Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9214 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. III, 19/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 19/04/2010), n.9214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MILANO ASSICURAZIONI SPA in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo

studio dell’avvocato MONACO ANTONIO, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ATER – AZIENDA TERRITORIALE per l’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

della PROVINCIA di FROSINONE, FALLIMENTO dell’IMPRESA SOMPRA SRL,

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) – SPORTELLO DECENTRATO PRESSO LA

CORTE

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 29801/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 2.10.08, depositata il 19/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. La Milano Assicurazioni s.p.a. ha proposto ricorso per correzione di errore materiale avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 29801 del 2008, con la quale la Corte, provvedendo sul ricorso da essa proposto (in qualità di incorporante nel corso del giudizio di merito della Lloyd Internazionale s.p.a.) contro l’A.T.E.R. – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Frosinone e del Fallimento dell’Impresa Sompra s.r.l. avverso la sentenza del 23 gennaio 2007 resa dalla Corte d’Appello di Roma nella controversia inter partes ha accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo e, quindi, previa cassazione in relazione al motivo accolto della sentenza impugnata, ha deciso sul merito e, ferme le residue statuizioni di essa, ha condannato l’A.T.E.R. – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Frosinone al pagamento in favore della ricorrente, “sulla somma di Euro 96.076.387” degli interessi legali dal 7 marzo 1989 al 23 gennaio 2007, nonchè la stessa A.T.E.R. alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro tremilacento, di cui cento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Al ricorso nel quale si espone che l’errore materiale sarebbe stato commesso indicando la somma sulla quale sono stati riconosciuti gli interessi legali in euro anzichè in lire, come sarebbe risultato in concreto nello svolgimento della controversia ed indicato nella stessa motivazione dell’ordinanza della Corte – non v’è stata resistenza dei due intimati.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009.

p. 3. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

p. 1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si è osservato quanto segue:

“(…) 3. – Il ricorso presenta un problema preliminare che osta all’immediata redazione di una relazione che consideri il denunciato errore materiale.

Il problema è rappresentato dalla circostanza che il ricorso è stato espressamente notificato alle parti intimate nel domicilio eletto presso il loro difensore nel giudizio di appello, cioè nel luogo nel quale ritualmente era avvenuta la notificazione del ricorso che venne decisa dall’ordinanza riguardo alla quale si chiede la correzione. Ora, le parti intimate, nel giudizio deciso con detta ordinanza, non si erano costituite e, pertanto, la notificazione del ricorso per correzione appare nulla, in quanto doveva essere fatta direttamente alle due parti intimate, atteso che il domicilio eletto per il giudizio di appello, per effetto della loro mancata costituzione nel giudizio di Cassazione, non divenne il loro domicilio nel giudizio di Cassazione, ma svolse i suoi effetti soltanto per la notificazione del ricorso per Cassazione.

Conseguentemente, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 2, appare necessario ordinare il rinnovo della notificazione del ricorso per correzione direttamente alle parti intimate ed all’uopo si dovrà provvedere in Camera di consiglio.

Va rilevato che l’ordine di rinnovazione sembra possa essere adottato perchè utile, in quanto il ricorso per correzione di errore materiale sembra effettivamente ammissibile, in quanto sembra denunciare un errore di quel genere.

E’ opportuno rilevare che la ricorrente, eventualmente per guadagnare tempo, bene potrà procedere spontaneamente alla rinnovazione spontanea della notificazione – se non avrà da metterla in discussione – senza attendere l’adunanza della Corte”.

p. 2. Il Collegio rileva preliminarmente che parte ricorrente nella memoria ha sostenuto che la relazione sarebbe incorsa in una svista, là dove ha ritenuto che il ricorso sarebbe stato notificato in modo nullo. La svista deriverebbe dal fatto che nell’originale del ricorso depositato in cancelleria risultavano, oltre che le relate di notificazione presso i difensori delle parti intimate, anche le ricevute di spedizioni delle notificazioni a mezzo posta fatte personalmente agli intimati, le cui ricevute di rintrono sono state ora depositate con la memoria dalla ricorrente.

Tale deposito è certamente rituale (si veda Cass. sez. un. n. 657 del 2008), ma evidenzia che non vi era stata alcuna svista della relazione, posto che solo con la produzione oggetto del deposito risulta avvenuta la notificazione in modo rituale. A tutto voler concedere la relazione avrebbe potuto far constare alla ricorrente che mancavano gli avvisi di ricevimento, ma non lo fece perchè erano stati prodotti gli avvisi concernenti le notifiche irrituali e, dunque, si era pensato che le notifiche potenzialmente rituali non fossero andate in porto.

p. 3. Ciò premesso, una volta considerato che il ricorso risulta ritualmente proposto, dovendo il procedimento di correzione aver luogo in Camera di consiglio necessariamente, si può senz’altro procedere all’esame del ricorso stesso.

Esso è manifestamente fondato.

Effettivamente l’ordinanza n. 29801 del 19 dicembre 2008 contiene il chiaro errore materiale lamentato dalla ricorrente, afferente all’indicazione in euro anzichè in lire della somma su cui, nel cassare sul punto la sentenza allora impugnata e nel decedere nel merito, vennero riconosciuti gli interessi.

Lo contiene, in particolare:

a) nella seconda proposizione del paragrafo 2 del Considerato quanto segue, dove è scritto: “La sentenza impugnata va pertanto cassata, in accoglimento del primo motivo, limitatamente al mancato riconoscimento sulla somma di Euro 96.076.387 degli interessi dal 7 marzo 1989”;

b) nel dispositivo, che è del seguente tenore: “Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, provvedendo sul merito, ferme le residue statuizioni di essa, condanna l’A.T.E.R. – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Frosinone al pagamento in favore della ricorrente, sulla somma di Euro 96.076.387 degli interessi legali dal 7 marzo 1989 al 23 gennaio 2007”.

Il carattere meramente materiale dell’errore risulta palese dallo stesso tenore dell’ordinanza e precisamente dalla parte che riproduce la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., redatta per la decisione in camera di consiglio (rigo venticinquesimo della pagina 2 dell’ordinanza) e condivisa dal Collegio nella prima proposizione del paragrado 2 sopra citato. Oltre che, naturalmente, dagli atti.

Il ricorso per correzione deve, pertanto, accogliersi e per l’effetto si dispone nel dispositivo.

Non è luogo a provvedere sulle spese (Cass. (ord.) n. 10203 del 2009, da ultimo).

PQM

La Corte accoglie l’istanza di correzione di errore materiale nell’ordinanza n. 29801 del 19 dicembre 2008 e dispone che nel quartultimo rigo della sua pagina tre e nel quarto rigo del suo dispositivo l’espressione “Euro 96.076.387” si intenda sostituita da quella “L. 96.076.387”. Nulla per le spese del giudizio di correzione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

 

 

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