Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9215 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 20/05/2020), n.9215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13065-2018 proposto da:

D.B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA 318, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO CAPPUCCILLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALDO D.B.;

– ricorrente –

contro

BANCA DELL’ADRIATICO SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO FERRI;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 26/2018 della CORTE D’APPELLO di

CAMPOBASSO, depositata il 01/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. D.B.C. impugna l’epigrafata sentenza, con la quale la Corte d’Appello di Campobasso ha accolto l’appello incidentale della banca intimata ed in riforma dell’impugnata decisione di primo grado ha respinto la domanda del medesimo intesa alla ripetizione delle somme indebitamente percette dalla banca a titolo di anatocismo, e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, posto che il decidente, erroneamente interpretando la domanda, aveva ritenuto che nella specie il ricorrente avesse proposto una domanda di indebito e non di accertamento della nullità della pattuizione in tema di interessi, incorrendo così anche nella violazione dell’art. 112 c.p.c.; 2) del vizio di omessa pronuncia, posto che il decidente, interpretando in tal modo la domanda, aveva omesso di pronunciarsi sulle altre richieste.di esso ricorrente in punto di illegittimità della capitalizzazione annuale, del tasso ultralegale, di commissioni di massimo scoperto, di valute non dovute e di spese.

Al proposto ricorso, illustrato pure con memoria, resiste la banca con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Va dichiarata l’improcedibilità del ricorso non constando l’avvenuto deposito di copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notifica.

Il ricorso per cassazione è invero improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369 c.p.c., comma 1, copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (documentazione di cui non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente (Cass., Sez. VI-II, 22/07/2019, n. 19695).

3. Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.

4. Spese alla soccombenza. Doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso improcedibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020

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