Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9216 del 06/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/04/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 06/04/2021), n.9216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29407-2019 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL

POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO SAGLIOCCO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5385/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 06/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Risulta dalla sentenza impugnata che il contribuente Gennaro S. ha impugnato un avviso di accertamento, emesso D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 38, commi 4 e 5, relativo al periodo di imposta dell’anno 2011, con cui veniva accertato un maggior reddito rispetto al dichiarato, quale effetto della rilevazione di indici di maggior capacità contributiva, costituiti dall’acquisto di due autovetture di grossa cilindrata e da investimenti, con conseguente ripresa a tassazione di Irpef, addizionali e sanzioni.

La CTP di Napoli ha accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza n. 5385/06/2018, depositata il 6 giugno 2018, ha accolto l’appello dell’Ufficio.

Ha accertato il giudice di appello che l’acquisto di auto di grossa cilindrata era indice di maggior reddito, salva la prova contraria, che la documentazione prodotta dal contribuente non era idonea a fornire, non essendo accompagnata da estratti conto bancari.

Ha concluso quindi la CTR che, ancorchè gli autoveicoli in oggetto fossero stati venduti nel medesimo anno del loro acquisto, ciò non esonerasse il contribuente dal fornire la prova della relativa operazione finanziaria effettuata.

Propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Ufficio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Il contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in relazione al D.M. n. 16 settembre 2015, art. 2 e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; nonchè l’illegittimità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.; e per l’omessa pronuncia circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla circostanza che i beni considerati quali indici di capacità contributiva erano strumentali all’esercizio dell’impresa.

Deduce infatti il ricorrente che le auto di grossa cilindrata prese in considerazione dall’accertamento, così come le spese relative alla loro gestione, devono considerarsi irrilevanti, trattandosi di beni strumentali all’esercizio dell’impresa del contribuente, che esercita l’attività di noleggio senza conducente e dispone di una flotta di autoveicoli, utilizzati anche per feste private e per rappresentanza.

Il primo motivo è fondato, configurandosi il vizio di omessa pronunzia nel caso di mancato esame di questioni di merito (Cass., Sez. III, 11 ottobre 2018, n. 25154), ove la questione sia stata proposta in primo grado e sia stata riproposta in grado di appello (Cass., Sez. V, 25 ottobre 2017, n. 25259).

Risulta in atti che l’accertamento, prodotto dal contribuente sub all. 2, è stato condotto con metodo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, commi 4 e ss., sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva, i quali sono determinati, ai sensi dello stesso art. 38, successivo comma 5, da un decreto del Ministero dell’Economia, che, quanto agli accertamenti del periodo di imposta dell’anno 2011, si identifica con il D.M. 16 settembre 2015, che, all’art. 2, comma 2, prevede che “non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all’attività di impresa”. La natura esclusivamente strumentale all’attività di impresa degli acquisti di beni, ove accertata, è quindi circostanza ostativa alla qualificazione di tali acquisti quali elementi indicativi di capacità contributiva.

Risulta, peraltro, dalla sentenza impugnata che il contribuente aveva contestato sin dal primo grado la natura strumentale dei beni considerati quali indici di capacità contributiva (“il ricorrente (..) ha contestato la natura strumentale dei presunti investimenti, dovendo gli stessi essere imputati allo svolgimento dell’attività della ditta noleggio auto da rimessa di cui è titolare”). Il ricorrente deduce, poi, di avere riproposto con le proprie controdeduzioni in appello (prodotte sub all. n. 10), la questione dell’illegittimità dell’accertamento, in quanto fondato su spese e investimenti attinenti veicoli strumentali all’attività imprenditoriale. Tale questione non risulta tuttavia trattata nella sentenza impugnata. Nè può ritenersi che la CTR l’abbia implicitamente rigettata, posto che la motivazione si è piuttosto concentrata sulla mancata prova della natura “non evasiva” degli acquisti ed ha considerato non decisiva la documentazione relativa all’intestazione dei veicoli (“estratti del PRA”), al fine della prova dell’avvenuta cessione degli stessi; argomenti e fatti che, per come sono stati trattatati e decisi nella sentenza impugnata, non comportano necessariamente l’accertamento della natura dei beni in questione, nei termini nei quali l’aveva posto il contribuente.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nella parte in cui la CTR ha omesso di pronunciarsi sulla questione della cessione dei veicoli nel corso del 2011.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo, che investe a monte la stessa possibilità, per l’Amministrazione, di prendere legittimamente in considerazione, ai fini dell’accertamento praticato, i beni in questione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2021

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