Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9215 del 06/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/04/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 06/04/2021), n.9215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28836-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1766/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 30/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Risulta dalla sentenza impugnata che il contribuente M.F., esercente la professione di geometra, ha impugnato un avviso di accertamento emesso ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41-bis, relativo al periodo di imposta dell’anno 2010, redatto a seguito di indagini finanziarie, con cui veniva accertato il percepimento di maggiori ricavi da lavoro autonomo, con conseguente liquidazione di maggiori imposte, oltre interessi e sanzioni.

A seguito dell’annullamento parziale dell’accertamento in autotutela, con il quale veniva depurato l’atto impositivo dei prelevamenti non giustificati, per effetto dell’applicazione della sentenza della Corte costituzionale del 6 ottobre 2014, n. 228, la CTP di Bari ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e la Commissione tributaria regionale della Puglia, con la sentenza n. 1766/13/2018, depositata il 30 maggio 2018, ha rigettato l’appello principale dell’Ufficio e ha accolto l’appello incidentale del contribuente quanto alle spese. Ha ritenuto il giudice di appello che l’atto di autotutela fosse un autonomo atto di accertamento, con il quale si era proceduto alla rideterminazione del maggior reddito, facendo venir meno l’originario atto impositivo parzialmente annullato.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi; il contribuente intimato non si è costituito in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che sussistessero i presupposti per la cessazione della materia del contendere. Deduce infatti il ricorrente che, per effetto della riduzione del quantum della pretesa dell’Ufficio operata con l’annullamento parziale in autotutela, non poteva ritenersi venuto meno l’interesse dell’amministrazione finanziaria alla pronuncia che confermasse parzialmente il provvedimento originario, rimasto in vita per la parte non emendata e non sostituito dall’atto in autotutela.

Deduce, inoltre, il ricorrente come l’atto di autotutela non fosse atto autonomamente impugnabile, nè qualificabile in termini di autonomo atto di accertamento, con la conseguenza che avrebbe dovuto proseguire, nel merito, il giudizio già pendente, avente ad oggetto l’accertamento originario, per quanto emendato da quello che lo ha parzialmente annullato, riducendo l’importo preteso.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed all’art. 112 c.p.c., l’omessa pronuncia, per non avere il giudice di appello esaminato le argomentazioni di merito proposte dalla parte appellante in ordine alla legittimità dell’atto impositivo, sia pur limitatamente alla sua portata residuale, ridotta dall’annullamento parziale in autotutela.

3. Il primo motivo è fondato, essendo ferma questa Corte nel ritenere che in tema di accertamento delle imposte, la modificazione in diminuzione dell’originario avviso – a differenza dell’accertamento integrativo, fondato sulla sopravvenuta conoscenza di nuovi fatti (Cass., Sez. V, 16 marzo 2020, n. 7293) – non esprime una nuova pretesa tributaria, per cui non costituisce atto nuovo, ma solo revoca parziale di quello precedente (Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27543; Cass., Sez. V, 17 ottobre 2014, n. 22019), tanto che non deve rispettare il termine decadenziale di esercizio del potere impositivo (Cass., Sez. VI, 8 giugno 2016, n. 11699), nè costituisce atto specificamente impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto (Cass., Sez. V, 15 aprile 2016, n. 7511; Cass., Sez. V, 16 novembre 2018, n. 29595).

Pertanto, la riduzione in autotutela, durante il procedimento tributario, dell’importo originariamente contestato con l’avviso impugnato, non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto permane l’interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguenza che l’autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale (Cass., Sez. VI, 7 settembre 2020, n. 18625).

La sentenza impugnata, nel ritenere che la riduzione della pretesa dell’Ufficio in autotutela comportasse il venir meno dell’interesse dell’Amministrazione finanziaria alla pronuncia giudiziale, non ha fatto buon governo di tali principi.

Il ricorso va pertanto accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, per ogni questione rimasta assorbita dalla decisione cassata.

PQM

Accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA