Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9215 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2011, (ud. 21/02/2011, dep. 21/04/2011), n.9215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

N.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VINCENZO UGO TABY

19, presso lo studio dell’avvocato PIERMARTINI SALVATORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato NOLA IMMACOLATA e dall’avvocato

WALTER TAMMETTA c/o Sig. PERNARELLA FRANCESCO (avviso postale),

procura speciale avv. MARCIANO SCHETTINO REP. 6771 del 10/2/2010;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 112/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 26/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/02/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il resistente l’Avvocato PACE EUGENIO per delega Avvocato

Nola Immacolata, che si riporta al ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

N.A. impugnava per revocazione la sentenza n. 171/40/05 pronunciata dalla CTR del Lazio, con la quale era stato ridotto il reddito di partecipazione imputatole per l’anno 1995 quale socia della Ortofrutticola Lamante s.a.s. Deduceva che la pronuncia era in contrasto con quella di pari data (20.6.2005) n. 170, con la quale la stessa CTR aveva annullato la rettifica della dichiarazione Iva 1995 della societa’.

Il ricorso era accolto. Ministero dell’Economia ed Agenzia delle Entrate ricorrono per la cassazione della sentenza con quattro motivi. L’intimata resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di ricorso si deduce che la CTR ha trascurato di considerare l’eccezione con la quale si era rilevato che la sentenza 170/40/75 non era passata in giudicato (violazione dell’art. 112 c.p.c.).

Con gli altri motivi si deducono tre diversi profili di violazione dell’art. 395 c.p.c. dell’art. 2909 c.c.: 1) che non poteva pronunciarsi revocazione della sentenza impugnata per contrasto con quella n. 170/40/05 perche’ quest’ultima non era passata in giudicato;

2) che le sentenze ritenute in contrasto fra loro non concernevano le stesse parti (ma la prima l’Amministrazione e la ricorrente N. A., la seconda l’Amministrazione, la societa’ Ortofrutticola Lamante s.a.s. e l’altro socio di essa;

3) che l’accertamento del reddito di partecipazione imputato alla socia N.A. non poteva essere in contrasto con l’imponibile Iva accertato con la sentenza 170/40/05 per la societa’ di persone, ma semmai col reddito accertato in capo a quest’ultima, che era stato oggetto di diversa pronuncia (1/39/06 del 23.02.2006), anch’essa non definitiva perche’ impugnata per cassazione con ricorso tuttora pendente.

Il relazione alle difese svolte nel controricorso si osserva quanto segue.

E’ inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia, che risulta estromesso dal giudizio di merito non avendo partecipato al grado nel quale e’ stata pronunciata la sentenza impugnata (Cass. 6591/08).

Il ricorso dell’Agenzia e’ stato depositato tempestivamente, perche’ il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 decorre dal perfezionamento della notificazione in capo al destinatario (Cass. 458/2005, 14742/2007).

E’ legittimamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’Agenzia delle Entrate (“Il Direttore”) non essendo necessaria l’indicazione del nome della persona fisica preposta all’Ufficio (Cass. 22761/2004, 4477/1983).

Non e’ documentato nell’unico modo ammissibile (cioe’ con l’attestazione del cancelliere apposta sulla copia, ex art. 124 disp. att. c.p.c.) che la sentenza 1/39/06 del 23.02.2006 che ha annullato l’accertamento del maggior reddito 1995 in capo alla Ortofrutticola Lamante s.a.s e’ passata in giudicato.

Il ricorso dell’Agenzia e’ fondato. Seppure fosse passata in giudicato alla data della decisione (come doveva accertarsi d’ufficio e non e’ stato fatto) la sentenza 170/40/05 aveva ad oggetto l’imponibile Iva e non il reddito della societa’ di persone imputabile pro quota ai soci, sicche’ sarebbe in ogni caso mancata l’identita’ dell’oggetto dei distinti giudizi in asserito contrasto.

La sentenza impugnata va dunque cassata senza rinvio, e la societa’ resistente condannata al rimborso delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa fra le parti le relative spese processuali.

Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna la contribuente al rimborso delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 3.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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