Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9214 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2011, (ud. 21/02/2011, dep. 21/04/2011), n.9214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

CENTRO REGIONALE SOFTWARE CRES SRL;

– intimato –

e sul ricorso n. 32627 del 2006 proposto da:

CRES CENTRO REGIONALE SOFTWARE SRL, in persona dell’Amministratore e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEI GRACCHI 195, presso lo studio dell’avvocato MAZZEI LUIGI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOLCE CRISTIANO,

giusta delega in calce;

– controricorrente e ricorrente incid. –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 28/2005 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 07/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/02/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN PAOLA MARIA, che si rimette

alle conclusioni del Collegio;

udito per il resistente l’Avvocato MARCHI GIGLIOLA su delega Avv.

MAZZEI LUIGI, che si riporta al controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’improcedibilita’.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Societa’ Centro Regionale Software s.r.l. impugno’ la cartella di pagamento notificatale a rettifica della dichiarazione dei redditi presentata per l’anno di imposta 1993. L’Ufficio negava la spettanza dei benefici di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 101 e 105 e L. n. 64 del 1986, art. 14 che la societa’ aveva invocato astenendosi dal versamento dei tributi. Il ricorso della contribuente e’ stato accolto in primo ed in secondo grado. L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza della CTR di Palermo n. 28/01/2005 deducendo violazione di legge. La societa’ contribuente resiste con controricorso, nel quale spiega ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi proposti avverso la stesa sentenza vanno riuniti (art. 335 c.p.c.).

Vanno entrambi dichiarati improcedibili, ex art. 369 cpv c.p.c., n. 2 perche’ nessuna delle parti ha prodotto copia autentica della sentenza impugnata. I motivi sono invero spiegati avverso la sentenza 28/2005 della prima sezione della CTR di Palermo, deliberata il 24 febbraio e depositata il 7 settembre 2005, mentre la copia prodotta riflette la sentenza 28/2005 della quarta sezione della CTR, deliberata il 15 febbraio e depositata il 5 marzo 2005.

Le spese processuali restano compensate fra le parti, incorse nel medesimo errore.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li dichiara improcedibili. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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