Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9214 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 20/05/2020), n.9214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5254-2018 proposto da:

S.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati SILVIO

BREGA, DANIELE FONTANA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2904/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 06/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Bologna, attinta da entrambe le parti ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e dell’art. 702-quater c.p.c., ha accolto l’appello principale del Ministero soccombente ed ha riformato l’impugnata decisione di primo grado nella parte in cui questa aveva accordato al richiedente la misura della protezione umanitaria, ed ha respinto l’appello incidentale di quest’ultimo in ordine al mancato riconoscimento delle misure di protezione internazionale e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e/o falsa applicazione, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2,3,7, 8 e 14, non avendo il decidente correttamente interpretato ed applicato la definizione giuridica di rifugiato – considerato che in alcun modo era esercitabile nel paese di provenienza (Ucraina) il diritto all’obiezione di coscienza per motivi di appartenenza etnica, che i rapporti internazionali attestavano i crimini di guerra commessi dall’esercito ucraino e che sussistevano i presupposti giustificanti la concessione della protezione sussidiaria – e non avendo correttamente valutato il disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e gli elementi forniti ai fini della concessione della misura invocata; 2) della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 32 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, avendo il decidente riformato la decisione di primo grado nella parte a sè favorevole senza fornire una motivazione sufficiente sul punto ancorchè nella specie dovessero giudicarsi sussistenti i motivi di carattere umanitario legittimanti il rilascio del relativo permesso segnatamente con riferimento al principio del non refoulement; 3) dell’omesso esame di un fatto decisivo non avendo il decidente citato le fonti informative indicate dal richiedente e non avendo ritenuto utilizzabile la cartolina di convocazione delle autorità militari ucraine.

Al proposto ricorso resiste il Ministero intimato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. I primi due motivi di ricorso – scrutinabili anche laddove involgono la valutazione di questioni di diritto intertemporale alla stregua del diritto vigente al tempo della domanda come di recente statuito dalle SS.UU. di questa Corte a composizione del contrasto insorto circa gli effetti del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, art. 1, comma 1, sui giudizi pendenti (Cass., Sez. U, 13/11/2019 nn. 29459, 29460 e 29461) – si prestano ad una comune preliminare declaratoria di inammissibilità.

3. Quantunque, per vero, declinati come violazione o falsa applicazione di legge, essi non soddisfano i canoni di ricorribilità per cassazione dell’errore di diritto, posto che, risolvendosi questo nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implicando esso necessariamente un problema interpretativo della stessa (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340), dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass., Sez. I, 29/11/2016, n. 24298).

Nella specie le doglianze ricorrenti dispiegano un mero dissenso motivazionale e rivendicano – come è reso manifesto dalla loro stessa rappresentazione ove ripetutamente si addebita al decidente di appello di non aver “correttamente interpretato” (pag. 5), di non aver “considerato” (pag. 7 e pag. 10), di non aver “rilevato” (pag. 14), di non aver “correttamente valutato” (pag. 18) e di aver deliberato “senza fornire una sufficiente motivazione sul punto” (pag. 20) – solo una diversa interpretazione delle risultanze processuali e una rinnovata valutazione del quadro fattuale che non competono a questa Corte non essendo sindacabile in sede di legittimità, sotto la specifica angolazione del vizio lamentato, l’apprezzamento operato dal giudice di merito, ancorchè esso possa giudicarsi ingiusto e non satisfattivo delle proprie aspettative.

4. Parimenti inammissibile deve reputarsi il terzo motivo di ricorso giacchè, per un verso, si deduce l’omesso esame di elementi istruttori, che è notoriamente estraneo al perimetro di attuale ricorribilità per cassazione del vizio motivazionale, per l’altro, si allega un fatto che, quand’anche superasse il vaglio dell’autosufficienza – qui opinabile, dato che non consta dove e quando su di esso sia stata richiamata l’attenzione della Corte decidente – non è neanche univocamente interpretabile quanto ai suoi effetti, dato che, trattandosi, a quel che dice il ricorso, di una lettera di convocazione dell’autorità militare, senza altre indicazioni riguardo al suo contenuto, il timore paventato dal ricorrente che essa potesse preconizzare una chiamata alle armi è frutto solo di una supposizione non decisiva.

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

6. Spese alla soccombenza. Doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020

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