Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9215 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. III, 19/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 19/04/2010), n.9215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CICERONE 60, presso lo studio dell’avvocato CIUFFA PAOLO, che lo

rappresenta e difende, giusta procure speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INA ASSITALIA SPA in virtù di atto di fusione per incorporazione di

INA VITA SPA e ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA nella FATA

ASSICURAZIONI SPA, che ha assunto la nuova denominazione INA

ASSITALIA SPA in persona del procuratore speciale dell’amministratore

delegato pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 295/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

20.2.09, depositata il 29/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per il ricorrente: l’Avvocato Paolo Ciuffa che si riporta agli

scritti, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. C.A.S. ha proposto ricorso per Cassazione contro M.G. e l’Assitalia Compagnia di Assicurazioni s.p.a. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 29 aprile 2009, con la quale è stato rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato la sua domanda intesa ad ottenere dalla M. e dalla detta società, quale sua assicuratrice per la r.c.a., il risarcimento dei danni sofferti, nella qualità di trasportato a bordo dell’autovettura di proprietà della M., in occasione di un sinistro avvenuto nell'(OMISSIS).

Ha resistito al ricorso con controricorso l’INA Assitalia s.p.a.

(quale risultante dalla fusione per incorporazione di INA Vita s.p.a.

e Assitalia Le Assicurazioni d’Italia s.p.a. nella Fata Assicurazioni s.p.a.).

Non ha resistito la M..

p. 2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di Cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).

Poichè il ricorso si prestava ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di questa norma, che è stata notificata al ricorrente e comunicata al Procuratore della Repubblica presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti osservazioni:

“(….) 3. – Il ricorso appare gradatamente improcedibile ed inammissibile.

La ragione di improcedibilità discende dalla circostanza che la sentenza impugnata si dice nel ricorso notificata il 27 maggio 2009, ma non risulta prodotta in copia autentica con la relazione di tale notificazione.

Ne deriva che viene in rilievo il principio di diritto, recentemente ribadito dalle Sezioni Unite della Corte, secondo cui: “La previsione – di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitatale soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione” (Cass. sez. un. n. 9005 del 2009).

4. – La ragione dell’inammissibilità è, invece, rappresentata dalla inosservanza dell’art. 366 bis c.p.c. Il secondo, il terzo ed il quanto motivo – dedotti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – non si concludono e comunque non contengono il momento di sintesi espressivo della cd. “chiara indicazione”, di cui all’art. 366 bis c.p.c. (Cass. sez. un. n. 20603 del 2007, fra le tante).

L’illustrazione del primo motivo – deducente “falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.”. – si conclude con il seguente quesito di diritto: “E’ legittimo, in applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 2, escludere la responsabilità del convenuto per sinistro stradale, fondandosi il convincimento del Giudice di merito sulla semplice dichiarazione del convenuto stesso di non ricordare quanto accaduto, senza altri supporti probatori?”.

L’illustrazione del quarto motivo – deducente “falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c.”. – si conclude con il seguente quesito di diritto: “E’ legittimo, in applicazione dell’art. 244 c.p.c., ed in mancanza di specifica previsione di legge, dichiarare una parte decaduta dalla prova testimoniale qualora, nella articolazione dei capitoli di prova e nella indicazione dei testimoni, viene erroneamente attribuita una circostanza ad un teste anzichè ad un altro testimone parimenti indicato?”.

Entrambi i quesiti sono privi de requisito della conclusività, in quanto pongono interrogativi del tutto astratti, senza alcun riferimento alla vicenda di cui è processo e soprattutto alla motivazione della sentenza impugnata.

Per tale ragione sono inidonei ad assolvere al requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c..

L’art. 366 bis c.p.c., infatti, quando esige che il quesito di diritto debba concludere il motivo impone che la sua formulazione non si presenti come la prospettazione di un interrogativo giuridico del tutto sganciato dalla vicenda oggetto del procedimento, bensì evidenzi la sua pertinenza ad essa. Invero, se il quesito deve concludere l’illustrazione del motivo ed il motivo si risolve in una critica alla decisione impugnata e, quindi, al modo in cui la vicenda dedotta in giudizio è stata decisa sul punto oggetto dell’impugnazione, appare evidente che il quesito, per concludere l’illustrazione del motivo, deve necessariamente contenere un riferimento riassuntivo ad esso e, quindi, al suo oggetto, cioè al punto della decisione impugnata da cui il motivo dissente, sì che risulti evidenziato – ancorchè succintamente – perchè l’interrogativo astratto è giustificato in relazione alla controversia per come decisa dalla sentenza impugnata. Un quesito che non presenti questa contenuto è un non-quesito (si veda, in termini, fra le tante, Cass. sez. un. n. 26020 del 2008; nonchè n. 6420 del 2008)”.

p. 2. Il Collegio, preso atto delle precisazioni fornite nella memoria da parte ricorrente, che ha rilevato di avere depositato copia fotostatica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, nonchè denuncia di smarrimento dell’originale ai C.C. di Belmonte Mezzano, rilevato che tali precisazioni trovano riscontro nel fascicolo del ricorrente, ne da atto, con la conseguenza che il rilievo di improcedibilità di cui alla relazione non ha fondamento.

p. 3. Il Collegio condivide, viceversa, le argomentazioni della relazione in ordine alla rilevata inammissibilità per inosservanza dell’art. 366 bis c.p.c., che non sono in alcun modo efficacemente criticate dalla memoria del ricorrente.

In particolare:

a) quanto al requisito inerente la cd. “chiara indicazione”, la memoria non si confronta in alcun modo con l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte, di cui alla sentenza n. 20603 del 2007, secondo cui “In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità”;

b) infatti, la memoria si astiene dall’individuare dove e con quali espressioni sarebbe espresso il “momento di sintesi”, al quale alludono le Sezioni Unite, cita precedenti delle sezioni semplici che non si discostano affatto dal loro insegnamento (e se l’avessero fatto dovrebbero essere tenuti in non cale) ed un precedente delle stesse Sezioni Unite (la sentenza n. 11652 del 2008), che in alcun modo dice qualcosa di diverso dal precedente n. 20603 del 2007, là dove sottolineò il rilievo della cd. chiara indicazione, senza definirla, ma non ebbe modo di indugiare in proposito perchè nella specie rilevò addirittura l’omessa indicazione dei fatti controversi e delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rendeva inidonea a giustificare la decisione;

c) anche sul rilievo della relazione in ordine all’inidoneità dei due pretesi quesiti ad assolvere al requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c., per un verso si citano precedenti che, là dove sottolineano che il quesito doveva essere formulato in modo tale da consentire alla Corte di Cassazione di enunciare una regula iuris suscettibile di applicazione ad altre controversie non contraddicono affatto il principio di conclusività della formulazione siccome indicato nella relazione, per altro verso trascurano, quanto all’insegnamento di Cass. sez. un. n. 26020 del 2008, che il rilievo di quel principio è sottolineato dalle Sezioni Unite con il chiaro riferimento a “l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie” (il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite è, infatti del seguente tenore: “Il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366 bis c.p.c., si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie”);

d) se fosse stato consentito proporre a conclusione di ciascun motivo esigente la formulazione di un quesito di diritto (cioè del motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4) un quesito del tutto privo di qualsiasi riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, il valore del requisito di contenuto forma di cui all’art. 366 bis c.p.c., sarebbe stato, del resto, nullo, posto che ad assolvervi sarebbe stato sufficiente la formulazione di un quesito astratto qualsiasi, anche del tutto sganciato dalla illustrazione del motivo.

p. 4. Il ricorso è, conclusivamente dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza nel rapporto fra le parti costituite e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro quattromila, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA