta pendente nessun eccesso, neppure di ingiunzione;

evidenziato che non deve essere adottato nessun provvedimento in ordine a le spese processuali di questo giudizio di legittimità in quanto nessuna controparte ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

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